di Vincenzo Pollastrini
Articolo 1-ter, D.L. n.41/2021 – D.M. 8 novembre 2021, n.305784
È attivo il canale telematico attraverso il quale può essere richiesto il contributo a fondo perduto da parte delle imprese (individuali o societarie) di recente costituzione.
La domanda può essere presentata fino al 9 dicembre 2021.
L’importo massimo del contributo è pari a 1.000 euro.
I SOGGETTI INTERESSATI
Si tratta di imprese (sono pertanto esclusi i professionisti) che posseggono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Attivazione (apertura) della partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
- Inizio attività (in base alle risultanze della Camera di Commercio) nel corso del 2019.
- Impossibilità di accedere al contributo del medesimo decreto (art.1, c.d. “sostegni”), in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.
- Ricavi conseguiti nel 2019 (secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021) non superiori a 10 milioni di euro.
- Attività non risultante cessata alla data del 23 marzo 2021.
Scopo della norma è quello di parzialmente indennizzare i soggetti che, pur colpiti dalla crisi, non hanno registrato cali di fatturato significativi dal 2019 al 2020, in quanto in attività soltanto dal 2019.
Sono in ogni caso esclusi gli enti pubblici di cui all’art.74 del D.P.R. n.917/1976, nonché holding e intermediari finanziari di cui all’art.162-bis del D.P.R. n.917/1976.
Gli altri requisiti sono sostanzialmente mutuati da quelli vigenti per la maggior parte dei contributi stanziati per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria (es. assenza di preesistente stato di difficoltà secondo determinati parametri, limiti per gli aiuti di Stato, ecc.).
L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
La somma massima è pari a 1.000 euro. Tuttavia, in caso di insufficienza delle risorse stanziate (20 milioni di euro), verrà applicata una decurtazione proporzionale.
Il contributo può essere a scelta irrevocabile accreditato sul conto indicato, ovvero fruito mediante compensazione in F24 dopo le consuete verifiche.
Occorre inoltre l’autorizzazione della Commissione europea.
Il contributo non è tassato (imposte dirette, Irap), e non concorre a determinare la percentuale di riduzione della deducibilità di interessi passivi e spese generali.
LA DOMANDA
Va presentata in via telematica mediante il servizio web disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, anche da parte di intermediario abilitato.
Si raccomanda la massima attenzione in fase di compilazione, dal momento che la domanda, contenente l’elenco dei requisiti, è concepita come autocertificazione.
In caso di falso, oltre al consueto apparato sanzionatorio (che si aggiunge alla restituzione del contributo e dei relativi interessi), è possibile pertanto anche l’applicazione di sanzioni di natura penale, ove ne ricorrano i presupposti.
Come di consueto, sono previste istanze correttive entro i termini, e regole specifiche per restituire spontaneamente il contributo indebitamente fruito prima di accertamenti e controlli (c.d. ravvedimento operoso).
Si resta a disposizione per approfondimenti e dettagli.