BONUS FACCIATE Detrazione fiscale del 90% in dieci anni

di Vincenzo Pollastrini

Riguarda le spese sostenute nel 2020 su edifici già esistenti

Alcuni esempi: ristrutturazione facciate e balconi, pulitura, tinteggiatura, interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, ornamenti o fregi, interventi ad impatto termico

Bonus facciate. A differenza di altre detrazioni fiscali, non esiste un importo minimo, né un importo massimo. Si applica inoltre sia alle persone fisiche che alle imprese di ogni tipo . Come per altre detrazioni, sono necessari la tracciabilità del pagamento ed il rispetto di alcune regole operative . Art.1, commi 219-224, L. 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) . Risoluzione Agenzia Entrate n.2/E del 14 febbraio 2020 .

CALCOLO DEL RISPARMIO FISCALE

La detrazione è pari al 90 per cento della spesa sostenuta nel 2020. Non esistono limiti massimi o minimi di importo.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, La prima quota viene detratta nella dichiarazione dei redditi che si presenta nel 2021 per il 2020. Le successive nove quote verranno detratte nei 9 periodi di imposta successivi.

Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda. Pertanto il risparmio fiscale è effettivo: il contribuente, una volta calcolata l’imposta dovuta, scala la detrazione spettante nell’anno. Chiariamo con un esempio:

Imposta dovuta nel 2020                                        € 2.000

   Spese per restauro facciata sostenute nel 2020      € 10.000

   Detrazione spettante (90% della spesa)                 € 9.000

   Detrazione spettante per ogni anno (1/10)             € 900

   Imposta da pagare nel 2020                                    € 1.100 (2000 – 900)

   E così via per i 9 anni successivi.

   Tendenzialmente dunque il contribuente recupera la quasi totalità della spesa (90%), anche se in più anni.

QUANDO IL RISPARMIO E’ INFERIORE

Se la detrazione dell’anno supera l’imposta dovuta, la differenza viene persa, e non può essere chiesta a rimborso. Riprendiamo l’esempio precedente: detrazione spettante per 10 anni, pari ad € 900 l’anno. Nel 2021 il contribuente vede diminuire il proprio reddito, pertanto:

Imposta dovuta nel 2021                                      € 800

Detrazione spettante nel 2021                             € 900

Imposta da pagare nel 2021                                € 0 (800 – 900)

Detrazione persa                                                   € 100

QUANDO IL RISPARMIO FISCALE RISCHIA DI AZZERARSI

Alcuni contribuenti versano imposte determinate in misura forfetaria, che non ammettono detrazioni. Ne citiamo alcuni:

  • Contribuenti forfetari.
  • Percettori di dividendi di società di capitali.
  • Percettori di TFR o arretrati di vario genere.
  • Proprietari di immobili affittati in cedolare secca.

   Siamo in presenza di contribuenti soggetti a imposizione sostitutiva o tassazione separata.

Se però, accanto a tali forme di reddito, si dichiarano altri redditi tassabili ordinariamente (es. redditi da fabbricati non in cedolare secca, o di impresa/lavoro autonomo, partecipazione in società di persone, lavoro dipendente, ecc.), la detrazione può essere fruita per le relative imposte.

Immaginiamo un contribuente che percepisce due affitti, uno in cedolare secca, l’altro con tassazione ordinaria. L’imposta (IRPEF) calcolata sui redditi da locazione a tassazione ordinaria può essere ridotta della detrazione spettante.

In qualche caso un regime fiscale apparentemente favorevole (es. imprenditori o professionisti forfetari, tassazione separata), privato della detrazione, può risultare svantaggioso. Pensiamo a contribuenti che sostengono spese ingenti (es. 100.000) per il rifacimento della facciata, con alte detrazioni (90%, dunque € 90.000, da ripartire in 10 quote annuali di € 9.000). Piuttosto che applicare il regime forfetario, o la cedolare secca, potrebbe convenire optare per una tassazione ordinaria. Quest’ultima infatti, benché più alta, alla fine verrebbe ridotta dalla detrazione.

 Si consiglia pertanto, in casi del genere, di confrontarsi con lo Studio preventivamente. I vari regimi agevolati infatti (es. cedolare secca, contribuenti forfetari) possono a determinate condizioni essere revocati.

