AGEVOLAZIONI RISPARMIO ENERGETICO. Detrazione al 110%, sconto sul prezzo, credito di imposta, cessione del credito

di Vincenzo Pollastrini

Artt.119 e 121, Decreto Legge 19 maggio 2020 – decreto rilancio

La detrazione riguarda una serie di interventi finalizzati al risparmio energetico, all’adozione di misure antisismiche, all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Rispetto alle precedenti detrazioni, che restano comunque in vigore, sono richieste condizioni più stringenti

In alternativa alla detrazione è possibile ottenere uno sconto sul prezzo, compensare o cedere il credito di imposta maturato

La norma non è immediatamente operativa

Si attende l’approvazione dei decreti applicativi, che presumibilmente entreranno nel dettaglio dei singoli adempimenti

Le spese devono essere sostenute non prima del 1° luglio 2020, ed entro il 2021

DETRAZIONE AL 110% DELLE SPESE SOSTENUTE

Si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente. 

Documentate: occorre la prova della spesa (fattura con dettaglio accurato delle causali, bonifico predisposto con tutte le indicazioni necessarie), secondo le consuete regole dettate per le detrazioni edilizie.

Rimaste a carico: non devono essere rimborsate. Soltanto per citare uno tra i tanti casi, immaginiamo che le spese di un condominio siano state sostenute a causa di danni provocati da un determinato soggetto, che poi provvede al rimborso della spesa sostenuta. E’ chiaro che il condominio non può detrarre la spesa.  

Il beneficio è limitato nel tempo. Riguarda infatti soltanto le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Al di fuori dell’intervallo temporale, rimangono in vigore le detrazioni già esistenti. 

E’ bene dunque adottare una programmazione di interventi e spese che tenga conto del limite temporale indicato. 

Gli aventi diritto ripartiscono le spese in cinque quote annuali di pari importo

Esempio:

Un intervento di € 10.000 + IVA al 10% costa complessivamente € 11.000. 

Detrazione: 11.000 x 1,10 = 12.100.

Risparmio fiscale: € 2.420 l’anno per 5 anni.

Il risparmio fiscale, sebbene in più anni, supera pertanto la spesa sostenuta.

Da tenere presente che l’IVA non sempre è calcolata nella misura del 10%. L’argomento è complesso e le casistiche sono sterminate (si pensi alle materie prime, normalmente al 22%). 

GLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLE DETRAZIONI MAGGIORATE

Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali.

Interventi sulle parti comuni degli edifici, o sugli edifici unifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

Altri interventi di efficientamento energetico, se collegati ad uno degli interventi indicati.

Misure antisismiche.

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, e relativi sistemi di accumulo, se collegati ad uno degli interventi indicati (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernali, misure antisismiche).

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, se collegata agli interventi sopra indicati di isolamento termico o sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.

A CHI SPETTANO LE DETRAZIONI

Purtroppo la norma contiene limitazioni da valutare con attenzione. 

La detrazione maggiorata riguarda infatti soltanto:

  1. Condomìni.
  2. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari
  3. Se l’edificio è unifamiliare, per gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati (e per gli altri interventi di efficientamento energetico ad essi collegati) il beneficio riguarda soltanto l’abitazione principale.
  4. Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ed enti con le stesse finalità sociali (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing”), per interventi su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
  5. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Naturalmente l’esclusione dalla detrazione maggiorata al 110% in 5 anni, in assenza di uno dei requisiti soggettivi indicati, non impedisce (in presenza degli ordinari e meno stringenti requisiti oggettivi e soggettivi) la fruizione delle detrazioni già esistenti (più basse e di solito ripartite in più anni).

Pensiamo ad un intervento di isolamento termico realizzato da un privato sulla propria villetta unifamiliare utilizzata come seconda casa. Non è possibile applicare la detrazione del 110% in 5 anni, ma resta in vigore, con limiti temporali da valutare, e in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, la già esistente detrazione del 65% (50% per taluni tipi di intervento) in 10 anni. 

Procediamo con l’analisi dei singoli interventi agevolati.

