di Vincenzo Pollastrini
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, n.336196
Art.1, comma 16 e segg., D.L. n.73/2021
Il contributo spetta ad imprenditori, professionisti e titolari di reddito agrario, in presenza di determinate condizioni
Occorre in primo luogo un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019, per un importo pari almeno al 30%
Una volta verificata la spettanza del contributo, dalla base di calcolo dovranno essere sottratti i contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate
Successivamente dovranno essere applicate determinate aliquote, differenziate per fasce di ricavi
Questo particolare sistema di calcolo ha lo scopo di equilibrare il più possibile le molteplici situazioni intercettate dai precedenti provvedimenti di ristoro
Tutti i documenti ufficiali necessari per la gestione delle istanze sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate. Rinviamo in particolare alla specifica Guida, e restiamo a disposizione dei clienti che intendano procedere alla presentazione della domanda
A CHI SPETTA
Possono accedere al beneficio i soggetti che svolgono attività di impresa (in forma individuale o societaria), arte o professione, o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
La partita IVA deve essere attiva alla data del 26 maggio 2021. Pertanto il contributo non spetta a coloro che hanno chiuso la partita IVA entro il 25 maggio 2021, o che l’hanno aperta dal 27 maggio 2021 (ad eccezione, in quest’ultimo caso, degli eredi che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto, e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che quindi proseguono l’attività del soggetto confluito).
Sono comunque esclusi gli enti pubblici (art.74 del T.U.I.R.), gli intermediari finanziari e le holding (art.162 bis del T.U.I.R.).
Sono esclusi inoltre coloro che hanno conseguito nel 2019 (secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, per i soggetti infrannuali) ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro. Per i titolari di reddito agrario si considera il volume d’affari.
Occorre verificare che la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) sia stata presentata entro il 30 settembre 2021. La dichiarazione relativa al 2019 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019) deve essere stata validamente presentata e trasmessa (non oltre i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e inoltre mai al di là del 30 settembre 2021).
Può accadere che le dichiarazioni (presentate entro il 30 settembre 2021) siano state successivamente corrette mediante presentazione di dichiarazioni integrative/correttive (per il 2019 e/o per il 2020). Non si tiene conto di tali correzioni se generano un aumento del contributo.
Infine, è necessario un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al 2020 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) rispetto a quello relativo al 2019 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019) in misura pari o superiore al 30%. Non tutte le situazioni sono gestibili con calcoli immediati. Si pensi alle aziende in perdita, o che transitano da un anno in utile a un anno in perdita. La differenza tra i risultati economici, necessaria per verificare se si raggiunge il calo del 30%, avviene facendo precedere dal segno + l’utile e dal segno – la perdita.
Es. reddito del 2019 pari a 10, perdita del 2020 pari a 5: peggioramento del risultato economico = 10 – (-5) = 15. Poiché il peggioramento del risultato economico è superiore al 30% (15/10 = 150%), il contributo spetta.
Es. perdita del 2019 pari a 10, perdita del 2020 pari a 12: peggioramento del risultato economico = -10 – (-12) = 2. Poiché il peggioramento del risultato economico è inferiore al 30% (2/10 = 20%), il contributo non spetta.
I risultati economici (reddito/perdita) sono quelli espressi nelle dichiarazioni dei redditi, contenuti all’interno di specifici campi. Per individuare tali campi occorre consultare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.227357 del 4 settembre 2021.
PRIMO PASSAGGIO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di base per accedere al beneficio, e prima di procedere ai relativi calcoli, occorre verificare se sono stati già percepiti in precedenza altri contributi.
Questa operazione è necessaria perché riduce la base di calcolo e, in definitiva, l’entità dell’attuale contributo (fino ad azzerarla del tutto in qualche caso).
Il conteggio avviene in questo modo:
a) si sottrae dal risultato economico 2019 (come sopra determinato) il risultato economico 2020.
b) a tale risultato si sottrae l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente (o dall’eventuale soggetto deceduto o confluito alla data di presentazione dell’istanza). I contributi da sottrarre sono i seguenti:
– contributo Rilancio (art.25, D.L. n.34/2020)
– contributo centri storici e contributo santuari (art.59, D.L. n.104/2020)
– contributo Comuni montani (art.60, D.L. n.104/2020)
– contributo Ristori, contributo Ristori bis e contributo maggiorazione 50% zone rosse (artt.1, 1-bis e 1-ter, D.L. n.137/2020)
– contributo Natale (art.2, D.L. n.172/2020)
– contributo Sostegni (art.1, D.L. n.41/2021)
– contributo Sostegni bis automatico (art.1, commi da 1 a 3, D.L. n.73/2021)
– contributo Sostegni bis attività stagionali (art.1, commi da 5 a 13, D.L. n.73/2021)
Il risultato così ottenuto rappresenta la base di calcolo per i successivi passaggi (moltiplicazione per l’aliquota, differenziata per fasce di ricavi).
Naturalmente se il totale dei contributi (già ottenuti) da sottrarre (b) è pari o superiore alla differenza tra i risultati economici (a), il contributo si azzera.
