Sta diventando una vera e propria telenovela la questione che riguarda l’erogazione della cassa integrazione in favore degli artigiani non iscritti all’ente Bilaterale del Settore (FSBA). Prima di riepilogarne le tappe va ricordato preliminarmente che il Decreto Cura Italia ha destinato 60 milioni di euro al Fondo di Solidarietà Bilaterale per la erogazione dell’assegno ordinario per la emergenza Covid-19 in favore dei dipendenti delle aziende artigiane, demandando all’ente di categoria l’erogazione della prestazione assistenziale. Il Fondo, in un primo momento, aveva affermato che l’integrazione salariale sarebbe stata negata alle aziende non iscritte all’Ente Bilaterale. Tale presa di posizione è stata però successivamente sconfessata dell’Inps che, in una circolare dedicata alle misure di integrazione salariali, aveva ricordato come la finalità del sostegno ai lavoratori penalizzati dalla emergenza da coronavirus configurata dal legislatore fosse quella di fornire un sostegno specifico durante la fase emergenziale, per la quale lo Stato si è fatto carico di sostenere economicamente il Fondo di categoria con l’apposito stanziamento di risorse economiche dedicate, e dunque svincolate dal rispetto della regolarità contributiva da parte dei datori di lavoro. Con una parziale marcia indietro, il Fondo, nella delibera 3/2020 aveva quindi chiarito che l’assegno ordinario sarebbe stato rilasciato anche alle aziende non in regola, andando però oltre l’interpretazione fornita dell’Inps e precisando che i datori di lavoro richiedenti avrebbero dovuto in ogni caso iscriversi all’Ente e versare la contribuzione arretrata dell’ultimo triennio in 36 rate mensili, a partire dal gennaio 2021. Anche questa presa di posizione, tuttavia, è stata da ultimo sconfessata dal Tar del Lazio, che il 19 aprile ha accolto il ricorso di un odontotecnico che si era visto negare dal Fondo l’integrazione salariale per i suoi 14 dipendenti proprio sul presupposto della mancata iscrizione all’Ente. Secondo il Tar, in sostanza, gli artigiani hanno il diritto di presentare la domanda per l’assegno di integrazione salariale al Fondo di Solidarietà Bilaterale anche se non iscritti e non abbiano intenzione di farlo. Se dunque il Tar del Lazio si è espresso in favore degli artigiani inadempienti, va ricordato che la deliberazione in oggetto si riferisce esclusivamente al caso concreto. Sul punto, pertanto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, che dirima definitivamente la questione, specie in un momento come questo, nel quale, più che mai, si rendono necessari chiarezza e tempestività.
Condono Fiscale sulle Annualità Pregresse
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