LE SPESE RIMBORSATE SONO INDETRAIBILI (MA NON SEMPRE)

Esiste una casistica non trascurabile di spese per le quali la detrazione non è ammessa. Ci riferiamo alle spese che, per svariati motivi, non rimangono a carico del contribuente. Ad esempio (ma l’elenco è soltanto indicativo):

  • Spese rimborsate da compagnie di assicurazione.
  • Spese rimborsate per effetto di risarcimenti.
  • Spese per le quali sono stati percepiti contributi a fondo perduto.

Se il rimborso è parziale (es. contributo che copre soltanto il 50 per cento della spesa), il 90 per cento della parte non rimborsata resta detraibile.

Diverso il caso in cui il contributo o il rimborso ricevuto sono stati tassati. Nella particolare ipotesi la spesa rimane detraibile.

Può accadere che la spesa sostenuta nel 2020 sia stata detratta, mentre il contributo a copertura viene percepito anni dopo (es. nel 2022). La detrazione non viene persa, ma tale contributo deve essere assoggettato a tassazione (che per le persone fisiche è separata).

IL BONUS FACCIATE PUO’ ENTRARE IN CONFLITTO CON ALTRE DETRAZIONI

Alcuni lavori, come la ristrutturazione di una facciata che comporti risparmio energetico, possono rientrare in più categorie di benefici (nel caso, bonus energetico e bonus facciate). Il contribuente potrà utilizzare soltanto uno dei bonus teoricamente spettanti.

 Se invece nell’ambito di un insieme di interventi è possibile dividerli per categorie, e individuare con esattezza quanta parte rientra in una specifica categoria (es. bonus facciate) e quanta parte in altra categoria (es. bonus energetico), le due distinte detrazioni, non riguardando la stessa spesa, possono convivere. Nel caso, occorrono distinte contabilizzazioni, e, per ciascuna tipologia, devono essere seguiti i rispettivi adempimenti.

Il bonus facciate non è compatibile con la detrazione eventualmente riguardante i soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti allo specifico regime vincolistico.

IL RECUPERO DELL’IVA PER I PRIVATI

Siamo abituati a ritenere che l’IVA, pagata per acquisti di beni e servizi, sia per il privato una perdita. Ciò ha spesso favorito accordi illeciti tra venditori e acquirenti per evadere il tributo (sottofatturazioni, vendite in nero). Ebbene, la detrazione in esame consente anche al privato il recupero quasi integrale del tributo. Il 90% detraibile si calcola infatti aggiungendo anche l’IVA, che verrebbe pertanto quasi interamente recuperata.

Ipotizziamo un preventivo per il rifacimento della facciata pari ad € 40.000, oltre IVA 10% (€ 4.000), per un totale di € 44.000. Ebbene, la detrazione spettante è pari al 90% di 40.000 (36.000) e al 90% di 4.000 (3.600), per un totale di € 39.600 (90% di 44.000). Su € 4.000, l’IVA “persa” ammonta a soli € 400.

Va sempre ricordato che l’aliquota IVA al 10% sui lavori è una regola con molte eccezioni. Le materie prime per esempio applicano il 22%, così come i beni finiti su interventi meno radicali di una ristrutturazione (es. manutenzione straordinaria). L’argomento è complesso e richiede, per non sbagliare, una consulenza preventiva allo Studio.

IL RECUPERO DELL’IVA PER AZIENDE, PROFESSIONISTI, SOCIETA’

 In linea di principio è integrale (detrazione IVA a credito da IVA a debito), ma le eccezioni sono molteplici. Si pensi ad una società che effettua prevalentemente operazioni esenti (es. nel campo medico, o della formazione), e pertanto detrae l’IVA in modo limitato (o per niente).

La parte di IVA che viene detratta (IVA da IVA) ovviamente non dà luogo al bonus facciate, altrimenti si configurerebbe una doppia detrazione. La parte di IVA che non viene detratta però rappresenta normalmente un costo per l’azienda (o il professionista, o la società). Ne consegue che il 90% di tale costo entra nel bonus facciate. 

Cogliamo l’occasione per ricordare una norma che alcuni operatori edilizi talvolta dimenticano. Determinati lavori sono soggetti al regime c.d. reverse charge, o inversione contabile, in cui l’IVA non viene pagata al fornitore, ma direttamente allo Stato, da parte del cliente titolare di partita IVA (che poi la detrae se ve ne sono le condizioni). Il meccanismo è stato ideato per evitare frodi: taluni piccoli imprenditori edili in passato incassavano l’IVA dal cliente, non la riversavano, e poi cessavano l’attività, salvo riaprirla sotto altra forma. Ciò non avviene se l’IVA è versata direttamente dal cliente allo Stato.