ISOLAMENTO TERMICO

Il beneficio riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore ad € 60.000, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Esiste un altro limite, che comporta una programmazione accurata, anche nella scelta della ditta. I materiali isolanti utilizzati infatti devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti nel DM ambiente dell’11 ottobre 2017 (cliccare sul link per consultare il decreto, e verificare i singoli punti. Ad esempio, nel punto 2.4.2.9 dell’allegato sono indicate le caratteristiche degli isolanti termici).  

I requisiti tecnici devono rispettare determinati parametri, stabiliti da una serie di decreti (articolo 14, comma 3 ter, D.L. n.63/2013), per i quali si consiglia di consultare un professionista del settore (es. ingegnere specializzato in energia e ambiente). 

Gli interventi nel loro complesso devono inoltre assicurare (anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, che descriveremo) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se non è possibile, deve comunque essere conseguita la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE (attestato di prestazione energetica), ante e post intervento, rilasciato come dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI (DEVE TRATTARSI DUNQUE DI CONDOMINI) PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI

Gli impianti vanno sostituiti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore. Sono compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (di cui parleremo più avanti). La sostituzione può avvenire inoltre con impianti di microcogenerazione

La detrazione riguarda anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore ad € 30.000, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

I requisiti tecnici devono rispettare determinati parametri, stabiliti da una serie di decreti (articolo 14, comma 3 ter, D.L. n.63/2013), per i quali si consiglia di consultare un professionista del settore (es. ingegnere specializzato in energia e ambiente). 

Gli interventi nel loro complesso devono inoltre assicurare (anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, che descriveremo) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se non è possibile, deve comunque essere conseguita la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE (attestato di prestazione energetica), ante e post intervento, rilasciato come dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato

INTERVENTI SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI

Trattandosi di edifici unifamiliari, il privato cittadino è ammesso alla detrazione soltanto per l’abitazione principale.

Gli impianti vanno sostituiti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Sono compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (di cui parleremo più avanti). La sostituzione può avvenire inoltre con impianti di microcogenerazione

La detrazione riguarda anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore ad € 30.000.

I requisiti tecnici devono rispettare determinati parametri, stabiliti da una serie di decreti (articolo 14, comma 3 ter, D.L. n.63/2013), per i quali si consiglia di consultare un professionista del settore (es. ingegnere specializzato in energia e ambiente). 

Gli interventi nel loro complesso devono inoltre assicurare (anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, che descriveremo) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se non è possibile, deve comunque essere conseguita la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE (attestato di prestazione energetica), ante e post intervento, rilasciato come dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato

ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATI AI PRECEDENTI

Non sarà sfuggito che molti interventi, pur diretti ad aumentare l’efficienza energetica di un edificio, non sono compresi nelle casistiche sopra indicate.

Questi interventi consentono la detrazione del 110% in 5 anni soltanto se collegati ai precedenti (isolamento termico o sostituzione di impianti di climatizzazione, come sopra descritti). 

Occorre dunque che l’intervento sia eseguito congiuntamente con almeno uno dei precedenti.

Sarebbe dispersivo elencare ora tutti questi interventi, agevolati al 110% ed in 5 anni soltanto se congiunti (altrimenti, come detto, rimangono le meno consistenti detrazioni fissate per ciascuno di essi). 

Rinviamo pertanto all’art.14, D.L. n.63/2013, nel quale sarà possibile individuare gli interventi che si concretizzano in un efficientamento energetico, con i singoli limiti massimi di spesa.

Può essere utile senz’altro consultare due documenti dell’Agenzia delle Entrate: la scheda (riqualificazione energetica che cos’è), e, benché aggiornata a marzo 2019, la completa e ben illustrata guida alle “agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”).I requisiti tecnici devono rispettare determinati parametri, stabiliti da una serie di decreti (articolo 14, comma 3 ter, D.L. n.63/2013), per i quali si consiglia di consultare un professionista del settore (es. ingegnere specializzato in energia e ambiente). 

