di Vincenzo Pollastrini
Provvedimento Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, n.275852
Provvedimento Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, n.345838
Il beneficio consiste nello sgravio delle sanzioni
Riguarda i c.d. avvisi bonari per gli anni 2017 e 2018
Il contributo spetta ai soli soggetti titolari di partita IVA attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno precedente
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall’approvazione del modello, ovvero entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute (o della prima rata) se tale termine scade successivamente
LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI
Il beneficio consiste nello sgravio delle sanzioni, ordinariamente pari al 30%, e delle somme aggiuntive (per quanto riguarda i contributi previdenziali).
Dovranno essere regolarmente e tempestivamente pagati, tuttavia, tutti gli altri importi: imposte, contributi, interessi. Il pagamento deve avvenire secondo i termini e le modalità previste per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (artt. 2 e 3 bis D.Lgs. n.462/1997, a seconda che il pagamento sia in unica soluzione o rateizzato).
L’agevolazione decade in caso di pagamento insufficiente e/o non tempestivo. Nel caso, pertanto, le sanzioni e le somme aggiuntive saranno integralmente dovute. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche prima della definizione, non sono rimborsabili né compensabili.
PER QUALI AVVISI E’ PREVISTA
Riguarda i c.d. avvisi bonari (comunicazioni emesse ai sensi degli artt.36 bis, D.P.R. n.600/1973, e 54 bis, D.P.R. n.633/1972), ovvero le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso:
- Al 31 dicembre 2017 (comunicazioni elaborate ma non inviate entro il 31 dicembre 2020, per effetto della sospensione prevista dalle disposizioni anti-Covid).
- Al 31 dicembre 2018 (comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021).
A CHI SPETTA
Non riguarda tutti i contribuenti, ma soltanto i titolari di partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa dell’emergenza da Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno precedente.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (per uno o entrambi i periodi 2019 e 2020), in luogo del volume d’affari si considera l’ammontare dei ricavi e dei compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2019 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 per gli infrannuali) e 2020 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 per gli infrannuali). I campi dei dichiarativi da prendere in considerazione sono indicati in apposito allegato al provvedimento del 3 dicembre.
E’ obbligatorio il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuto sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. In estrema sintesi:
3.1 – assenza di stato di difficoltà preesistente e rispetto di determinati limiti massimi
3.12 – copertura dei costi fissi scoperti e rispetto di determinati limiti massimi
Si rinvia per i necessari dettagli a quanto esposto in nostro precedente articolo pubblicato sul sito il 15 dicembre 2021 (contributo a fondo perduto perequativo).
In molti casi il rispetto dei requisiti indicati richiederà analisi complesse e non brevi tempi di lavorazione. Occorre pertanto attivarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
LA PROCEDURA
L’Agenzia delle entrate dovrebbe verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di calo del fatturato e/o dei ricavi/compensi, ed inviare apposita comunicazione via PEC o mediante raccomandata AR (presumibilmente insieme all’avviso bonario).
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata secondo i seguenti termini:
- 60 giorni dall’approvazione del modello
- Ovvero, se questo secondo termine è più favorevole, 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
La domanda verrà concepita come autocertificazione. Occorre pertanto prestare molta attenzione (specie ai requisiti relativi alle sezioni 3.1 e 3.12), per evitare di incorrere in sanzioni anche di natura penale.
Si invitano i clienti interessati a contattare lo Studio con la massima tempestività, per consentire la lavorazione delle pratiche nei tempi previsti dalla norma.