Può essere complesso comprendere se il lavoro è soggetto o meno a reverse charge. Si consiglia pertanto di rivolgersi allo Studio per evitare di incorrere in sanzioni (che colpirebbero non solo il fornitore, ma anche il cliente).

IL BONUS PUO’ ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO COME DETRAZIONE

Non è possibile ricorrere a modalità alternative, quali:

  • Cessione del credito corrispondente alla detrazione.
  • Contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto concesso dall’impresa che ha effettuato i lavori.

Il bonus può essere utilizzato soltanto come detrazione fiscale diretta da parte del contribuente che ha effettuato la spesa. Tale detrazione va a ridurre l’IRPEF per le persone fisiche (compresi imprenditori individuali, professionisti, soci di società di persone), l’IRES per le società di capitali soggette a tale imposta.    

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE

A differenza di altre detrazioni, il bonus facciate può essere utilizzato anche da imprese, società e professionisti. Esemplificando:

  • Persone fisiche.
  • Professionisti.
  • Imprenditori individuali.
  • Enti pubblici e privati.
  • Società di persone.
  • Società di capitali.

OCCORRE POSSEDERE O DETENERE L’IMMOBILE IN BASE AD UN TITOLO IDONEO

Non basta effettuare i lavori su un qualsiasi immobile. Per ottenere il bonus bisogna dimostrare di possedere o detenere l’immobile oggetto di intervento in base ad un titolo idoneo. Sono pertanto ammessi:

  • Proprietario, nudo proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie). L’atto di proprietà deve precedere l’inizio lavori (o il sostenimento delle spese, se si verifica prima dell’inizio lavori, come accade quanto vengono pagati acconti).
  • Locatario (nell’ambito di contratto di locazione o di leasing) o comodatario. I rispettivi contratti (di locazione, leasing o comodato) devono essere regolarmente registrati, ed occorre il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Anche in tal caso l’atto registrato deve precedere l’inizio lavori (o il sostenimento delle spese, se si verifica prima dell’inizio lavori). Una eventuale regolarizzazione tardiva non consente comunque di usufruire della detrazione.
  • Promissario acquirente immesso nel possesso, se è stato stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile.

   E’ fondamentale poter dimostrare che il titolo idoneo preceda l’avvio dei lavori. La data di inizio lavori risulta normalmente dai titoli abilitativi (autorizzazioni o comunicazioni ufficiali). Se i lavori svolti non prevedono titoli abilitativi, non resta che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione). Ricordiamo che la falsa autocertificazione è sanzionata anche penalmente.

FAMILIARI E CONVIVENTI

Sono ammessi al bonus, se sono loro a sostenere le spese, anche:

  • Familiari del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).
  • Conviventi di fatto (come definiti nella Legge n.76 del 2016).

   Tuttavia il beneficio spetta soltanto se:

  • Convivono con il possessore o detentore dell’immobile alla data di inizio dei lavori (o, se precedente, al momento in cui le spese sono sostenute, come accade quando vengono pagati acconti).
  • I lavori riguardano un immobile, anche diverso dall’abitazione principale, ma in cui comunque può esplicarsi la convivenza. Sono dunque esclusi, per familiari e conviventi, immobili non a disposizione (es. concessi a terzi in locazione o comodato) o estranei all’ambito privatistico (es. aziende, uffici, immobili c.d. strumentali).

   Familiari e conviventi possono anche essere privi di contratto di locazione o comodato. E’ sufficiente che attestino la loro condizione (familiari conviventi) con autocertificazione.

QUALI SONO GLI IMMOBILI AGEVOLATI

Deve trattarsi di edifici, parti di edifici o unità immobiliari già esistenti.

   Sono esclusi gli interventi realizzati durante la fase di costruzione. Sono escluse le demolizioni e ricostruzioni, anche quando mantengono la stessa volumetria.

   E’ ammessa qualsiasi categoria catastale.

   Rientrano pertanto anche i c.d. immobili strumentali all’esercizio di un’attività (stabilimenti, uffici).

