di Vincenzo Pollastrini
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di documenti per l’avvio della procedura: il Provvedimento del 10 giugno 2020 (con il modello di istanza, le istruzioni e le specifiche tecniche), la Guida, un Vademecum e la Circolare 13 giugno 2020 per i chiarimenti di natura giuridica
Da lunedì 15 giugno sarà possibile accedere alla piattaforma, resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, per la presentazione delle domande
Secondo quanto dichiarato dal Direttore dell’Agenzia, non si tratterebbe di un click day, e il termine ultimo (salvo il caso degli eredi che proseguono l’attività) è fissato per il 13 agosto
Rispetto alla versione iniziale, contenuta nelle bozze del decreto rilancio, sono state apportate consistenti modifiche. La nostra precedente informativa (contributi a fondo perduto – non per tutti i contribuenti danneggiati, 14 maggio) è pertanto superata dalle presenti note
Il bonus riguarda imprese, titolari di reddito agrario e professionisti (ad esclusione degli iscritti alle relative casse professionali), titolari di partita IVA, con determinati cali di fatturato nel mese di aprile,e ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro
SOGGETTI AMMESSI AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Si tratta di imprenditori, anche agricoli, e professionisti, dunque titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 per gli infrannuali).
Più in dettaglio:
- Imprenditori individuali.
- Società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito di impresa.
- Soggetti che producono reddito agrario (sia in regime catastale che in regime di reddito di impresa).
- Società di capitali (per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative e società di mutua assicurazione), ed in genere enti di cui all’art.73, comma 1, lettera a, D.P.R. n.917/1986.
- Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti (norma citata, lettera d).
- Enti non commerciali (norma citata, lettera c) che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri fiscali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Persone fisiche e associazioni (art.5, comma 3, lettera c, D.P.R. n.917/1986) che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo secondo i criteri fiscali.
- Società tra professionisti in regime di reddito di impresa (anche se i loro soci sono esclusi in quanto professionisti iscritti alle relative casse professionali).
I contribuenti forfetari, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, sono compresi tra i possibili beneficiari.
SOGGETTI ESCLUSI DAI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
- Soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell’istanza. Nessun problema se l’attività cessa dopo la presentazione dell’istanza (il contributo, se tutte le altre condizioni sono rispettate, non va restituito).
- Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, ad eccezione delle partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti.
- Enti pubblici (di cui all’art.74 del TUIR).
- Intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (holding), di cui all’art.162-bis del TUIR.
- Enti e persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli di impresa o agrari. Sono dunque esclusi coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, titolari di redditi diversi.
- Professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro (anche se di fatto non l’hanno ancora percepita o non hanno presentato domanda).
- Collaboratori coordinati e continuativi con rapporti attivi al 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro (anche se di fatto non ancora percepita o privi di domanda presentata).
- Lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro (anche se di fatto non ancora percepita o privi di domanda presentata).
- Lavoratori dipendenti e/o pensionati.
- Professionisti iscritti alle relative casse previdenziali.
Attenzione, l’esclusione dei lavoratori dipendenti e/o pensionati non riguarda chi esercita attività di impresa o professionale e, contestualmente, lavoro dipendente.
Un imprenditore o un professionista titolare di partita IVA, che, in aggiunta a tale attività, percepisce redditi di lavoro dipendente o di pensione, è pertanto compreso tra i possibili beneficiari (nel rispetto di tutte le altre condizioni).
L’esclusione riguarda coloro che percepiscono soltanto redditi di lavoro dipendente o pensione.
Altro esempio.
I soci di una srl sono anche dipendenti della srl medesima. La srl può essere ammessa ai contributi a fondo perduto (nel rispetto di tutti gli altri requisiti).
Nessun problema dovrebbe sussistere se l’esclusione riguarda un socio (es. titolare di rapporti di collaborazione con diritto alla relativa indennità), per il contributo eventualmente spettante alla sua società.
