CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO Non per tutti i contribuenti danneggiati

di Vincenzo Pollastrini

Art.28, decreto rilancio

Al di là dei proclami, i criteri di selezione e le modalità di calcolo escluderanno molti contribuenti, pur meritevoli e fortemente danneggiati dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria

Il bonus riguarda imprese, titolari di reddito agrario e professionisti, titolari di partita IVA, con determinati cali di fatturato nel mese di aprile, e ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro

Occorre presentare istanza all’Agenzia delle Entrate

Ad oggi non è ancora possibile presentare alcuna domanda, è necessario infatti attendere il decreto applicativo

SOGGETTI AMMESSI AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Si tratta di imprenditori, anche agricoli, e professionisti, dunque titolari di partita IVA, sia in forma individuale che societaria, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto per gli infrannuali).

Sono però esclusi:

  • Soggetti la cui attività risulta cessata alla data del 31 marzo 2020.
  • Enti pubblici (di cui all’art.74, comma 2 del TUIR).
  • Intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (holding), di cui all’art.162-bis del TUIR.
  • Professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro (anche se di fatto non l’hanno ancora percepita o non hanno presentato domanda).
  • Collaboratori coordinati e continuativi che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro (anche se di fatto non ancora percepita o privi di domanda presentata).
  • Lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro (anche se di fatto non ancora percepita o privi di domanda presentata).
  • Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno diritto alla percezione del reddito di ultima istanza (anche se di fatto non ancora percepito o privi di domanda presentata). Attenzione: rientrano in questa categoria (dunque sono esclusi dai contributi a fondo perduto) i professionisti iscritti alle relative casse previdenziali cui spetta l’indennità di 600 euro, gestita dalle casse di appartenenza.

OCCORRONO DETERMINATI CALI DI FATTURATO

Il contributo a fondo perduto non è per tutti.

Bisogna dimostrare che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 sono inferiori ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019

Detto in altro modo, fatturato/corrispettivi, aprile su aprile, devono ridursi di oltre 1/3.

Se ad esempio il fatturato di aprile 2019 è stato pari a 99, il beneficio spetta per chi ad aprile 2020 ha fatturato meno di 66.

Un intervallo temporale così limitato genera inevitabilmente forti iniquità. Basti pensare a chi ha subito forti cali a marzo, o a maggio, e non ad aprile, magari per circostanze estemporanee che non escludono il forte stato di crisi. Viene in mente, uno tra tanti, il professionista che ad aprile ha incassato crediti di vecchia data.

Per determinare correttamente il calo di fatturato, l’Agenzia delle Entrate controllerà la reale data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, secondo i consueti criteri fiscali.

In estrema sintesi, le cessioni di immobili si considerano effettuate alla data dell’atto (o, se anteriore, alla data del pagamento).

Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data di consegna o spedizione (o, se anteriore, alla data del pagamento). 

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento (o, se antecedente, regola che vale anche per le cessioni di beni mobili e immobili, alla data della fatturazione).

Ciò significa che, in caso di errore, si rischia di perdere il beneficio.

Esempio.

L’impresa X ha fatturato 99 ad aprile 2019.

Ha fatturato 65 ad aprile 2020.

In apparenza, le spetta il contributo a fondo perduto (riduzione di oltre 1/3). 

Supponiamo però che, in sede di verifica, emerga una fattura di maggio 2020, pari a 5, per un pagamento di aprile 2020. L’azienda avrebbe dovuto emettere tale fattura ad aprile, nel qual caso il bonus non spettava (e quindi verrebbe recuperato con il consueto corredo di imposte, sanzioni, interessi). 

SOLTANTO IN CASI LIMITATI NON OCCORRONO CALI DI FATTURATO

Ci riferiamo ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Non sono tenuti a dimostrare cali di fatturato neanche coloro che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

E’ necessario confrontare fatturato e corrispettivi di aprile 2019 con fatturato e corrispettivi di aprile 2020. Il contributo è pari ad una percentuale della differenza tra i due fatturati.

I conteggi da effettuare sono i seguenti.

  • Soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019: (fatturato di aprile 2020 – fatturato di aprile 2019) * 0,20 (detto in altro modo, 20% della differenza tra i due fatturati).
  • Soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000, nel 2019: (fatturato di aprile 2020 – fatturato di aprile 2019) * 0,15 (detto in altro modo, 15% della differenza tra i due fatturati).
  • Soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000, nel 2019: (fatturato di aprile 2020 – fatturato di aprile 2019) * 0,10 (detto in altro modo, 10% della differenza tra i due fatturati).

Se il calcolo porta ad un valore inferiore a 1.000 euro, è comunque dovuto detto importo (€ 1000) per le persone fisiche (professionisti e imprenditori individuali).

Se il calcolo porta ad un valore inferiore a 2.000 euro, è comunque dovuto detto importo (€ 2.000) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti a cui spetta il beneficio).

Il riferimento al 2019 per le classi di fatturato equivale, per gli infrannuali, al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

IL CONTRIBUTO NON E’ TASSABILE

Ciò vale sia per le imposte dirette (IRES, IRPEF) che per l’IRAP. 

Inoltre il contributo non viene considerato come reddito esente, ai fini delle norme che limitano la deduzione di interessi passivi e spese, in presenza di redditi esenti.

L’ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato (es. dottore commercialista), entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica (occorre attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate).

Oltre alla sussistenza dei requisiti, è necessario dichiarare, mediante autocertificazione (con responsabilità anche penali in caso di falso), la regolarità antimafia (articoli 85 e 67, D.Lgs. n.159/2011), cui seguono le dovute verifiche attivate dall’Agenzia delle Entrate.

L’ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO E I SUCCESSIVI CONTROLLI

Se i requisiti sussistono, l’importo dovuto confluisce direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario nella domanda.

L’Agenzia delle Entrate verificherà anche a posteriori, applicando il recupero dei contributi eventualmente non spettanti, oltre agli interessi e alle sanzioni nella misura compresa tra il 100% e il 200%, senza possibilità di definizione agevolata in misura ridotta.

Può accadere che, per qualsiasi ragione, cessi l’attività di chi ha percepito il contributo. In tale ipotesi colui che ha firmato la domanda è tenuto comunque a conservare tutti gli elementi giustificativi, e ad esibirli agli organi istruttori dell’Amministrazione finanziaria. Un eventuale atto di recupero del credito non spettante (comprensivo anche di interessi e sanzioni) verrebbe rivoto nei confronti di tale soggetto (es. il rappresentante legale di una società cessata, firmatario della domanda). 

La percezione di un contributo non spettante comporta anche l’applicazione di sanzioni penali: reclusione da 6 mesi a 3 anni (art.316-ter, codice penale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ovvero da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. 

In luogo della reclusione (ferma restando, si ritiene, la sanzione dal 100% al 200%), quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 ad € 25.822 (con il tetto massimo del triplo del beneficio conseguito).

Dal momento che l’art.316-ter del codice penale rinvia all’art.640-bis, ove il fatto sia commesso con artifici o raggiri (truffa), la reclusione può arrivare a livelli più elevati (da 2 a 7 anni).

Reprimere comportamenti preordinati all’indebita percezione del contributo è un compito ineludibile da parte dello Stato. Tuttavia un simile apparato sanzionatorio rischia di abbattersi in modo improprio anche su soggetti che hanno commesso errori talvolta involontari, o causati dall’eccessiva complessità della materia tributaria (si pensi ad un errore nel mese di fatturazione, commesso nel 2019).

Si consiglia la massima attenzione, per evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti.

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Anzio, 14 maggio 2020 

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