BUSTE DI PLASTICA PER PRODOTTI ALIMENTARI (E NON), ADDEBITO OBBLIGATORIO SULLO SCONTRINO O SULLA FATTURA

L’obbligo, introdotto dal 2018, viene normalmente riferito ai soli venditori di prodotti alimentari. Può riguardare però anche tutti gli altri commercianti

PREMESSA

La normativa tecnica di riferimento, di matrice ambientale, è estranea alle competenze del nostro Studio, che, come è noto, si occupa di consulenza fiscale, societaria e del lavoro.

Abbiamo però inteso colmare alcune lacune talvolta riscontrate nei mezzi tradizionali di informazione, anche grazie alle segnalazioni e richieste che ci sono pervenute.

Naturalmente si consiglia, per le questioni tecniche riconducibili alla normativa ambientale (caratteristiche di buste e imballaggi, regole, divieti, adempimenti), di rivolgersi alle figure professionali a ciò istituzionalmente preposte (consulenti ambientali o in materia di igiene e sicurezza). Un valido ausilio potrà essere inoltre apportato dai fornitori e produttori di buste

ATTENZIONE

alla luce delle nuove disposizioni, il commerciante sanzionato per mancata emissione dello scontrino fiscale potrebbe vedersi aggiungere anche l’ingente sanzione per mancata battuta della busta

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI. Di seguito, le categorie di borse di plastica (shopper) ammesse alla commercializzazione, come specificato dal Ministero dell’Ambiente:

– Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

o Con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari.

o Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

– Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

o Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari.

o Con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

– Borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti agli specifici requisiti di biodegradabilità e compostabilità (salvi i limiti ulteriori di cui al punto successivo per le ultraleggere).

– Borse di plastica ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore (per la singola parete) inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% (50% dal 2020, 60% dal 2021) di materia prima rinnovabile, richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, adottata in attuazione dei regolamenti UE, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

I divieti relativi alla commercializzazione coinvolgono ogni stadio del processo che va dal produttore al consumatore finale. Per commercializzazione si intende infatti la fornitura a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.

E’ sempre utile e consigliabile un confronto con il produttore/fornitore, e con i consulenti a ciò preposti, per la verifica della rispondenza ai requisiti di legge dei sacchetti acquistati. I produttori sono tenuti peraltro ad apporre sulle borse i loro elementi identificativi, oltre a diciture idonee ad attestare che rientrano in una delle tipologie commerciabili.

DIVIETO DI GRATUITA’ (PRICING). Le tipologie di buste di plastica ammesse (quelle per le quali non vige il divieto di commercializzazione) non possono essere distribuite a titolo gratuito. A tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura di acquisto delle merci o dei prodotti trasportati (o imballati, nel caso delle ultraleggere) per il tramite delle buste.

Preme segnalare come il divieto di distribuzione a titolo gratuito (ed il connesso obbligo di documentarne il rispetto in scontrino/fattura) non riguardi soltanto le buste di plastica ultraleggere destinate ad alimenti sfusi. La casistica sopra riportata è riferita anche ad altre tipologie di buste di plastica ammesse, per merci e produzioni di altra natura, ivi comprese quelle diverse dai generi alimentari.

L’obbligo del pricing, salvo ulteriori interventi interpretativi del Ministero, riguarderebbe, per gli ultraleggeri destinati agli alimenti sfusi, il rapporto tra venditore e consumatore.

Il commerciante che intende evitare l’addebito delle buste di plastica al proprio cliente può ricorrere, se leciti, a mezzi alternativi (es. buste di carta, ovvero appartenenti a categorie diverse rispetto a quelle in oggetto). Deve però porre molta attenzione (in ciò confrontandosi con le figure professionali preposte) ad evitare rimedi peggiori del male (es. utilizzo di buste e/o materiali non conformi alle disposizioni vigenti, anche in relazione agli alimenti/articoli trattati).

Quanto alla possibilità, da parte del cliente/consumatore, di utilizzare al posto della busta ultraleggera (parliamo ora degli alimenti sfusi) imballaggi portati dall’esterno del negozio, occorre sempre ricordare gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare. Spetta in tal caso al Ministero della Salute valutare la conformità alle normative igienico-alimentari. L’utilizzo dei sacchetti monouso, già in possesso della clientela, potrebbe essere consentito, sempre che tali sacchetti rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare (vista la loro ineludibile responsabilità di garantire igiene e sicurezza degli alimenti venduti alla clientela, e delle attrezzature presenti nell’esercizio).

SANZIONI. Per la violazione del divieto di commercializzazione, così come per la violazione del divieto di gratuità e dei connessi obblighi (prezzo di vendita per singola unità risultante dallo scontrino o fattura d’acquisto) è prevista e applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 25.000, aumentata sino al quadruplo del massimo (€ 100.000) se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.

Si raccomanda particolare attenzione, non solo al caso della busta non addebitata nello scontrino, ma anche al caso dello scontrino non emesso. Immaginiamo un cliente sorpreso all’esterno del locale con l’articolo acquistato senza scontrino, posto all’interno di una busta. Il commerciante potrebbe vedersi sanzionato, oltre che (naturalmente) per la mancata emissione dello scontrino, anche per la mancata battuta della busta.

L’aumento sino al quadruplo del massimo (€ 100.000) è applicabile anche in caso di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi. E’ assolutamente impensabile pertanto ricorrere, sullo scontrino o in fattura, a formule alternative rispetto al vero e proprio addebito, per tentare di eludere gli obblighi in questione.

Le violazioni verranno accertate, d’ufficio o su denuncia, dagli organi di polizia amministrativa, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Lo Studio, nei limiti delle proprie competenze di natura fiscale, resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento. 

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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