Condono Fiscale sulle Annualità Pregresse
Per chi entro il 31 ottobre 2024 accede al concordato preventivo biennale
Di Vincenzo Pollastrini
Legge 7 Ottobre 2024, n.143, art.2-quater
(conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.113(2024)
Imprese e professionisti che accedono al concordato preventivo biennale (scadenza 31 ottobre 2024) possono facoltativamente aderire (entro il 31 marzo 2025) al c.d. “regime di ravvedimento”
Si tratta, di fatto, di un condono fiscale per una o più della le annualità 2018-2022 (anche se non tutte le tipologie di accertamento restano inibite)
E’ possibile aderire al concordato preventivo biennale per le annualità 2024/2025, senza dover necessariamente effettuare il condono 2018-2022 (ma non viceversa)
Dal giorno 14 ottobre 2024 l’Agenzia delle entrate pone a disposizione degli interessati (all’interno del cassetto fiscale) i primi conteggi
Poiché il condono (in scadenza il 31 marzo 2025) non è ammesso per chi non accede al concordato preventivo biennale (in scadenza il 31 ottobre 2024) è bene che i contribuenti interessati valutino l’adesione o la non adesione al concordato preventivo biennale tenendo conto anche di questa informazione
Soggetti che Possono Accedere al “Regime di Ravvedimento”
Si tratta di imprese e professionisti, sia in forma individuale che societaria, che hanno applicato gli ISA, indici sintetici di affidabilità (sono dunque esclusi i forfetari), e che entro il 31 ottobre 2024 aderiscono al concordato preventivo biennale.
E’ necessario versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali (nonché dell’IRAP) entro il 31 marzo 2025, in unica soluzione, o in un numero massimo di 24 rate mensili di pari importo (maggiorate di interessi legali). In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. L’omesso pagamento di una rata può essere sanato entro il termine di pagamento della rata successiva (evitando così la decadenza dal ravvedimento per l’annualità a cui è riferita l’omissione). Non sono effettuati rimborsi delle rate già versate a favore di coloro che decadono dalla rateizzazione.
Nessun rimborso è inoltre previsto per i ravvedimenti già effettuati.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento (in unica rata o della prima rata) è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atti di accertamento (art.6-bis, D.L. n.212/2000), ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
I parametri temporali per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare vanno ricondotti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Termini e modalità di comunicazione per l’opzione ravvedimento verranno stabiliti con successivo provvedimento.
Importi da Versare
Occorre in primo luogo determinare la base imponibile (a cui applicare successivamente l’aliquota).
Tale grandezza è calcolata (per ciascuna delle annualità 2018-2022), per le imposte sui redditi (IRES, IRPEF) e le relative addizionali, sottraendo il reddito di impresa o di lavoro autonomo (già dichiarato alla data dell’8 ottobre 2024) allo stesso reddito maggiorato:
- Del 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10
- Del 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
- Del 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
- Del 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
- Del 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
- Del 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3
La stessa operazione deve essere ripetuta per l’IRAP (utilizzando in luogo del reddito il valore della produzione netta).
Le aliquote delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF) e relative addizionali sono determinate, per ciascun periodo di imposta, come segue:
- 10% se nel singolo periodo di imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 8
- 12% se nel singolo periodo di imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
- 15% se nel singolo periodo di imposta il punteggio ISA è inferiore a 6
L’aliquota IRAP è pari al 3,9% (senza differenze dunque per punteggio ISA).
Per i soli periodi 2020 e 2021 le aliquote (IRES, IRPEF, addizionali, IRAP) sono ridotte del 30% (considerata la pandemia da Covid-19).
In ogni caso il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF) e relative addizionali, da versare per ciascuna annualità, non può essere inferiore ad € 1.000.
Effetti del Regime di Ravvedimento
Si tratta di un vero e proprio condono, anche se non tutte le tipologie di accertamento sono inibite.
La sanatoria, se regolare (corretto pagamento di tutte le rate), impedisce all’Agenzia delle entrate di effettuare:
- Le rettifiche al reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art.39, D.P.R. n.600/1973 analitiche, induttive, presuntive (ma non ad esempio i c.d. accertamenti sintetici, fondati sul tenore di vita, ovvero gli accertamenti formali o parziali, così come non impedisce di contestare pagamenti omessi o tardivi, indebite o illecite compensazioni, ecc.).
- Le rettifiche presuntive IVA di cui all’art.54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n.633/1972 (anche in tal caso, possono essere effettuate rettifiche di altra natura – es. formali, ovvero variazioni emergenti in modo certo e diretto da verbali, questionari, fatture e altri documenti, nonché accertamenti sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria, pagamenti omessi o tardivi, indebite o illecite compensazioni, ecc.).
In altri termini, è necessaria la consapevolezza che il regime di ravvedimento offre una copertura di vasta portata ma non totale.
Peraltro anche gli effetti sopra enunciati vengono a cadere (senza diritto al rimborso di quanto già versato) quando si verifica una delle seguenti circostanze:
- Decadenza dal concordato preventivo biennale
- Applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di rinvio a giudizio per: uno dei delitti fiscali previsti dal D.Lgs. n.74/2000 (tranne le fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater comma 1, ovvero tranne dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento Iva, indebita compensazione con crediti non spettanti – differenti dai crediti inesistenti, per la cui indebita compensazione si verifica invece la decadenza dal regime di ravvedimento); uno dei delitti dell’art.2621 del Codice Civile (false comunicazioni sociali); uno dei delitti degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter1 del codice penale (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio). Deve trattarsi di reati commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022 (la decadenza travolge soltanto l’anno interessato)
- Mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione
Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento (per una o più annualità) i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati (se ordinariamente scadono prima) al 31 dicembre 2027.
Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 (se ordinariamente scadono prima) sono prorogati al 31 dicembre 2025.