CASI PARTICOLARI
Può presentarsi il caso di soggetti che esercitino più attività ammesse a beneficio (es. professionista e titolare di reddito di impresa).
Il beneficio spetta al singolo contribuente, e non per ciascuna attività.
Per calcolare la soglia di ricavi e il calo di fatturato si sommano i dati di tutte le attività.
Può presentarsi il caso di soggetti che esercitano un’attività ammessa a beneficio (es. impresa individuale) e un’attività non ammessa a beneficio (es. professione con cassa autonoma).
Il beneficio spetta per l’attività ammessa, e per calcolare la soglia di ricavi e il calo di fatturato si considerano i soli dati dell’attività ammessa.
COME SI CALCOLA IL LIMITE DI 5 MILIONI DI EURO
Si tratta di una verifica da condurre, nel periodo di imposta precedente, sui ricavi derivanti dalla gestione caratteristica (per le imprese) e su compensi professionali (per i professionisti).
Occorre seguire le regole dello specifico regime di determinazione del reddito. Di norma, regime di cassa per i professionisti, di competenza per le imprese.
Per gli agricoli che determinano il proprio reddito su base catastale, occorre considerare i ricavi risultanti dalle scritture contabili (in assenza, il volume d’affari – es. agriturismo, attività di allevamento, ecc.).
Per una serie di attività, i ricavi si considerano al netto del prezzo corrisposto al fornitore (aggi). Questo metodo consente di includere soggetti che altrimenti in molte circostanze verrebbero esclusi. Si tratta di :
- rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, libri, periodici, anche su supporti audiovideomagnetici.
- Distributori di carburante.
- Rivenditori di tabacchi e beni di monopolio.
Per il calcolo della soglia non si considerano i ricavi e i componenti positivi diversi da quelli tipici (art.85, comma 1, lettere a e b, e 54, comma 1, D.P.R. n.917/1986). In quest’ottica, ad esempio, è esclusa dal computo la cessione di un bene strumentale.
La Circolare contiene una tabella in cui sono indicate, distinte per categorie (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le righe dei dichiarativi da tenere in considerazione.
Un caso particolare è quello dell’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Se la prosecuzione dell’attività avviene nel 2019, i ricavi 2019 vanno calcolati considerando le dichiarazioni del defunto e dell’erede stesso.
OCCORRONO DETERMINATI CALI DI FATTURATO
Il contributo a fondo perduto non è per tutti.
Bisogna dimostrare che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.
Detto in altro modo, fatturato/corrispettivi, aprile su aprile (anche per i trimestrali), devono ridursi di oltre 1/3.
Se ad esempio il fatturato di aprile 2019 è stato pari a 99, il beneficio spetta per chi ad aprile 2020 ha fatturato meno di 66.
Un intervallo temporale così limitato genera inevitabilmente forti iniquità. Basti pensare a chi ha subito forti cali a marzo, o a maggio, e non ad aprile, magari per circostanze estemporanee che non escludono il forte stato di crisi. Viene in mente, uno tra tanti, il professionista che ad aprile ha incassato crediti di vecchia data.
Per determinare correttamente il calo di fatturato, l’Agenzia delle Entrate controllerà la reale data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, secondo i consueti criteri fiscali.
In estrema sintesi, le cessioni di immobili si considerano effettuate alla data dell’atto (o, se anteriore, alla data del pagamento).
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data di consegna o spedizione (o, se anteriore, alla data del pagamento).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento (o, se antecedente, regola che vale anche per le cessioni di beni mobili e immobili, alla data della fatturazione).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, si devono sommare i corrispettivi, sempre al netto dell’IVA, delle operazioni effettuate, anche se non rilevanti ai fini IVA (es. determinati aggi).
Per le fatture immediate conta la data della fattura (se elettronica, campo 2.1.1.3 Data), per i corrispettivi la data del corrispettivo giornaliero.
