di Vincenzo Pollastrini
Legge 178/2020, art.1, commi da 1087 – 1089
Provvedimento Agenzia Entrate 153000/2021
Provvedimento Agenzia Entrate 28334/2022
Comunicato Agenzia Entrate 01.02.2022, n.12
PER QUALI INTERVENTI SPETTA IL CONTRIBUTO
Acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
ANNUALITA’ INTERESSATE
Il bonus è concesso per le spese sostenute nel 2021 (stanziamento 5 milioni di euro), ovvero da sostenere nel 2022 (stanziamento 5 milioni di euro) o nel 2023 (stanziamento 1,5 milioni di euro), e si propone di razionalizzare l’uso di acqua riducendo il consumo di contenitori di plastica.
SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
A differenza del c.d. bonus idrico (cfr. nostra informativa, su questo sito, del 15 febbraio 2022), il contributo spetta non soltanto alle persone fisiche, ma anche ad imprenditori (individuali o società), professionisti, enti commerciali ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
E’ necessario che le spese siano sostenute su immobili posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo (es. proprietà, locazione, comodato).
NATURA E MISURA DEL CONTRIBUTO
Il beneficio consiste nell’attribuzione di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi indicati, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- Ad € 1.000 per ciascuna unità immobiliare (pertanto credito di imposta massimo € 500 ad unità immobiliare) per le persone fisiche non esercenti attività economiche;
- Ad € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale (pertanto credito di imposta massimo € 2.500 ad immobile) per gli altri soggetti (es. imprenditori, professionisti, enti non commerciali, ecc.).
INDIVIDUAZIONE DELL’ANNO DI COMPETENZA
Le regole per attribuire la spesa ad uno degli anni ammessi (2021, 2022, 2023) sono differenti a seconda dei soggetti che effettuano l’investimento:
- Persone fisiche, professionisti, enti non commerciali, imprese individuali, società di persone in contabilità semplificata: criterio di cassa (conta pertanto la data dell’effettivo pagamento);
- Soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il c.d. criterio delle registrazioni (art.18, comma 5, D.P.R. n.600/1973): conta la data di registrazione del documento contabile;
- Imprese individuali, società, enti commerciali ed enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria: si applica il criterio di competenza economica (es. se viene pagato un acconto nel 2021, ma l’installazione è del 2022, la spesa va imputata al 2022).
QUANDO E’ OBBLIGATORIO CHE IL PAGAMENTO AVVENGA CON MEZZI TRACCIATI (diversi dal contante)
Parliamo di pagamenti mediante mezzi di pagamento tracciabili (es. bonifici, versamenti bancari/postali, carte di credito, ecc.).
Fermo restando l’obbligo di rispettare sempre e comunque i limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio (pena l’applicazione di pesanti sanzioni, cfr. nostre informative su questo sito), ai fini del bonus l’obbligo di pagamento tracciato sussiste soltanto per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria.
E’ chiaro tuttavia che, per ragioni di cautela e prova, è sempre preferibile ricorrere a simili modalità di pagamento anche quando non obbligatorio.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento n.153000 del 16 giugno 2021 sono fatti salvi i pagamenti con mezzi diversi.
COME DEVE ESSERE DOCUMENTATO L’IMPORTO DELLE SPESE
Occorre conservare fattura elettronica o documento commerciale (scontrino emesso da registratori telematici) in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento n.153000 del 16 giugno 2021, è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotandovi manualmente il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
E’ NECESSARIO INVIARE APPOSITA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° febbraio al 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che possiedono i requisiti indicati sono tenuti a comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente. Entro il 31 marzo l’Agenzia delle entrate comunica la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile in relazione alle risorse disponibili. Es. se il credito di imposta richiesto ammonta ad € 500, e la percentuale di spettanza è pari al 70%, il richiedente potrà utilizzare un credito di imposta di € 350.
Ecco il calendario:
Spese 2021: domanda dal 1° al 28 febbraio 2022; comunicazione Agenzia entrate entro il 31 marzo 2022.
Spese 2022: domanda dal 1° al 28 febbraio 2023; comunicazione Agenzia entrate entro il 31 marzo 2023.
Spese 2023: domanda dal 1° al 28 febbraio 2024; comunicazione Agenzia entrate entro il 31 marzo 2024.
La Comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il modello appositamente predisposto, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (es. dottore commercialista), mediante il sito web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Entro 10 giorni una ricevuta telematica (di presa in carico o scarto) viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Nella stessa finestra temporale (1° – 28 febbraio) è possibile rinunciare, ovvero inviare una Comunicazione che sostituisce integralmente quella trasmessa. In altri termini, fa fede l’ultima Comunicazione validamente trasmessa.
La normativa prevede che le informazioni sugli interventi effettuati siano trasmesse anche all’ENEA, per ragioni di monitoraggio, così come avviene per le detrazioni edilizie.
COME UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA
Fino all’importo massimo fruibile, i beneficiari utilizzano il credito di imposta nei termini che seguono:
- Persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa e in quelle successive, sin quando non se ne conclude l’utilizzo, ovvero in compensazione mediante modello F24;
- Altri soggetti: esclusivamente in compensazione mediante modello F24.
Il modello F24 (previa istituzione e pubblicazione del codice tributo) deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate comunica la percentuale di spettanza.
In caso di utilizzi illegittimi (es. in misura superiore) il modello F24 viene scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici.
Non si applica il limite massimo annuo previsto per i crediti fiscali compensabili ai sensi dell’art.34, Legge n.388/2000.