Come è noto, l’art.23 del Decreto Cura Italia ha introdotto un congedo retribuito di 15 giorni per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Si tratta di una misura riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione Separata, nonché i lavoratori autonomi. La norma prevedeva che il congedo predetto potesse essere fruito a partire dal 5 marzo 2020 ed entro il successivo 3 aprile. Con il Messaggio n.1516 del 07/04/2020, l’Inps ha annunciato l’estensione del limite di godimento fino al 13 aprile 2020, in virtù di quanto previsto dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, che ha disposto la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Da ultimo, l’Istituto ha ricordato che i congedi possono essere utilizzati da un solo genitore oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare e che, inoltre, il beneficio è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Dott. Valerio Pollastrini