L’Agenzia delle Entrate può sospendere le compensazioni se individua profili di rischio – chi intende compensare crediti fiscali con imposte/contributi deve mettere in conto la possibilità che la compensazione non venga concessa
CREDITI FISCALI
COMPENSAZIONI A RISCHIO DAL 29 OTTOBRE 2018
L’Agenzia delle Entrate può sospendere le compensazioni se individua profili di rischio – chi intende compensare crediti fiscali con imposte/contributi deve mettere in conto la possibilità che la compensazione non venga concessa
Art.1, comma 990, Legge 27 dicembre 2017, n.205
Provvedimento Agenzia Entrate n.195385 del 28 agosto 2018
Ministero dell’Economia – risposta al question time n.5-00537 del 27 settembre 2018
LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI CON IMPOSTE/CONTRIBUTI.
L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento a compensazione, se individua profili di rischio. Ci riferiamo alle compensazioni per crediti di imposta con debiti per altre imposte e/o contributi (c.d. compensazioni orizzontali). La norma non interessa invece le c.d. compensazioni verticali (crediti di un tributo con debiti dello stesso tributo), qualora sia possibile gestirle senza delega a compensazione.
Es. si intende compensare un credito IVA con un debito per contributi previdenziali o con un debito IRES (compensazione orizzontale). L’Agenzia delle Entrate, se ne ravvisa le condizioni (profili di rischio) può sospendere la compensazione.
Es. si intende compensare il credito IVA emergente dalla liquidazione di febbraio con il debito IVA emergente dalla liquidazione di marzo (compensazione verticale). L’Agenzia delle Entrate non può sospendere la compensazione, in quanto si tratta di un caso gestibile senza presentazione del modello F24.
La regola è particolarmente penalizzante, e, per quanto dettata dalla sana esigenza di controllare l’uso dei crediti (in funzione antifrode), certamente di impatto negativo per gli operatori economici. Se fino ad oggi le compensazioni erano in molti casi automatiche (dunque vi si poteva contare), il controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate impedirà di fatto ad ogni azienda e ad ogni professionista, titolari di crediti fiscali, di poter pianificare con certezza la gestione delle proprie risorse finanziarie. In altri termini, non si potrà più essere certi di poter contare sulle compensazioni, dato il filtro preventivo posto d’ora innanzi dall’Agenzia delle Entrate.
La norma è applicabile dal 29 ottobre 2018.
Nella nostra precedente informativa del 16 febbraio 2018, quando la norma non era ancora applicabile in assenza del provvedimento attuativo, auspicavamo un intervento dell’Amministrazione finanziaria, diretto a circoscrivere con esattezza i profili di rischio legittimanti il blocco delle compensazioni.
Ciò in virtù di un elementare principio di civiltà giuridica: se il contribuente conosce con sufficiente precisione le cause di un possibile blocco, può pianificare la propria gestione finanziaria al riparo da valutazioni soggettive. Un esempio concreto: il contribuente X sa in anticipo che il suo profilo è a rischio (e quindi l’Agenzia delle Entrate può impedirgli una compensazione) in quanto (per esempio) ha subito in precedenza accertamenti fiscali per importi che superano la cifra Y; il contribuente X sa di non poter contare sulle compensazioni per il versamento delle imposte, e dovrà procurarsi la provvista necessaria per evitare le sanzioni da tardivo versamento. In realtà i profili di rischio sono rimasti vaghi, incerti, indefiniti: ne consegue che l’Agenzia delle Entrate potrà adottare anche valutazioni soggettive e discrezionali per bloccare le compensazioni.
I profili di rischio individuati nel primo provvedimento comprendono:
– L’utilizzo in compensazione tra soggetti diversi;
– La compensazione di crediti riferiti ad anni anteriori;
– L’utilizzo di crediti per pagare debiti iscritti a ruolo (dunque, solitamente, in cartella di pagamento).
I profili di rischio individuati con il provvedimento attuativo si riferiscono, molto (troppo) genericamente:
– Alla tipologia dei debiti pagati (quali?);
– Alla tipologia dei crediti compensati (quali?);
– Alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
– Ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria (quali dati?) o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
– Ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
– Al pagamento dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (si tratta di quei debiti la cui presenza impedisce le compensazioni, di ammontare superiore a 1.500 euro).
Tutto e il contrario di tutto. Il provvedimento ha certamente deluso le aspettative degli operatori, in quanto non traccia un perimetro netto attorno ai poteri dell’Agenzia delle Entrate, che potrà così sospendere a proprio piacimento qualsiasi pagamento per compensazione.
Tra l’altro (e ciò peggiora la situazione) l’eventuale sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento.
PROCEDURA DI SOSPENSIONE
Immaginiamo un contribuente che intende compensare un credito IRPEF di € 3.000 con un debito IVA di € 4.000. Eseguiti i consueti adempimenti, il contribuente manda in pagamento con modello F24 (attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) il solo importo di € 1.000. Il discorso vale (secondo l’Agenzia delle Entrate) anche per i residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe a compensazione attraverso i servizi telematici messi a
disposizione da banche, Poste, ecc. (ma non si riesce a immaginare in che modo, mancando il canale telematico dedicato). Potranno configurarsi i seguenti scenari:
– L’Agenzia delle Entrate non sospende l’esecuzione della delega, in quanto non individua profili di rischio: la compensazione avviene senza alcun problema (salvi i consueti controlli nei termini di legge).
