CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA E DELLA PESCA Contributo sotto forma di credito di imposta

di Vincenzo Pollastrini

D.L. 21 marzo 2022, n.21

Il contributo è concesso alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di carburante (gasolio e benzina) per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle rispettive attività.

Il provvedimento non indica, come è accaduto in passato in altre situazioni, una lista di codici ATECO. Nella maggior parte dei casi è agevole identificare i soggetti che hanno maturato il diritto al contributo. Immaginiamo tuttavia che un provvedimento attuativo di prossima emanazione, ovvero la consueta circolare dell’amministrazione competente, possa contenere anche una lista di codici ATECO.

Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare del 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, al netto dell’IVA. Dovrà essere chiarito in via ufficiale il trattamento di casi limite (es. eventuali fatture differite, poniamo ad aprile, su acquisti di marzo – ovvero eventuali fatture differite di gennaio 2022 su acquisti di dicembre 2021).

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (non sono ammessi dunque rimborsi diretti) da imposte e contributi, entro la data limite del 31 dicembre 2022.

Tuttavia il credito può essere monetizzato anche diversamente, ovvero mediante cessione (soltanto nella sua totalità e non parzialmente) ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, nel rispetto delle specifiche disposizioni che riguardano questa fase. Nel caso, occorre comunque il visto di conformità da parte di soggetti abilitati (es. dottore commercialista).

Riteniamo sconsigliabile nella maggior parte dei casi la cessione del credito, dal momento che la cessione comporta inevitabilmente una decurtazione del credito, principalmente per i margini spettanti ai cessionari. Anche il visto di conformità implica il pagamento di una parcella più elevata rispetto a quella applicabile agli adempimenti necessari per l’ottenimento del credito. In presenza di imposte da compensare (es. IVA periodica, o contributi mensili), è senz’altro preferibile utilizzare il credito in compensazione.

Questo credito di imposta non è soggetto al limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione nel quadro RU (€ 250.000), né al limite massimo dei crediti di imposta e contributi compensabili/rimborsabili (ordinariamente € 516.456,90, ma soggetto a variazioni negli anni – es. nel 2022 è fissato in € 2 milioni).

Non è inoltre tassabile, né ai fini delle imposte dirette, né ai fini IRES, e non concorre alla formazione del rapporto che limita la deducibilità di interessi passivi e spese generali in presenza di ricavi/proventi esenti.

Infine, il credito di imposta è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Occorre però verificare che per effetto di tale cumulo (tenuto conto anche della non tassabilità) non venga superato il costo sostenuto.

E’ prevista l’emanazione di disposizioni attuative soltanto per la tracciabilità e la cessione del credito, che peraltro è soggetto al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Tuttavia allo stato attuale mancano indicazioni puntuali su alcune specifiche questioni riguardanti le modalità tecniche di calcolo e fruizione del credito. E’ ipotizzabile che il provvedimento attuativo di prossima emanazione intervenga anche su questi punti. Si consiglia pertanto di attendere prima di procedere al calcolo definitivo e alla fruizione del credito, fermo restando che in questa fase è comunque opportuno cominciare a verificare le fatture di acquisto del trimestre.

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