CONTRIBUTI PUBBLICI: IMPRESE, ASSOCIAZIONI, ONLUS IN RAPPORTI ECONOMICI CON LA P.A.

Gli obblighi pubblicitari a seguito di vantaggi economici ricevuti dalla P.A.

Se destinatarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, per importi pari ad almeno € 10.000, sono tenute a specifici obblighi pubblicitari (se non adempiuti, la sanzione consiste nella restituzione di quanto ricevuto) – Legge n.124/2017, art. unico, co.125-128

GLI OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE.

Consistono nella pubblicazione degli importi ricevuti (almeno pari ad € 10.000 nel periodo di riferimento) a titolo di sovvenzionicontributiincarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, nella nota integrativa del bilancio di esercizio (e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato).

Il riferimento alle imprese, ed alla pubblicazione della nota integrativa, cui sono tenute soltanto le società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., cooperative), esclude dall’obbligo gli altri soggetti (professionisti, ditte individuali, società di persone).

La pubblicazione è obbligatoria se l’ente erogante appartiene al perimetro della Pubblica Amministrazione, così come definito dalla normativa in oggetto. Senza pretesa di esaustività, e per citare soltanto i casi più frequenti, ricordiamo: tutte le amministrazioni statali, come istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, istituti universitari, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; autorità portuali; autorità amministrative indipendenti; enti pubblici economici; ordini professionali; associazioni di consumatori; associazioni di protezione ambientale individuate con decreto; associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, con bilancio superiore ad € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, con bilancio superiore ad € 500.000 che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La vastità dell’elenco, e la sua variabilità nel tempo, suggeriscono particolare attenzione prima di considerarsi esclusi dall’obbligo nei casi che possono prestarsi ad interpretazioni e valutazioni (es. identificazione degli enti che gestiscono servizi pubblici).

L’obbligo decorre dal 2018. I prossimi bilanci dovranno pertanto tenerne conto.

La sanzione per gli inadempienti è infatti pesante, poiché comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Invitiamo i clienti interessati a fornirci tempestivamente tutti i dati necessari per la pubblicazione nei prossimi bilanci.

GLI OBBLIGHI A CARICO DI ASSOCIAZIONI, ONLUS, FONDAZIONI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI ECONOMICI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate e le società da loro partecipate.

Tali associazioni, onlus, fondazioni devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzionicontributiincarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere (almeno pari ad € 10.000 nel periodo di riferimento) ricevute dalle medesime pubbliche amministrazioni (e dai soggetti sopra indicati) nell’anno precedente.

La sanzione per gli inadempienti comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

L’obbligo decorre dal 2018. Entro il 28 febbraio 2019 dovranno pertanto essere pubblicati i dati relativi al 2018.

Non è del tutto escluso però che la norma sia interpretata in modo più restrittivo, giungendo a sostenere che entro il 28 febbraio 2018 debba essere effettuata la pubblicazione per i dati 2017. Nonostante si tratti di una eventualità abbastanza remota (cfr. articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 14 febbraio 2018, a firma Giuseppe Latour, “per il terzo settore trasparenza soft“, che dà conto di alcune dichiarazioni dell’Autorità anticorruzione), consigliamo ai soggetti interessati di provvedere comunque nei prossimi giorni a tale pubblicazione, per i dati relativi al 2017.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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