Per le fatture differite conta la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (se elettronica, campo 2.1.8.2 DataDDT).
Dovendo confrontare aprile 2019 e aprile 2020, vanno escluse le fatture differite emesse entro il 15 aprile con riferimento marzo, e vanno comprese le fatture differite emesse entro il 15 maggio con riferimento aprile.
Occorre tenere conto delle note di variazione, con data aprile.
A differenza di quanto accade con il calcolo del limite massimo di fatturato, si considerano anche le cessioni di beni ammortizzabili.
In ogni caso, tutti gli importi vanno considerati al netto dell’IVA.
In caso di ventilazione o di applicazione del regime del margine o del regime previsto per le agenzie di viaggio (con difficoltà oggettive nel computo del fatturato al netto dell’IVA), l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (naturalmente tenendo un comportamento omogeneo e coerente, aprile su aprile, per il confronto).
Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.
Coloro che esercitano più attività, devono sommare i fatturati.
E’ chiaro che, in caso di errore, si rischia di perdere il beneficio.
Esempio.
L’impresa X ha fatturato 99 ad aprile 2019.
Ha fatturato 65 ad aprile 2020.
In apparenza, le spetta il contributo a fondo perduto (riduzione di oltre 1/3).
Supponiamo però che, in sede di verifica, emerga una fattura di maggio 2020, pari a 5, per un pagamento di aprile 2020. L’azienda avrebbe dovuto emettere tale fattura ad aprile, nel qual caso il bonus non spettava (e quindi verrebbe recuperato con il consueto corredo di imposte, sanzioni, interessi).
Se è tutto regolare, nella maggior parte dei casi occorre considerare le liquidazioni periodiche IVA (per i trimestrali si considera il solo mese di aprile).
Un caso particolare è quello dell’erede che ha proseguito l’attività del defunto.
Se la prosecuzione è successiva al 30 aprile 2020, il confronto avviene (aprile 2020 su aprile 2019) considerando i dati del deceduto.
Se la decorrenza si verifica tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, il confronto avviene considerando i dati di entrambe le partite IVA.
SOLTANTO IN CASI LIMITATI NON OCCORRONO CALI DI FATTURATO
Ci riferiamo ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (e costituiti non oltre il 30 aprile 2020).
L’Agenzia delle Entrate non ha chiarito cosa si intenda per inizio attività (così come cosa si intenda per cessazione).
In attesa di un intervento ufficiale, si può ipotizzare che il riferimento vada reso all’apertura (chiusura) della partita IVA per i soggetti individuali, alla costituzione (cancellazione) per i soggetti collettivi.
Non sono tenuti a dimostrare cali di fatturato neanche coloro che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (es. i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali, o da crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza – la lista è contenuta nelle istruzioni alla compilazione della domanda).
Non dovendo dimostrare cali di fatturato, il contributo spetta anche se il fatturato di aprile 2019 era pari a zero, o addirittura se il fatturato è aumentato tra aprile 2019 e aprile 2020.
Pertanto:
- Se la differenza fatturato/corrispettivi tra aprile 2020 ad aprile 2019 è negativa (calo di fatturato), a tale differenza si applicano le percentuali del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo (1000 euro per le persone fisiche, 2000 euro per i soggetti diversi) qualora superiore.
- Se la differenza è positiva o pari a zero (crescita o costanza di fatturato), il contributo è pari a quello minimo (1000 euro per le persone fisiche, 2000 euro per i soggetti diversi).
Va sempre verificato il requisito dei ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, ma senza ragguaglio ad anno. Secondo questo criterio, ad esempio, un soggetto costituito a dicembre 2019 con ricavi 4 milioni di euro è comunque ammesso al contributo.
Attenzione.
In caso di soggetti costituiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di conferimento di azienda o di cessione di azienda, la regola in esame non trova applicazione (siamo all’eccezione dell’eccezione). Ciò in quanto non siamo in presenza di una nuova realtà, stante la continuità con la precedente.