SECONDO PASSAGGIO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Alla grandezza risultante dalle operazioni sopra indicate (risultato economico 2019 – risultato economico 2020 – contributi già ottenuti), si applica l’aliquota di spettanza, in funzione dell’appartenenza ad una delle seguenti classi di ricavi/compensi 2019:
- Ricavi/compensi 2019 inferiori o pari a € 100.000: 30%
- Ricavi compensi 2019 superiori a € 100.000, e fino a € 400.000: 20%
- Ricavi compensi 2019 superiori a € 400.000, e fino a € 1.000.000: 15%
- Ricavi compensi 2019 superiori a € 1.000.000, e fino a € 5.000.000: 10%
- Ricavi compensi 2019 superiori a € 5.000.000, e fino a € 10.000.000: 5%
Attenzione a non confondere: per verificare se il contributo spetta (peggioramento del risultato economico in misura pari o superiore al 30%), e per individuare la base di calcolo (peggioramento del risultato economico – contributi già percepiti) occorre utilizzare i dati del reddito (o della perdita). Per collocare l’aliquota applicabile nella giusta fascia, devono essere considerati i ricavi.
Il contributo non può superare l’importo massimo di € 150.000.
Anziché ricevere il contributo sul proprio conto corrente, è possibile (nella domanda da presentare) richiederne la fruizione come credito di imposta, da utilizzare in compensazione previa presentazione del modello F24 (tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate). Ciò senza incorrere nei consueti limiti alle compensazioni: limite annuo massimo di importo compensabile, limite annuo massimo previsto per i crediti compensabili nel modello RU, divieto di compensazione fino a concorrenza del debito in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori superiori a € 1.500.
Il contributo non è tassabile ai fini IRES, IRPEF, IRAP, né concorre a ridurre l’importo deducibile di spese generali e interessi passivi.
LA DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
Deve essere presentata entro e non oltre il 28 dicembre 2021, esclusivamente in via telematica, mediante i servizi web / canali telematici dell’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi, previa specifica delega, di un intermediario abilitato (es. dottore commercialista).
L’istanza contiene una corposa serie di informazioni, tra cui: l’ammontare dei contributi già percepiti che vanno a ridurre la base di calcolo; la scelta (irrevocabile) tra l’accredito in conto (nel qual caso va indicato il codice IBAN del conto corrente intestato al soggetto che richiede il contributo) e l’utilizzo come credito di imposta. L’Agenzia delle entrate verifica che il conto sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Occorre prestare molta attenzione alla compilazione, dal momento che alcune sezioni implicano il rilascio di un’autocertificazione (con sanzioni anche di natura penale in caso di falso).
Segnaliamo in particolare la necessità di rispettare il limite degli aiuti di Stato in relazione a tutti gli aiuti ricevuti fino al momento di presentazione dell’istanza. Per verificare tale limite occorre inoltre conteggiare anche gli aiuti ricevuti da altri soggetti, con i quali il richiedente si trovi in una relazione di controllo rilevante ai fini della definizione di impresa unica. Se i limiti vengono superati proprio per l’aggiunta del contributo in oggetto, l’istanza va presentata indicando soltanto la parte di contributo rientrante nei limiti stessi. E’ chiaro che queste indicazioni (es. tutti gli aiuti già ricevuti, i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo, i codici catastali dei comuni ove sono collocati gli immobili per chi ha ricevuto benefici IMU, ecc.) complicano notevolmente la compilazione del modello.
In caso di errore è possibile presentare istanza correttiva, sempre però nel termine massimo indicato. La rinuncia invece può essere trasmessa anche successivamente.
PIU’ IN DETTAGLIO, I LIMITI PREVISTI PER GLI AIUTI DI STATO
Prima di presentare la domanda, dovranno essere effettuati controlli accurati per evitare di richiedere un contributo non spettante.
Tra i requisiti (soggetti di cui alla sezione 3.1) segnaliamo in particolare che deve trattarsi di impresa che non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure deve trattarsi di impresa di dimensione micro o piccola che, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
Devono inoltre essere rispettati i seguenti limiti massimi (tenendo conto di tutti i contributi e delle relazioni di controllo sopra indicate):
• per gli aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e il 27gennaio 2021
– 100.000 euro per il settore agricolo
– 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
– 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti
• per gli aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo
– 225.000 euro per il settore agricolo
– 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
– 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.
In alternativa (soggetti di cui alla sezione 3.12), devono essere rispettati i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:
• per gli aiuti ottenuti tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro
• per gli aiuti ottenuti tra il 13 ottobre 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo, 10.000.000 euro.
Congiuntamente a tali limiti, è necessario (sempre per i soggetti 3.12) che siano rispettati i requisiti previsti per la sezione 3.1, e anche tutti i seguenti requisiti:
• gli aiuti richiesti e ottenuti coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto “periodo ammissibile”) e non possono essere cumulati con gli aiuti per gli stessi costi ammissibili. Costi fissi non coperti sono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile, non coperti dagli utili durante lo stesso periodo, e non coperti da altre fonti (es. assicurazioni, misure di aiuto temporanee, ecc.)
• nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019
• l’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti
• l’aiuto può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali
• gli aiuti ricevuti per la sezione 3.12 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
Si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate per ulteriori particolari.
CONTROLLI E SANZIONI
Come sempre, l’apparato repressivo e sanzionatorio è imponente. Oltre alla restituzione del contributo, maggiorato di interessi, è prevista la sanzione (non definibile in via agevolata) dal 100% al 200%.
Non è possibile procedere alla compensazione con eventuali altri crediti.
Si applica inoltre la pena prevista dall’art.316-ter del Codice penale, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero (se il contributo erogato è inferiore a € 4.000) sanzione amministrativa da € 5.164 ad € 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Se il contributo è stato già erogato, si procede a norma dell’art.322-ter del Codice penale (confisca).
E’ consentito (anche a seguito della rinuncia) il ravvedimento operoso (prima di accessi, ispezioni, verifiche), mediante restituzione spontanea del contributo e dei relativi interessi, ed applicazione delle sanzioni ridotte in funzione della tempistica.