Gli interventi nel loro complesso devono inoltre assicurare (anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, che descriveremo) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se non è possibile, deve comunque essere conseguita la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE (attestato di prestazione energetica), ante e post intervento, rilasciato come dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato

LE MISURE ANTISISMICHE

La detrazione maggiorata al 110%, da ripartire in 5 anni, riguarda anche le misure antisismiche (ad esclusione della zona sismica 4, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003), con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. 

Compete anche:

  • Per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
  • Per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 

Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. 

Per il dettaglio degli interventi si rinvia all’articolo 16, D.L. n.63/2013 (commi da 1 bis a 1 septies). Benché aggiornata a luglio 2019, riteniamo di estrema utilità la consultazione della guida dell’Agenzia delle Entrate, Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA SU EDIFICI

La norma, nel richiamare gli edifici, gli edifici di proprietà pubblica, gli edifici adibiti ad uso pubblico, gli edifici di nuova costruzione, rimanda allart.1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n.412/1993

La detrazione maggiorata al 110%, in 5 anni, riguarda anche questo tipo di intervento (per il quale in condizioni ordinarie la detrazione è ora fissata al 36%, in 10 anni), ma soltanto se l’installazione degli impianti è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati di isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, o antisismici.

La detrazione maggiorata è concessa fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore ad € 48.000, e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Il limite di spesa (€ 2.400 per ogni kW) viene ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale per i seguenti interventi: ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, per le cui definizioni si rinvia all’art.3, comma 1, lettere d, e, f, D.P.R. n.380/2001

La stessa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione in oggetto, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

In ogni caso, la detrazione maggiorata (e abbreviata) non può essere applicata senza la cessione, in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito.

La detrazione maggiorata non è infine cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione (art.11, comma 4, D.Lgs. n.28/2011) e gli incentivi per lo scambio sul posto (art.25 bis, D.L. n.91/2014). 

Si ritiene utile la consultazione di due documenti dell’Agenzia delle Entrate: la scheda (riqualificazione energetica che cos’è), e, benché aggiornata a luglio 2019, la completa e ben illustrata guida “ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”).

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI

Già esiste una detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Riguarda le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, nella misura del 50% delle spese, calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad € 3.000, e da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. 

Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Le definizioni indicate (punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico) sono contenute nelle lettere d e h, art.2, comma 1, del D.Lgs. n.257/2016.  

Il beneficio spetta anche per l’acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

Ora per l’installazione negli edifici la stesa detrazione può essere maggiorata (110% anziché 50%) e ripartita in 5 quote annuali di pari importo (anziché 10), se l’installazione viene eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti di isolamento termico o sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.

ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE: SCONTO SUL PREZZO O COMPENSAZIONE CON IMPOSTE

La detrazione non sempre può essere concretamente utilizzata. Spetta infatti soltanto fino a capienza dell’imposta lorda.

Il recupero in 5 anni inoltre, pur coprendo interamente il costo (con maggiorazione ulteriore del 10%), rende meno appetibile il beneficio.

In realtà la norma consente di ottenere una fruizione più immediata, tramite lo sconto sul prezzo.

E’ ammessa anche la compensazione con imposte, ma in tal caso l’utilizzo del credito avviene con la stessa tempistica quinquennale.

Ciò è consentito, per le detrazioni sopra esaminate, normalmente, anche quando non usufruiscono della detrazione maggiorata al 110%. Le varie opzioni dunque riguardano: 

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici, o sugli edifici unifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
  • Altri interventi di efficientamento energetico, se collegati ad uno degli interventi indicati.
  • Misure antisismiche.
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, e relativi sistemi di accumulo, se collegati ad uno degli interventi indicati (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernali, misure antisismiche).
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, se collegata agli interventi sopra indicati di isolamento termico o sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.

Le opzioni sono state estese anche ad altre detrazioni già esistenti e per le quali non cambiano misura e tempistica (es. determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio e il più recente bonus facciate, per il quale si veda il nostro precedente lavoro, bonus facciate – detrazione fiscale del 90% in dieci anni). 

Esaminiamo ora le due alternative, rispetto alla detrazione fiscale.

