Con decreto legge (n.167/2024, in corso di conversione in legge) sono stati riaperti i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale per le annualità 2024-25 (cfr. nostra informativa del 28 settembre, pubblicata anche sul sito dello Studio).
I contribuenti forfetari (per i quali il concordato preventivo riguarda soltanto il 2024) non possono usufruire della riapertura dei termini.
Dovrebbero rientrare (il decreto di riferimento non è ancora definitivo, ma si ritiene improbabile una ulteriore modifica) ora tra i soggetti ammessi, oltre a tutti i contribuenti comunque in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, anche le società di persone che nel 2024 hanno visto modificata la compagine societaria (purché non sia aumentato il numero dei soci).
La nuova scadenza è fissata al 12 dicembre 2024.
Si ricorda che l’adesione a tale istituto consente di accedere (eventualmente) al c.d. regime del ravvedimento (cfr. nostra informativa del 15 ottobre, pubblicata anche sul sito dello Studio), con possibilità di ottenere un’ampia sanatoria per le annualità pregresse.
Coloro che non hanno aderito in occasione della originaria scadenza ed hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, in presenza di tutte le condizioni di legge possono presentare dichiarazione integrativa, esprimendo (tramite la compilazione del quadro a ciò destinato) la volontà di accedere al concordato preventivo biennale (in tal caso nella dichiarazione integrativa non potrà essere riportato un minore imponibile, o un minore debito di imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione già presentata).
I clienti interessati, per esempio tutti coloro che avevano deciso di non aderire sulla base di stime preventive per il 2024 e per il 2025 differenti rispetto a quelle oggi disponibili, possono contattare lo Studio tempestivamente e in tempo utile per l’eventuale adesione, che comporta (nell’immediato) la trasmissione di una dichiarazione integrativa entro il prossimo 12 dicembre, oltre al versamento del maggior acconto stabilito dalle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, con le relative maggiorazioni (in quanto da ravvedere rispetto alla originaria scadenza).