di Vincenzo Pollastrini
Art.229, D.L. 19 maggio 2020, n.34, decreto rilancio
Il “buono mobilità” è pari al 60 per cento della spesa sostenuta
In ogni caso, non può superare l’importo massimo di € 500
E’ destinato ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
Riguarda tra l’altro l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica
E’ in vigore dal 4 maggio, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020
Anche questo beneficio non è purtroppo immune dai consueti vizi burocratici.
A quanto risulta (fonte Ministero Ambiente), per chi non avesse già provveduto, occorre dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per poter presentare domanda
BICICLETTE, MONOPATTINI, E ALTRO…
Il bonus riguarda l’acquisto di uno dei seguenti mezzi (nuovi o usati), destinati alla mobilità sostenibile nelle città:
- Biciclette, anche a pedalata assistita.
- Veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, dunque:
- Monopattini
- Segway
- Hoverboard
- Monowheel
- Analoghi dispositivi
Prima di procedere all’acquisto, è bene accertarsi della piena rispondenza del veicolo alle caratteristiche di legge, contenute nell’art.33-bis, D.L. n.162/2019.
Soltanto per citare un esempio, i monopattini non possono disporre di un motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 0,50 kW.
La bicicletta con pedalata assistita non può superare la potenza massima del motore di 0,25 kW, l’assistenza del motore elettrico è concessa sino a 25 km/h, e si interrompe se si smette di pedalare.
Trattandosi di mezzi innovativi, occorre informarsi in modo adeguato sulle regole di circolazione, come l’età minima, la velocità massima, l’illuminazione, ecc. Si veda ad esempio l’art.1, comma 75 e seguenti, della L. n.160/2019.
Il bonus spetta anche per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, escluse le autovetture (si pensi al bike sharing o allo scooter sharing).
Non sono previste agevolazioni per accessori di qualsiasi tipo (es. caschi, batterie, catene, ecc.).
IL BUONO PUO’ ESSERE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA
Pertanto non potrà essere speso per più di un mezzo per ogni avente diritto.
Trattandosi di beneficio personale, e non familiare (come altri tipi di agevolazioni), è del tutto lecito che, ad esempio, più componenti maggiorenni di una stessa famiglia usufruiscano del contributo, ciascuno per un mezzo.
60% DELLA SPESA SOSTENUTA, CON UN MASSIMO DI € 500
A tanto ammonta il bonus.
Chiariamo con un esempio.
Per l’acquisto di una bicicletta di € 700, il contributo ammonta ad € 420 (60 per cento di 700).
Per l’acquisto di una bicicletta di € 1200, il contributo ammonta ad € 500. Il 60 per cento di 1200 (720) supera infatti il tetto massimo (€ 500), che non può mai essere superato. In tal caso si applica dunque il limite massimo (appunto, € 500).
NON SPETTA A TUTTI: LIMITI DI ETA’
Riguarda soltanto i maggiorenni.
LIMITI TERRITORIALI
Occorre la residenza anagrafica in una delle seguenti aree:
- Capoluoghi di Regione.
- Città Metropolitane.
- Capoluoghi di Provincia.
- Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Le Città Metropolitane sono aree comprendenti più comuni.
In tutto sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia.
Per verificare se il proprio Comune rientra nelle zone ammesse ai benefici, bisogna dunque tenere conto di tale estensione.
Può accadere che un determinato Comune, in apparenza, sia escluso in quanto con popolazione non superiore a 50.000 abitanti. In realtà molti piccoli Comuni rientrano, se appartengono alla Città Metropolitana.
Pensiamo, soltanto a titolo di esempio, al Comune di Nettuno, che secondo i dati Istat al 1° gennaio 2019 sembrerebbe, a prima vista, escluso per un nulla (49.995 abitanti – nessun problema per la vicina Anzio, con 55.101 abitanti), lo stesso Ardea (49.750). Tuttavia gli esempi citati rientrano nell’elenco dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Roma Capitale. I residenti in questi Comuni dunque sono ammessi al bonus mobilità.
Anche i Capoluoghi sono ammessi al beneficio, a prescindere dal numero di abitanti.
Naturalmente l’acquisto può essere effettuato anche al di fuori del Comune di residenza (purché non all’estero).
Sul punto (estero) necessitano chiarimenti, in quanto secondo il Ministero dell’Ambiente sarebbe possibile acquistare mediante un sito online di un’azienda straniera, purché la fattura, anche se in lingua inglese, contenga tutte le voci di una fattura italiana (ragione sociale, numero identificativo IVA, sede del venditore, data, numero progressivo, dati dell’acquirente, natura, qualità e quantità dei beni/servizi, corrispettivi, aliquota, imponibile, imposta).
