di Vincenzo Pollastrini
Art.1-ter, D.L. n.73/2021
D.M. 30 dicembre 2021
Provvedimento Agenzia delle Entrate n.197396 dell’8 giugno 2022
Approvato il modello di domanda, da presentare entro il 23 giugno 2022
Si consiglia di verificare i codici ATECO ammessi, dal momento che la casistica comprende non soltanto l’attività di wedding in senso stretto, ma un insieme abbastanza ampio di operatori della filiera
La lista comprende ad esempio la produzione di pasticceria fresca, la sartoria, il commercio al dettaglio di confezioni per adulti, di fiori e piante, la ristorazione, il settore alberghiero, parrucchieri, istituti di bellezza, ristorazione, bar e caffè, ecc.
In alcuni casi tuttavia occorre dimostrare che l’ammontare dei ricavi relativi al 2019 sia generato, in misura almeno pari al 30%, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie
Tra le varie condizioni, occorre una riduzione dei ricavi 2020 non inferiore al 30% rispetto ai ricavi 2019, e, contemporaneamente, un peggioramento del risultato economico di esercizio 2020 pari ad almeno il 30% rispetto al risultato economico di esercizio 2019
QUALI SONO LE ATTIVITA’ POTENZIALMENTE DESTINATARIE DEL CONTRIBUTO
A – SETTORE DEL WEDDING, ovvero una delle seguenti attività, a condizione che l’ammontare dei ricavi relativi al 2019 sia generato, in misura almeno pari al 30%, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
10.82.00 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
18.14.00 Legatoria e servizi connessi
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
55.10.00 Alberghi
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
74.20.11 Fotoreporter
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.09.03 Agenzie matrimoniali e di incontro
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
B – SETTORE INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE, senza bisogno di dimostrare una percentuale minima di ricavi 2019 generato da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.
77.39.94 Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture e attrezzature
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night club e simili
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.09.05 Organizzazione feste e cerimonie
C – SETTORE HOTELLERIE-RESTAURANT-CATERING (HO.RE.CA.), senza bisogno di dimostrare una percentuale minima di ricavi 2019 generato da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.
55.10 Hotellerie
56.10 Restaurant
56.21 Catering
56.30 Bar caffè
Alla data di presentazione della domanda, occorre l’effettiva operatività in uno dei settori indicati (A, B, C), quale attività prevalente (ciò deve risultare inoltre dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate con modello AA7/AA9).
LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AI BENEFICI
Tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
1) riduzione dei ricavi (art.85, comma 1, lettere a e b, D.P.R. n.917/1986) nel 2020 non inferiore al 30% rispetto ai ricavi 2019.
Per le imprese costituite nel 2019 la riduzione dei ricavi (che deve sempre raggiungere almeno il 30%) comporta il confronto tra: i ricavi registrati nella frazione di 2019 compresa tra la costituzione e iscrizione del registro delle imprese e l’ultimo giorno dell’esercizio; e i ricavi registrati nel corrispondente periodo del 2020 (es. se l’iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta il 1° aprile 2019, il confronto avviene tra aprile-dicembre 2019 e aprile-dicembre 2020). I criteri per determinare ricavi e/o compensi sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’istanza.
2) peggioramento del risultato economico di esercizio 2020 in misura pari o superiore al 30% rispetto a quello del 2019. Per verificare questo dato si rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, in cui sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, che consentono di determinare i risultati economici da porre a confronto (come è avvenuto in occasione di precedenti contributi).
3) regolare costituzione, iscrizione e attività dichiarata presso il registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.
4) Sede legale o operativa ubicata in Italia (alla data di presentazione della domanda).
5) l’impresa richiedente (sempre alla data di presentazione della domanda) non deve risultare in liquidazione volontaria, né essere sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
6) L’impresa richiedente al momento in cui presenta la domanda deve verificare di non trovarsi già in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all’art.2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Questa condizione non si applica alle microimprese e alle piccole imprese (per la definizione, cfr. allegato I al citato regolamento UE), a condizione che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
7) L’impresa richiedente non deve essere destinataria di sanzioni interdittive (D.Lgs. n.231/2001, art.9, comma 2, lettera d).
8) L’impresa richiedente non deve trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Se manca una sola delle condizioni indicate, il contributo non spetta.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini, stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2022, sono compresi tra il 9 giugno e il 23 giugno 2022.
La presentazione è telematica e può avvenire anche mediante intermediario abilitato (es. dottore commercialista), con delega al servizio del cassetto fiscale (ovvero con specifica delega alla trasmissione telematica di questa istanza – nel caso, l’intermediario autocertifica di aver ricevuto la delega).
Ogni impresa può presentare una sola istanza, che ha natura di autocertificazione (con gravi conseguenze, anche di natura penale, in caso di falso).
Tra i vari dati, si ricorda che occorre indicare l’IBAN del conto corrente del soggetto richiedente i contributi. Si raccomanda la massima attenzione.
Una particolare procedura, per i controlli antimafia, è prevista per coloro cui spetta un contributo superiore ad € 150.000 (si rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle entrate).
IL CONTRIBUTO
Viene erogato sotto forma di accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza (entro i limiti e le condizioni previste dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al relativo periodo di vigenza, nel rispetto del regolamento de minimis).
Le risorse finanziarie sono limitate, e ripartite come segue:
Settore del wedding: € 40 milioni
Settore dell’intrattenimento, e dell’organizzazione di feste e cerimonie: € 10 milioni
Settore dell’HORECA: € 10 milioni
Scaduto il termine di presentazione delle istanze, le risorse verranno ripartite tra gli aventi diritto secondo le seguenti modalità:
a) 70% in parti uguali
b) 20% (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla lettera a) tra tutte le imprese ammesse, con ricavi registrati e relativi al 2019 superiori a € 100.000
c) 10% (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alle lettere a e b) tra tutte le imprese ammesse, con ricavi registrati e relativi al 2019 superiori a € 300.000
Il contributo non è tassabile ai fini Irap e delle imposte sui redditi (Ires, Irpef e relative addizionali) e non limita la deducibilità di interessi passivi e spese generali.
L’indebita percezione, oltre alle sanzioni penali ove applicabili, comporta la restituzione, nonché la corresponsione di interessi e sanzioni pecuniarie.
Le imprese dovranno adempiere ai consueti obblighi di pubblicazione degli aiuti ricevuti.
Anzio, 9 giugno 2022