Pertanto, sia per il calcolo della soglia massima, che per il calcolo del calo di fatturato, occorre considerare i dati dell’azienda oggetto di trasferimento nel periodo indicato (a meno che anche il soggetto “iniziale”, ovvero il conferente o cedente, abbia iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019).
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Possono influire sia nel calcolo del limite di 5 milioni di euro, che nel calcolo del calo di fatturato.
Non è questa la sede per esaminare la sterminata casistica, che richiede un’analisi fattispecie per fattispecie.
Ci limitiamo a qualche esempio.
A seguito di una fusione per incorporazione perfezionata a marzo 2020, occorre confrontare il fatturato di aprile 2020 della società incorporante con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporata) relativi ad aprile 2019. Stesso principio per il computo del limite di 5 milioni di euro.
Nelle trasformazioni omogenee progressive o regressive, il periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione costituisce autonomo periodo di imposta. Per le operazioni di trasformazione perfezionate tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dalla trasformazione. La soglia massima (senza considerare il frazionamento del periodo di imposta) tiene conto del 2019 (per i soggetti solari), il fatturato va sempre confrontato aprile su aprile.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
E’ necessario confrontare fatturato e corrispettivi di aprile 2019 con fatturato e corrispettivi di aprile 2020. Il contributo è pari ad una percentuale della differenza tra i due fatturati.
I conteggi da effettuare sono i seguenti.
- Soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019: (fatturato di aprile 2020 – fatturato di aprile 2019) * 0,20 (detto in altro modo, 20% della differenza tra i due fatturati).
- Soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000, nel 2019: (fatturato di aprile 2020 – fatturato di aprile 2019) * 0,15 (detto in altro modo, 15% della differenza tra i due fatturati.
- Soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000, nel 2019: (fatturato di aprile 2020 – fatturato di aprile 2019) * 0,10 (detto in altro modo, 10% della differenza tra i due fatturati.
Se il calcolo porta ad un valore inferiore a 1.000 euro, è comunque dovuto detto importo (€ 1000) per le persone fisiche (professionisti e imprenditori individuali).
Se il calcolo porta ad un valore inferiore a 2.000 euro, è comunque dovuto detto importo (€ 2.000) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti a cui spetta il beneficio).
Il riferimento al 2019 per le classi di fatturato equivale, per gli infrannuali, al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020.
IL CONTRIBUTO NON E’ TASSABILE
Ciò vale sia per le imposte dirette (IRES, IRPEF) che per l’IRAP e l’IVA.
Non è dunque soggetto a ritenuta.
Inoltre il contributo non viene considerato come reddito esente, ai fini delle norme che limitano la deduzione di interessi passivi e spese, in presenza di redditi esenti. Tuttavia non contribuisce a migliorare il ROL ai fini della deduzione degli interessi passivi.
Contabilmente va appostato tra i contributi in conto esercizio (voce A5 del conto economico). Per evitare il concorso alla formazione del reddito, in dichiarazione andrà effettuata una variazione in diminuzione.
L’ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale), e l’IBAN del conto su cui accreditare la somma. Occorre riportare anche la fascia di ricavi/compensi 2019, nonché fatturato/corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 (anche per chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, in caso contrario l’importo sarà considerato pari a zero, con il rischio che venga riconosciuto un contributo inferiore rispetto al dovuto).
L’IBAN deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
La domanda deve essere presentata, a decorrere dal 15 giugno 2020, anche tramite intermediario abilitato (es. dottore commercialista), entro il 13 agosto 2020.
Per gli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è compreso tra il 25 giugno e il 24 agosto 2020.
In caso di presentazione tramite intermediario abilitato (anche il suo codice fiscale va indicato nella domanda), occorre la delega di consultazione del Cassetto Fiscale del richiedente, ovvero la delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In assenza di una delle due deleghe, con lo stesso flusso informativo di trasmissione delle istanze è possibile comunicare l’attivazione di una specifica delega.