Chiariamo con un esempio il requisito territoriale.
Immaginiamo un soggetto cui spettano i benefici (perché residente in Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti), che per l’acquisto si reca in altro Comune, con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il beneficio spetta.
In altri termini, il requisito territoriale è connesso alla residenza dell’acquirente e non alla residenza del venditore (quest’ultimo può collocarsi anche in un Comune con popolazione non superiore a 50.000 abitanti).
COME OTTENERE IL BONUS: ATTENZIONE, OCCORRE DOTARSI DELLE CREDENZIALI SPID
La norma copre le spese sostenute dal 4 maggio 2020, ma non è stato ad oggi approvato il decreto applicativo (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
Verrà resa disponibile, con il decreto, un’applicazione web ad accesso mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Pertanto possiamo individuare due fasi.
FASE 1
Acquisti / spese dal 4 maggio 2020 fino alla data in cui verrà resa disponibile la procedura web.
L’acquirente paga il prezzo totale al commerciante.
Deve farsi rilasciare fattura, in quanto non è sufficiente lo scontrino.
Quando verrà resa disponibile la procedura web, sarà possibile richiedere il rimborso (ovviamente per la parte spettante), accedendo mediante credenziali SPID, ed allegando la fattura.
Chi spende nella fase 1 dunque usufruisce del bonus come rimborso.
FASE 2
Acquisti successivi alla disponibilità della procedura web.
Chi è interessato al bonus, deve indicare sull’applicazione web, accedendo con credenziali SPID, il mezzo o il servizio che intende acquistare.
La piattaforma genera il buono spesa digitale, che potrà essere consegnato entro 30 giorni al fornitore autorizzato. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, il buono viene annullato.
Il commerciante riconosce uno sconto sul prezzo, pari al buono spesa digitale consegnatogli dal cliente.
Chi spende nella fase 2 pertanto usufruisce del bonus come sconto sul prezzo.
Il commerciante riceverà successivamente il rimborso statale del buono, corrispondente allo sconto concesso al consumatore nei limiti di legge.
E’ chiaro che i commercianti interessati dovranno accreditarsi, per essere inseriti nell’elenco dei fornitori ammessi. L’elenco sarà reso pubblico e consultabile dai potenziali acquirenti.
IL BONUS NON E’ TASSATO
Il consumatore beneficiario del buono non è tenuto a dichiararlo come reddito imponibile.
Il buono non rientra neanche nel computo del valore ISEE.
CRITICITA’
Anche le migliori intenzioni si scontrano con modalità attuative assai discutibili.
Le limitazioni territoriali renderanno il bonus inutilizzabile per molti consumatori.
L’obbligo di adottare la procedura telematica, mediante SPID (se verrà confermato dai decreti attuativi), rappresenta l’ennesimo tributo ad una burocrazia ormai insopportabile.
E’curioso come da ogni parte si proclami l’intenzione di sburocratizzare, salvo poi adottare procedimenti del genere.
Il consiglio naturalmente è quello di munirsi delle credenziali SPID.
Attenzione alla fase 1, quella che richiede la fattura (lo scontrino non è sufficiente), da allegare poi alla domanda.
Il commerciante rilascia un documento cartaceo che tuttavia (tranne rari casi, come quello dei contribuenti forfetari) non è l’originale. Questo verrà trasmesso telematicamente, tramite SdI (sistema di interscambio) all’Agenzia delle Entrate, che destinerà al consumatore un’area riservata sul proprio sito web da cui poter scaricare (in assenza di PEC o codice destinatario) la fattura elettronica.
E’ opportuno che venga ufficialmente confermata la validità della copia cartacea rilasciata dal commerciante, per evitare ulteriori complicazioni all’acquirente.
Lo sconto sul prezzo, previsto nella fase 2, potrebbe danneggiare gravemente i commercianti, spesso già con problemi di liquidità per gli effetti della crisi, se i rimborsi statali non verranno garantiti con celerità.
I fondi disponibili infine, 120 milioni di euro, potrebbero rivelarsi largamente insufficienti.
Anche se la scadenza è prevista per il 31 dicembre 2020, è prevedibile che ben prima di tale data i fondi si esauriscano.
In questa grave fase della nostra martoriata economia, già molti operatori hanno sperimentato i famigerati click day. Sarebbe auspicabile che tale inaccettabile modalità (che rende più simile ad una lotteria strumenti molto seri, come incentivi e sussidi) non venga adottata nei decreti applicativi di prossima emanazione.
Anzio, 30 maggio 2020