di Vincenzo Pollastrini
Art.1-ter, D.L. n.73/2021
Art.1, comma 17-bis, D.L. n.152/2021
Provvedimento Agenzia delle Entrate n.406608 del 2 novembre 2022
Approvato il modello di domanda, da presentare tra il 7 novembre e il 21 novembre 2022
Si tratta di un contributo a fondo perduto riconosciuto a chi ha già ricevuto il contributo di cui all’art.1-ter, D.L. n.73/2021 (si veda articolo pubblicato su questo sito il 9 giugno 2022, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – Filiera del wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie, Horeca).
La domanda pertanto può essere presentata soltanto da chi ha già ricevuto il contributo di cui al D.L. n.73/2021 (art.1-ter).
Esistono tuttavia altri limiti. Non tutti coloro che hanno ricevuto il contributo di cui al D.L. n.73/2021 (art.1-ter) possono accedere a questo contributo aggiuntivo. Tra le varie condizioni (per cui si rinvia al modello predisposto dall’Agenzia delle entrate), spicca in particolare quella relativa alle attività destinatarie, limitate alle seguenti classi di codici ATECO:
56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
Deve trattarsi di attività prevalente, comunicata all’Agenzia delle entrate con modello AA7/AA9.
L’ammontare del contributo non è calcolabile a priori, in quanto sono previsti specifici criteri di ripartizione in base alle risorse disponibili e stanziate.
Si consiglia di farsi assistere dal proprio Studio per ogni incombenza (dalla verifica dell’appartenenza del proprio codice ATECO ad una delle classi indicate, a quella della presenza di tutte le condizioni aggiuntive, fino alla presentazione della domanda). Si tratta infatti di autocertificazione. Una dichiarazione errata può comportare (oltre al recupero del contributo indebitamente percepito) sanzioni di natura amministrativa e penale.