L’intermediario dovrà pertanto dichiarare nel modello, e sottoscrivere, di aver ricevuto la specifica delega. Si tratta di autocertificazione, quindi si consiglia un controllo accurato e preventivo di tutte le deleghe. Il problema non si pone per l’intermediario che non ha bisogno di specifica delega in quanto già possiede una delle due precedenti (Cassetto Fiscale o Fatture e Corrispettivi).
La presentazione avviene per via telematica mediante apposita procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle Entrate (un’istanza alla volta). In tal caso, il contribuente o il suo intermediario delegato accedono al portale mediante credenziali SPID (sistema pubblico dell’identità digitale), Entratel/Fisconline, o CNS (carta nazionale dei servizi). Gli intermediari con delega al solo Cassetto Fiscale devono accedere a Entratel/Fisconline e selezionare il codice fiscale del cliente, per poter utilizzare la procedura web.
In alternativa, la presentazione avviene mediante apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico. Si utilizza il canale dei dichiarativi (Entratel/Fisconline), con possibilità di inviare più istanze tramite unica trasmissione.
Se il contributo supera l’importo di € 150.000, il modello di istanza (comprensivo di quadro A) è firmato digitalmente dal richiedente, ed inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it insieme all’autocertificazione antimafia (articoli 85 e 67, D.Lgs. n.159/2011), cui seguono le dovute verifiche attivate dall’Agenzia delle Entrate (stessa modalità in caso di rinuncia).
Questa modalità, obbligatoria nel caso indicato, non è ammessa per le altre situazioni.
Per ogni istanza elaborata vengono messe a disposizione 2 ricevute (nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate del soggetto che presenta l’istanza, denominata “la mia scrivania”, e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” del portale Fatture e Corrispettivi – contestualmente, viene inviata PEC al contribuente):
- La prima attesta la presa in carico dell’istanza (presentazione).
- La seconda, entro 7 giorni, attesta l’accoglimento e il mandato di pagamento.
Se l’istanza non supera i controlli viene emessa ricevuta di scarto.
E’ possibile presentare nuova istanza se nessuna di quelle inviate ha ottenuto accoglimento, o gli invii precedenti sono stati scartati (si pensi al caso in cui, dopo la trasmissione, ma prima della ricevuta di accoglimento, ci si rende conto di aver commesso un errore).
L’ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO E I SUCCESSIVI CONTROLLI
Se i requisiti sussistono, l’importo dovuto confluisce direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario nella domanda.
Al link “Consultazione esito” del portale Fatture e Corrispettivi è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento, o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.
L’Agenzia delle Entrate verificherà anche a posteriori, applicando il recupero dei contributi eventualmente non spettanti, oltre agli interessi e alle sanzioni nella misura compresa tra il 100% e il 200%, senza possibilità di definizione agevolata in misura ridotta.
Tale sanzione non si applica in caso di rinuncia presentata prima che il contributo venga accreditato sul conto.
La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.
Se la rinuncia viene trasmessa prima della seconda ricevuta (accoglimento), è possibile inviare una nuova istanza (sempre entro i termini).
Se la rinuncia viene presentata dopo l’accredito, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (restituzione del contributo con interessi, e sanzioni parametrate al tempo intercorso dalla data di effettiva percezione del contributo), mediante modello F24, ma senza possibilità di compensazione.
La rinuncia può essere presentata anche dopo il 13 agosto, ma è chiaro che in molti casi rischierebbe di rivelarsi intempestiva.
Anche la rinuncia può essere presentata tramite intermediario. Tuttavia solo gli intermediari con delega al Cassetto Fiscale o al portale Fatture e Corrispettivi possono presentare rinuncia anche se non hanno presentato loro stessi l’istanza. Gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia soltanto per le domande da loro trasmesse.