ZONE AMMESSE E ZONE ESCLUSE

Se l’immobile non è situato in zona A o B (o assimilate in base alla normativa regionale o ai regolamenti edilizi comunali), il beneficio non spetta. In sintesi:

  • Zona A: agglomerati urbani a carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o porzioni di essi (comprese le aree circostanti) che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante.
  • Zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, con superficie coperta di edifici esistenti non inferiore al 12,5 per cento (1/8) della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5m3/m2.

Le altre zone sono escluse. Si pensi alla zona C (nuovi complessi insediativi, parti del territorio inedificate, o al di sotto dei limiti della zona B), alla zona D (per impianti industriali o assimilati), alla zona E (per usi agricoli), alla zona F (per attrezzature e impianti di interesse generale)

Occorre pertanto farsi rilasciare dall’ente competente la certificazione urbanistica. Sono state segnalate difficoltà, in quanto alcuni comuni adottano classificazioni difformi, che impediscono di comprendere con immediatezza se l’immobile è in zona A o B, secondo i canoni indicati. Nel caso, è consigliabile rivolgersi ad un tecnico (ingegnere, architetto, geometra). 

LO SCOPO DELLA NORMA E’ IL DECORO URBANO

Questo spiega l’esclusione di alcune zone, estranee all’ambito urbano.

Gli interventi agevolati sono quelli rivolti a conservare l’immobile, nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali.

Sono favoriti anche gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica.

Naturalmente deve essere sempre garantita la conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi.

NON TUTTE LE FACCIATE SONO AGEVOLATE

La finalità di tutelare il decoro urbano limita il beneficio agli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), dunque:

  • Parte anteriore, frontale e principale.
  • Tutti gli altri lati.

Sono escluse invece le facciate interne, salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Non sono pertanto agevolati gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni (anche in tal caso, con l’eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).

ALCUNE PARTI DELLA FACCIATA NON SONO AGEVOLATE

Il beneficio riguarda, oltre a balconi, ornamenti o fregi, le c.d. strutture opache verticali della facciata.

Non spetta dunque la detrazione del 90% per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. In tal caso si consiglia di verificare se sussistono le condizioni per avvalersi di altre detrazioni, come quelle sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico.

GLI INTERVENTI AGEVOLATI, IN SINTESI

Gli interventi agevolati rientrano in una delle seguenti tipologie:

  • Recupero o restauro della facciata esterna, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna (struttura opaca verticale).
  • Recupero o restauro su balconi, ornamenti o fregi. Consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi di balconi, ornamenti o fregi.
  • Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache.
  • Pulitura o tinteggiatura su balconi, ornamenti o fregi.
  • Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico. Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
  • Lavori riconducibili al decoro urbano, come quelli riferiti a
    • Grondaie;
    • Pluviali;
    • Parapetti;
    • Cornicioni;
    • Sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

SPESE DETRAIBILI, OLTRE AI LAVORI IN GENERE

La detrazione non riguarda soltanto le fatture delle ditte che eseguono i lavori, per i lavori stessi (come manodopera, appalti, ecc.), ma anche spese funzionalmente connesse come:

  • Acquisto materiali;
  • Progettazione;
  • Perizie e sopralluoghi;
  • Rilascio dell’APE;
  • Installazione ponteggi;
  • Smaltimento dei materiali rimossi;
  • IVA se non detraibile;
  • Bollo e diritti pagati per le autorizzazioni edilizie;
  • Tassa per l’occupazione del suolo pubblico (in relazione allo spazio necessario per l’esecuzione dell’opera).

REQUISITI ENERGETICI PER ALCUNI TIPI DI LAVORI

Il beneficio non può essere applicato, per i seguenti lavori, se mancano precise condizioni di risparmio energetico:

  • Rifacimento della facciata (esclusa sola pulitura o tinteggiatura esterna) influente dal punto di vista termico.
  • Rifacimento che interessi oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (intendendo per tale l’insieme di pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.

Le condizioni di risparmio energetico che devono essere rispettate vanno individuate nei:

  • Requisiti minimi, contenuti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
  • Valori limite della trasmittanza termica delle strutture che compongono l’involucro edilizio, come da Allegato B, Tabella 2, decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto ministeriale 26 gennaio 2010.

In ogni caso, i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare sono quelli inferiori tra quelli indicati nel citato Allegato B, e quelli riportati nel decreto 26 giugno 2015 (Appendice B, Allegato 1).

Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, senza mutare completamente l’aspetto dell’edificio, il calcolo della soglia del 10 per cento avviene diversamente. Al numeratore si pone soltanto la restante superficie della facciata interessata dall’intervento, al denominatore sempre la superficie totale lorda complessiva disperdente. Ne deriva normalmente un importo inferiore. Pertanto più difficilmente si supererà il valore soglia del 10%, che richiede il rispetto anche dei requisiti energetici.

Gli immobili di notevole interesse pubblico non sono tenuti a rispettare questi requisiti energetici quando, a giudizio dell’autorità competente, ne derivi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto. Ciò con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Tali immobili sono individuabili in base a precisi canoni di legge.

LE SPESE DEVONO ESSERE SOSTENUTE NEL 2020

   Chi intende avvalersi del bonus facciate deve prestare particolare attenzione alla tempistica dei lavori e dei pagamenti. Esistono differenze da non sottovalutare (si rischia di perdere il beneficio). In particolare:

  • Persone fisiche, professionisti, enti non commerciali: vale il criterio di cassa. Una spesa si considera sostenuta nel 2020, e quindi accede al bonus, se i pagamenti vengono effettuati nel 2020. Esempio: lavori avviati nel 2019, con pagamenti in parte nel 2019 e in parte ne 2020. Soltanto i pagamenti 2020 potranno dare luogo alla detrazione.
  • Imprese, società, enti commerciali: vale il criterio di competenza. Non conta né la data di avvio degli interventi, né la data del pagamento. Rileva invece la competenza economica. Esempio: acconti 2019, o pagamenti posticipati nel 2021, su un lavoro di competenza 2020, rientrano nel beneficio. Si consiglia di valutare la competenza economica con la massima attenzione, viste le questioni interpretative che spesso si profilano.
  • Condomini: sono evidentemente interessati al bonus con riferimento alle parti comuni. Per individuare l’anno, conta la data del bonifico effettuato dal condominio, e non la data del versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Esempio: bonifico del condominio avvenuto nel 2020, rate del singolo condomino pagate nel 2021. Il beneficio spetta.

   In alcuni casi particolari dunque il pagamento posticipato al 2021 è comunque ammesso (mai per privati e professionisti). Si veda l’ultimo esempio, relativo al condominio, o si pensi ad un’impresa che accerta la competenza economica nel 2020, anche se i pagamenti sono effettuati nel 2021. In queste ipotesi si ritiene che siano agevolate soltanto le rate pagate prima della dichiarazione dei redditi per il 2020.

ADEMPIMENTI NECESSARI

Occorre seguire con scrupolo una serie di adempimenti, non dimenticando che è sufficiente una sola mancanza a far perdere il beneficio, e dunque:

  • Pagare con bonifico bancario o postale. Deve risultare la causale (con l’indicazione della norma), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Si tratta di adempimenti essenziali, in quanto consentono agli istituti di pagamento autorizzati (come banche / Poste Italiane Spa) di comprendere che su quel bonifico va trattenuto l’8% a titolo di acconto di imposta. E’ possibile utilizzare i modelli di bonifico già predisposti dagli istituti di pagamento per gestire l’ecobonus e la detrazione edilizia su interventi di recupero (anch’essi soggetti a ritenuta dell’8%). Non sono tenuti a pagare mediante bonifico (salve le regole antiriciclaggio) i soggetti titolari di reddito di impresa, che applicano la detrazione secondo criteri di competenza (per cui ha poca importanza la data del pagamento).
  • Indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali. Vanno riportati in ogni caso anche tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
  • Indicare in dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione. Il riferimento è al caso in cui, ad esempio, i lavori sono effettuati dal locatario o dal comodatario, per cui occorre un contratto di locazione o comodato registrato. Questo adempimento non riguarda gli interventi influenti termicamente o che interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda.
  • Inviare la comunicazione preventiva alla Asl. Si tratta di una comunicazione che deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, mediante raccomandata, se prescritta dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri.
  • Conservare fatture e bonifici. Questi documenti vanno esibiti in caso di richiesta da parte degli uffici.
  • Conservare le necessarie abilitazioni amministrative. Vanno ovviamente richieste ed ottenute, nel rispetto della vigente legislazione edilizia,  ed esibite a richiesta degli uffici.
  • Predisporre un’apposita autocertificazione. Va esibita in caso di richiesta da parte degli uffici. Ciò è necessario quando si tratta di lavori per i quali non sono previste autorizzazioni particolari. Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è necessario indicare la data di inizio dei lavori, ed attestare che si tratta di interventi agevolati, anche se la normativa vigente non li assoggetta ad alcun titolo abilitativo. Si ricorda che un’autocertificazione falsa, oltre a comportare la decadenza dei benefici, con tutto ciò che ne consegue, è penalmente sanzionata.
  • Conservare copia della domanda di accatastamento. Va esibita in caso di richiesta da parte degli uffici, se si tratta di immobili non ancora censiti.
  • Conservare le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili. Vanno esibite, se richieste da parte degli uffici.
  • Conservare copia della delibera assembleare che approva i lavori. Va esibita a richiesta degli uffici, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici.
  • Conservare copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Va esibita a richiesta degli uffici, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici.
  • Conservare la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori. Va esibita a richiesta degli uffici, quando i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile (es. locatario, comodatario), se diverso dai familiari conviventi.
  • Conservare l’asseverazione del tecnico abilitato. Va esibita agli uffici richiedenti, per gli interventi influenti termicamente o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda.  Il professionista certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai necessari requisiti tecnici. In alternativa, è valida l’asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
  • Conservare l’APE (attestato di prestazione energetica). Deve essere redatto, dopo l’esecuzione dei lavori, da un tecnico estraneo ai lavori stessi. Va esibito agli uffici richiedenti, per gli interventi influenti termicamente o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda.
  • Comunicare una serie di dati all’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente). L’obbligo riguardagli interventi influenti termicamente o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda. Il termine è di 90 giorni dalla fine dei lavori. L’invio deve essere telematico (sito https://detrazionifiscali.enea.it/), e riguarda la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Occorre riportare: dati identificativi dell’edificio; dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; tipologia dell’intervento; risparmio annuo di energia che ne è conseguito; costo dell’intervento (comprese spese professionali); importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni contenute nell’APE sono comunicate attraverso la sezione “dati da APE” della scheda descrittiva. L’ENEA adegua portale e modulistica alla normativa sul bonus facciate.

CONDOMINI

Sono interessati per gli interventi sulle parti comuni. Gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato, o dall’amministratore. Questi indica i dati del fabbricato in dichiarazione, provvede ai necessari adempimenti, e rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino stesso. Attesta infine di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, e conserva la documentazione originale, per esibirla a richiesta degli uffici.

I CONTROLLI

L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli per verificare, in particolare:

  • La congruità della spesa rispetto al tipo di intervento effettuato.
  • L’effettivo sostenimento della spesa.
  • La regolarità delle procedure.

Gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda, sono trattati, per procedure, adempimenti e controlli, come l’ormai noto ecobonus.

LE SANZIONI

Attenzione: usufruire di una detrazione non spettante comporta il recupero della detrazione stessa, con l’aggravio di interessi, e di una sanzione amministrativa che ordinariamente si attesta da un minimo del 90% ad un massimo del 180% (salve riduzioni per pagamenti in via breve, o aumenti per altre gravi circostanze che possono modificarne l’entità).

In qualche caso (detrazione di una spesa non realmente sostenuta) è prevista anche l’applicazione di sanzioni penali, sia per chi emette la fattura, che per chi la riceve (reclusione da 4 a 8 anni; da un anno e sei mesi a 6 anni se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a euro 100.000).

Il reato si configura quando la fattura è completamente falsa (lavori mai sostenuti), o quando lo è parzialmente, come nel caso di sovrafatturazione (es. lavori reali per 40.000, fatturati 45.000). E’ reato, allo stesso modo, per entrambe le parti, la sostituzione o l’interposizione di un soggetto per evadere le imposte. Si pensi all’azienda X che fattura (mentre i lavori li ha eseguiti Y), e poi non versa le imposte. Si pensi ancora al soggetto Z che detrae i lavori effettuati sulla casa di W. La casistica naturalmente non è completa. Si consiglia come sempre il pieno rispetto delle norme, tenendo bene a mente che l’apparato sanzionatorio tributario italiano, anche per effetto delle ultime modifiche, è ormai tra i più severi del mondo.

12 marzo 2020

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