– L’Agenzia delle Entrate sospende l’esecuzione della delega, in quanto individua profili di rischio, comunicandolo al soggetto che ha inviato il modello F24 (viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere superiore a 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24). Durante il periodo di sospensione (prima dello sblocco o dello scarto) il contribuente può inviare all’Agenzie delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per il buon fine della delega sospesa. A questo punto:
o Trascorrono 30 giorni (o il minor periodo eventualmente indicato nella comunicazione) senza che nulla accada. Ciò sta a significare che la compensazione è stata accettata. Il pagamento del tributo/contributo compensato si intende retroattivamente avvenuto al momento della compensazione/pagamento.
o Prima del decorso dei 30 giorni (o del minor periodo eventualmente indicato nella comunicazione) il modello di pagamento viene sbloccato (verifiche regolari, compensazione accettata):
a) l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento a saldo zero;
b) l’Agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico (per la delega di pagamento a saldo positivo), informando il soggetto che ha trasmesso il file.
o Nei 30 giorni (o nel minor periodo indicato) la compensazione viene bloccata. Il pagamento non è avvenuto. Ciò accade quando l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato. Lo scarto viene comunicato (con la motivazione dello scarto) al soggetto che ha inviato il file telematico. A questo punto tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
Oltre al danno si aggiunge la beffa. Il contribuente potrebbe infatti venire a conoscenza del blocco dopo la scadenza del termine ultimo per versare (es. delega presentata a compensazione il 16 novembre per un tributo in scadenza il 16 novembre, ma respinta il 30 novembre). Il tributo/contributo si considera non versato. Il contribuente dovrà dunque provvedere al suo versamento (senza compensazione, impegnando risorse finanziarie), e sarà suscettibile di sanzione per il tardivo versamento (eventualmente riducibile con il ravvedimento operoso – istituto che però, è bene ricordare, si applica alle sole imposte e non anche ai contributi).
Un consiglio: se ci si rende conto che alcune deleghe sono a rischio, è bene dividerle (es. deleghe con compensazioni multiple, di cui una sola parte a rischio), in modo tale da non travolgere, a causa di una sola compensazione a rischio, tutta la delega. Si tenga presente che durante il periodo di sospensione può essere richiesto l’annullamento della delega, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Attenzione anche alle compensazioni attinenti procedure deflattive del contenzioso (es. acquiescenza, mediazione, adesione, conciliazione), caratterizzate da termini inderogabili il cui inadempimento può far decadere l’intera procedura. Nel caso, è assolutamente sconsigliabile ricorrere a compensazioni che potrebbero essere poi disconosciute.
Il Ministero dell’Economia ha tentato di rassicurare gli operatori nella risposta al question time del 27 settembre 2018, sostenendo che il blocco verrà adottato nei casi di evidenti profili di rischio, e non in modo indiscriminato. A sommesso avviso di chi scrive, il problema rimane:
il contribuente può dirsi garantito soltanto in presenza di una norma che circoscriva in modo chiaro ed inequivocabile i poteri dell’Agenzia delle Entrate. Il resto (rassicurazioni varie, appelli al buon senso, ecc.) è privo di valore giuridico, e, come tale, non rappresenta alcuna garanzia.
PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E SCADUTI PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI.
Sempre dal 29 ottobre 2018, tale procedura, se consentita, deve avvenire esclusivamente e senza eccezioni (quindi anche entro il limite di €1.500) attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.
ALTRI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI CON IMPOSTE / CONTRIBUTI.
Rinviamo alla nostra precedente informativa del 16 febbraio 2018. In estrema sintesi (trattiamo sempre delle c.d. compensazioni orizzontali), e per tacere di situazioni particolari (es. società di comodo, per le quali esistono ulteriori limitazioni):
– Per le imposte dirette (IRES, IRPEF e relative ritenute e addizionali, IRAP) è possibile utilizzare in compensazione con altri tributi/contributi il credito annuale anche prima della presentazione della dichiarazione, e successivamente (entro i termini di legge) inviare la dichiarazione (naturalmente se i crediti sono capienti in relazione ai debiti compensati).
– Per l’IVA è invece necessario il preventivo invio della dichiarazione (se si vuole compensare oltre i 5000 euro), e l’utilizzo potrà avvenire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (non bisognerà più attendere, quindi, il 16 del mese successivo).
In entrambi i casi (Dirette e IVA), la dichiarazione (sempre preventiva per l’IVA oltre il limite di €5.000, anche successiva per le Dirette) dovrà essere munita di visto di conformità da parte di un professionista abilitato se si intende portare a compensazione un credito superiore a 5.000 euro.
Per quanto già noto, ricordiamo infine che i titolari di partita IVA (che in ogni caso sono tenuti a presentare il modello F24 sempre e solo in modalità telematica, e non cartacea) devono gestire tutte le compensazioni esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) e non mediante un ordinario servizio di home banking.
I privati, non titolari di partita IVA, possono ancora utilizzare il modello cartaceo (non più soggetto a limiti di importo) soltanto per versamenti privi di compensazioni. In presenza di compensazioni, va effettuata una differenza: a) compensazioni con saldo finale comunque positivo: è possibile utilizzare (oltre a Fisconline/Entratel) l’ordinario canale di home banking (banca o Poste Italiane); b) compensazioni con saldo finale zero: possono essere utilizzati soltanto i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.
Anzio, 1° ottobre 2018
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista