Appalti e Subappalti. Approvato il modello che consente, alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, di sottrarsi alle nuove incombenze burocratiche (si veda nostra precedente informativa del 3 gennaio 2020)
Provvedimento Agenzia Entrate del 6 febbraio 2020, n.54730
Ormai a ridosso della prima scadenza (versamento delle ritenute del 17 febbraio 2020, con riferimento a gennaio 2020), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di certificato, che va richiesto presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale (salvi diversi assetti organizzativi dell’Agenzia delle Entrate, e la competenza delle Direzioni Regionali per i grandi contribuenti).
Il rilascio di tale certificato, esente da imposta di bollo e tributi speciali, consente alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie di attestare al proprio committente una serie di requisiti, per evitare le nuove incombenze. Rinviando alla nostra precedente informativa del 3 gennaio 2020, ricordiamo che siamo nell’ambito di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000, all’interno di rapporti contrattuali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ed ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Di seguito i requisiti per l’ottenimento del certificato, con alcune precisazioni rese dall’Agenzia delle Entrate:
REQUISITI
- Esistenza in vita dell’impresa da almeno 3 anni: si verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni.
- Regolarità degli obblighi dichiarativi: la verifica della presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio avviene procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
- Versamenti eseguiti nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, per importo complessivo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
- Assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (quest’ultimo requisito può non essere rispettato se le somme in oggetto sono ricomprese in piani di rateizzazione non decaduti): per tale requisito si considerano soltanto i debiti per imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta (ciò che può consentire una regolarizzazione, ove possibile).
E’ previsto che i requisiti eventualmente mancanti vengano indicati nel certificato, così da consentire verifiche, eventuali riallineamenti e richieste di rettifiche al contribuente. E’ chiaro tuttavia come la ristretta tempistica (ritenute mensili) rappresenti un oggettivo impedimento a correzioni con efficacia immediata.
Restano pressoché tutte le criticità segnalate nella nostra precedente informativa, per le quali si resta in attesa della Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.
10 febbraio 2020