Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per imposte dirette e Irap (importi superiori a 5000 euro annui)
Ampliata la casistica di compensazioni per le quali è richiesto l’utilizzo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate
Art.3, commi 1-3, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni della L. 19 dicembre 2019, n.157 (in G.U. n.301 del 24 dicembre 2019)
Risoluzione Agenzia Entrate n.110 del 31 dicembre 2019
OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Non è più possibile compensare il credito emergente da un determinato periodo di imposta per importi complessivamente superiori a 5.000 euro annui (nei quali va conteggiato anche quanto già compensato in precedenza), senza la preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Non solo. Occorre attendere almeno il decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione della dichiarazione stessa.
La norma, già in vigore per l’IVA, si applica ora anche alle seguenti imposte:
- imposte sostitutive (es. quella relativa ai contribuenti forfetari);
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP.
Si allega la Risoluzione n.110 dell’Agenzia delle Entrate, la cui tabella contiene l’indicazione dei codici tributo relativi a tali imposte (sostitutive, sui redditi e addizionali, IVA).
Per il computo del limite di € 5.000 si considerano soltanto le compensazioni che per obbligo di legge devono passare per F24. Viceversa non intaccano detto limite le compensazioni (ancorché per comodità di esposizione possano essere state esposte in F24 – si veda nota 4 alla risoluzione allegata) tra debiti e crediti della stessa imposta (es. credito IRES e acconto IRES, credito IRPEF e acconto IRPEF, credito per imposta sostitutiva su regime forfetario con relativo debito per acconto). Per evitare pericolosi fraintendimenti (viste le sanzioni applicabili in caso di blocco della delega – 5% per importi fino a € 5.000, € 250 per importi superiori), occorre verificare l’ultima colonna a destra della tabella: soltanto per i codici tributo indicati in tale ultima colonna (es. anche per Ires, Irap, Ivie, Ivafe) possono essere compensati debiti e crediti della stessa imposta senza incorrere in sanzioni.
Nulla cambia con riferimento all’obbligo del visto di conformità (le regole più stringenti sulle compensazioni non hanno abolito tale obbligo).
I nuovi divieti/limiti si applicano ai crediti maturati dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (attenzione dunque a partire dalle prossime deleghe di pagamento). Invece, per i crediti maturati a tutto il 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap (non per l’IVA!), sarà ancora possibile compensare (anche oltre € 5.000), fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta 2019 (non dopo, in quanto tale dichiarazione rigenera il credito). Ribadiamo, non per l’IVA, in quanto per tale imposta la regola che impone la preventiva presentazione della dichiarazione è già in vigore da tempo.
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 MEDIANTE I SERVIZI TELEMATICI RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(servizio F24 web, o F24 online, direttamente dal contribuente o dal sostituto di imposta; ovvero mediante intermediario abilitato). La compensazione di crediti di imposta obbligatoriamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate viene estesa anche:
- ai soggetti non titolari di partita IVA;
- ai crediti maturati in qualità di sostituto di imposta (es. crediti per eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus 80 euro, dei rimborsi da assistenza fiscale erogati a dipendenti e pensionati, ecc. – che già da tempo vanno esposti in F24, ed ora, ripetiamo, dovranno percorrere i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Riepilogando, tutti i contribuenti (siano o no titolari di partita IVA), e tutti i sostituti di imposta, devono ora presentare il modello F24 non tramite l’ordinario home banking, ma attraverso i canali telematici appositamente dedicati da parte dell’Agenzia delle Entrate (in funzione di controllo preventivo), qualora tale modello F24 esponga crediti identificati dai codici indicati nella tabella allegata, relativi a:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva;
- agevolazioni e crediti indicati in RU;
- sostituti di imposta.
L’obbligo non sussiste quando l’esposizione in F24 è effettuata per comodità e non per obbligo di legge, come accade quando ad esempio si compensa un credito IRES con un acconto IRES (dunque nell’ambito della medesima imposta, appartenente ad una di quelle con i codici indicati nell’ultima colonna a destra della tabella, come spiegato nel precedente paragrafo).
Naturalmente resta fermo l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per i modelli F24 a saldo zero.
3 gennaio 2020