Può accadere che, per qualsiasi ragione, venga cessata l’attività di chi ha percepito il contributo. In tale ipotesi colui che ha firmato la domanda è tenuto comunque a conservare tutti gli elementi giustificativi, e ad esibirli agli organi istruttori dell’Amministrazione finanziaria. Un eventuale atto di recupero del credito non spettante (comprensivo anche di interessi e sanzioni) verrebbe rivoto nei confronti di tale soggetto (es. il rappresentante legale di una società cessata, firmatario della domanda).
La percezione di un contributo non spettante comporta anche l’applicazione di sanzioni penali: reclusione da 6 mesi a 3 anni (art.316-ter, codice penale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ovvero da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
In luogo della reclusione (ferma restando, si ritiene, la sanzione dal 100% al 200%), quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 ad € 25.822 (con il tetto massimo del triplo del beneficio conseguito).
Dal momento che l’art.316-ter del codice penale rinvia all’art.640-bis, ove il fatto sia commesso con artifici o raggiri (truffa), la reclusione può arrivare a livelli più elevati (da 2 a 7 anni).
La falsa autocertificazione (si pensi alla dichiarazione antimafia) comporta la reclusione da 2 a 6 anni.
E’ prevista anche la confisca (art.322-ter), previo possibile sequestro preventivo, se il contributo è già stato erogato.
Reprimere comportamenti preordinati all’indebita percezione del contributo è un compito ineludibile da parte dello Stato. Tuttavia un simile apparato sanzionatorio rischia di abbattersi in modo improprio anche su soggetti che hanno commesso errori talvolta involontari, o causati dall’eccessiva complessità della materia tributaria (si pensi ad un errore nel mese di fatturazione, commesso nel 2019).
Si consiglia la massima attenzione, per evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti.
ATTENZIONE AI LIMITI EUROPEI
Specie per i contributi più alti, e per le aziende destinatarie di altri provvedimenti, è bene esaminare con attenzione i limiti posti dalle norme europee.
Intanto, esiste un tetto massimo di € 800.000 per impresa, che tuttavia si abbassa notevolmente in specifici settori (es. € 100.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), Sempre in agricoltura, inoltre, gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non devono in alcun modo essere parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
Se un’impresa opera in diversi settori, con importi massimi diversi, dovrà essere assicurato con mezzi adeguati, come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente, e mai superato l’importo massimo di €800.00 per impresa (€ 120.000 se l’impresa è attiva nei settori per i quali sono previste soglie più basse).
In presenza di altre misure (es. regolamenti de minimis) occorre verificare le singole disposizioni per accertare se il cumulo è ammesso o meno (o a quali condizioni è ammesso).
Si rinvia alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863.
Si ricorda infine che l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (articolo 2, punto 18, regolamento UE n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, articolo 2, punto 14, regolamento UE n.702/2014, articolo 3, punto 5, regolamento CE n.1388/2014).
Per le piccole e medie imprese (PMI), lo stato di difficoltà (che impedisce la fruizione del contributo se esistente al 31 dicembre 2019) si verifica in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:
- S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., diverse da quelle costituite da meno di tre anni, con perdite di più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (dopo aver eroso le riserve e le poste considerate come fondi propri).
- S.n.c., S.a.s., diverse da quelle costituite da meno di tre anni, con perdite di più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.
- Imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza (es. fallimento, liquidazione giudiziale, ecc.), o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori.
- Imprese che hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione del debito e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione.
Si consiglia di verificare con molta attenzione (al 31 dicembre 2019) queste condizioni, che potrebbero estromettere dal contributo diverse aziende (o, in caso di verifica, generare sanzioni penali a carico di chi le avesse trascurate).
E’ facile sbagliare, basti pensare alle aziende che andrebbero dichiarate fallite, e soltanto per inerzia dei creditori non hanno ancora subito una procedura concorsuale.
Anzio, 14 giugno 2020