Stabiliti divieti di compensazione fiscale (principalmente per appaltatori e subappaltatori) ed obblighi di verifica in capo al committente, per evitare frodi fiscali
Art.4, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni della L. 19 dicembre 2019, n.157 (in G.U. n.301 del 24 dicembre 2019)
Risoluzione Agenzia Entrate n.108 del 23 dicembre 2019
Risoluzione Agenzia Entrate n.109 del 24 dicembre 2019
SOGGETTI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI INTERESSATE DALLE NUOVE DISPOSIZIONI
La norma riguarda tutti i committenti sostituti di imposta (imprese di ogni tipo, comprese quelle agricole, nonché professionisti e condomini) che affidano il compimento di una o più opere (o servizi) di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 ad un’impresa, tramite uno dei seguenti contratti o rapporti negoziali:
- appalto;
- subappalto;
- affidamento a soggetti consorziati;
- rapporti contrattuali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
SOGGETTI ESCLUSI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI
L’esclusione dalle nuove incombenze (e, come vedremo, dai nuovi divieti) opera, pertanto, quando le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano al committente, allegando la relativa certificazione (una sorta di nuovo DURC FISCALE che l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a mettere a disposizione delle singole imprese, con validità di quattro mesi dalla data del rilascio) la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello in cui scadono i 5 giorni lavorativi successivi al termine di versamento delle ritenute fiscali, dei seguenti requisiti (che devono essere contemporaneamente soddisfatti):
- esistenza in attività da almeno tre anni;
- regolarità degli obblighi dichiarativi;
- versamenti registrati nel conto fiscale, eseguiti nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, per un importo complessivo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (quest’ultimo requisito può non essere rispettato se le somme in oggetto sono comprese in piani di rateizzazione non decaduti).
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il committente, in assenza di cause di esclusione, deve:
richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici obbligate (e non rientranti tra i soggetti esclusi):
- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali (Irpef, Addizionale regionale e comunale) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente (in quanto il lavoratore in oggetto potrebbe aver prestato la propria attività anche in altre e differenti commesse);
Sospendere il pagamento
dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Ciò quando alla scadenza dei 5 giorni indicati è maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento o le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
Comunicare detti inadempimenti
entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
Quindi il committente, se non ottempera agli obblighi cui è soggetto, è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione (ed esecuzione) delle ritenute, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di ricorrere alla compensazione.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Queste sono tenute ai seguenti obblighi:
Versare le ritenute fiscali
(Irpef, Addizionale regionale e comunale) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
Versare contributi previdenziali e assistenziali,
nonché premi assicurativi obbligatori, relativi ai dipendenti indicati, senza possibilità di compensazione (il divieto di compensazione riguarda contributi e premi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nelle opere o servizi affidati);
Trasmettere al committente (e le imprese subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice – oltre che al committente):
-
- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali (Irpef, Addizionale regionale e comunale) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente (in quanto il lavoratore in oggetto potrebbe aver prestato la propria attività anche in altre e differenti commesse).
DECORRENZA
Infine, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle ritenute operate nel mese di gennaio 2020 (quindi con riferimento ai versamenti in scadenza 17 febbraio 2020), anche in relazione ai contratti di appalto, subappalto, affidamento stipulati precedentemente rispetto al 1° gennaio 2020.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI DA FORNIRE E ALLE DELEGHE DI PAGAMENTO
Secondo l’Agenzia delle Entrate la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (si pensi ad un lavoratore impiegato in differenti commesse), per la quale a monte è necessario distinguere la retribuzione spettante al lavoratore per ciascuna commessa, deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi, come il numero di ore impiegate nella specifica commessa.
DELEGA DEL PAGAMENTO
Deve consentire l’abbinamento al committente cui si riferisce. Pertanto, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello: nel campo “codice fiscale” è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, tenuta al versamento delle ritenute; nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del committente, inserendo “09” nel campo “codice identificativo”.
Infine tali modelli sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal committente, mediante il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
3 gennaio 2020