di Vincenzo Pollastrini
Art.1-ter, comma 2-bis, D.L. n.73/2021
D.M. 30 dicembre 2021
D.M. 19 agosto 2022
Provvedimento Agenzia delle Entrate n.423342 del 18 novembre 2022
Approvato il modello di domanda, da presentare entro il 6 dicembre 2022 – non conta l’ordine di presentazione delle domande
Si consiglia di verificare i codici ATECO ammessi, dal momento che la casistica è limitata alle attività indicate
Tra le varie condizioni, occorre una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019
QUALI SONO LE ATTIVITA’ POTENZIALMENTE DESTINATARIE DEL CONTRIBUTO
L’attività prevalente, comunicata ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, deve essere inquadrata in uno dei seguenti codici ATECO:
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2 Gestione di piscine
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AI BENEFICI
Tutte le condizioni devono essere verificate.
1) Riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.
Per le imprese costituite nel 2020 la riduzione (che deve sempre raggiungere almeno il 40%) comporta il confronto tra: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021, e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA.
Le istruzioni ministeriali contengono gli elementi per consentire il corretto calcolo dei ricavi.
2) regolare costituzione, iscrizione e attività dichiarata presso il registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.
3) Sede legale o operativa ubicata in Italia (alla data di presentazione della domanda).
4) l’impresa richiedente (sempre alla data di presentazione della domanda) non deve risultare in liquidazione volontaria, né essere sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
5) L’impresa richiedente al momento in cui presenta la domanda deve verificare di non trovarsi già in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all’art.2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Questa condizione non si applica alle microimprese e alle piccole imprese (per la definizione, cfr. allegato I al citato regolamento UE), a condizione che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
6) L’impresa richiedente non deve essere destinataria di sanzioni interdittive (D.Lgs. n.231/2001, art.9, comma 2, lettera d).
7) L’impresa richiedente non deve trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Se manca una sola delle condizioni indicate, il contributo non spetta.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini, stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2022, sono compresi tra il 22 novembre e il 6 dicembre 2022.
La presentazione è telematica e può avvenire anche mediante intermediario abilitato (es. dottore commercialista), con delega secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi.
L’istanza, con riferimento ad alcune delle informazioni richieste, ha natura di autocertificazione (con gravi conseguenze, anche di natura penale, in caso di falso).
Tra i vari dati, si ricorda che occorre indicare l’IBAN del conto corrente del soggetto richiedente i contributi. Si raccomanda la massima attenzione.
Una particolare procedura, per i controlli antimafia, è prevista per coloro cui spetta un contributo superiore ad € 150.000 (si rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle entrate).
IL CONTRIBUTO
Viene erogato sotto forma di accreditamento diretto sul conto corrente indicato dal richiedente nell’istanza.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione stabilita (cfr. infra) e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, calcolato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” che è necessario indicare nell’istanza (insieme ai codici fiscali – quadro A – delle imprese che secondo determinati parametri si qualificano come impresa unica, ai fini del calcolo del limite massimo di contributi fruibili).
Le risorse finanziarie sono limitate (40 milioni di euro), e ripartite come segue:
a) 70% in parti uguali
b) 20% (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla lettera a) tra tutte le imprese ammesse, con ricavi 2019 superiori a € 400.000
c) 10% (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alle lettere a e b) tra tutte le imprese ammesse, con ricavi 2019 superiori a € 1.000.000
L’indebita percezione, oltre alle sanzioni penali ove applicabili, comporta la restituzione, nonché la corresponsione di interessi e sanzioni pecuniarie.
Le imprese dovranno adempiere ai consueti obblighi di pubblicazione degli aiuti ricevuti.
Sia per il corretto calcolo dei parametri, che per il rispetto delle condizioni di legge, è consigliabile farsi assistere dallo Studio. La presente informativa rappresenta infatti una sintesi, che necessita degli approfondimenti del caso in relazione a ciascuna singola posizione.