SCONTO SUL PREZZO

L’opzione per lo sconto sul prezzo, da parte del soggetto che sostiene le spese, altro non è che un vero e proprio contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, per un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

E’ chiaro pertanto che la detrazione in tal caso non potrà giungere all’intero 110%.

Il fornitore successivamente recupera il contributo anticipato al suo cliente, sotto forma di credito di imposta, che potrà essere, alternativamente:

  • Utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi.
  • Ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

La ripartizione deve sempre avvenire in quote annuali, secondo la stessa tempistica della detrazione (5 quote annuali di pari importo per le detrazioni del 110%).

La quota non utilizzata nell’anno (ad esempio per incapienza) non può essere fruita negli anni successivi, né chiesta a rimborso. 

Non si applica il limite annuale massimo previsto per i crediti portati in compensazione.

CREDITO DI IMPOSTA

Tale opzione consente al soggetto che sostiene le spese di trasformare la detrazione in credito di imposta, che potrà essere, alternativamente:

  • Utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi.
  • Ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

La ripartizione deve sempre avvenire in quote annuali, secondo la stessa tempistica della detrazione (5 quote annuali di pari importo per le detrazioni al 110%).

La quota non utilizzata nell’anno (ad esempio per incapienza) non può essere fruita negli anni successivi, né chiesta a rimborso. 

Non si applica il limite annuale massimo previsto per i crediti portati in compensazione.

Una particolarità è prevista per le sole misure antisismiche.

In caso di cessione del credito di imposta ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la relativa detrazione (concessa in relazione ai premi pagati per le unità immobiliari ad uso abitativo), normalmente pari al 19%, spetta nella misura del 90%.

Questa maggiorazione non riguarda la zona sismica 4, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003).

LE PROCEDURE PER TRASFORMARE LA DETRAZIONE IN SCONTO SUL PREZZO O PER CEDERE IL CREDITO DI IMPOSTA

Per concretizzare l’opzione per lo sconto, o (una volta trasformata la detrazione in credito di imposta) per la cessione del credito, il contribuente deve richiedere il visto di conformità.

Il visto di conformità si estende sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti della detrazione. 

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati (es. dottori commercialisti).

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, e più in genere di efficientamento energetico (se collegati ad uno dei primi due tipi di interventi indicati), i tecnici abilitati asseverano:

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA

Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58, asseverano:

  • L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
  • La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

I soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi attestati/asseverati. 

Tale massimale comunque non deve mai essere inferiore ad € 500.000, mentre dovrà essere superiore se la situazione lo richiede (numero e importo attestazioni/asseverazioni).

La finalità è quella di garantire contribuenti e Stato in caso di danni provocati per l’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta infatti la decadenza dai benefici

Attestazioni, asseverazioni e visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi descritti.

CONTROLLI 

I controlli verranno effettuati:

  • Dal Ministero dello sviluppo economico, per quanto riguarda attestazioni e asseverazioni da parte dei tecnici.
  • Dall’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda l’ordinaria attività di accertamento sulla spettanza della detrazione (documenti, prove, calcoli, corretto utilizzo, requisiti, anche con riferimento alle eventuali operazioni di sconto sul prezzo, o trasformazione in credito di imposta e cessione dello stesso).

SANZIONI

La sanzione in capo al contribuente, in assenza dei requisiti necessari per la detrazione, oltre ovviamente al recupero della detrazione con i relativi interessi, è pari al 30% dell’imposta evasa.

Se l’irregolarità si concretizza con la compensazione di un credito inesistente, la sanzione è compresa tra il 100% e il 200% del credito.

I fornitori e i soggetti cessionari del credito (se la detrazione viene trasformata in sconto o in credito di imposta poi ceduto) rispondono soltanto per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare, o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. 

Tuttavia le sanzioni amministrative tributarie si estendono anche a chi ha concorso con il trasgressore

In particolare, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari del credito, in caso di concorso, sono responsabili in solido anche per il pagamento di tributi e interessi (si precisa che sul punto la norma è scritta in modo ambiguo, e necessita di ulteriori chiarimenti). 

Ferma restando l’applicazione di sanzioni penali in caso di reato (es. falsità), ai soggetti che rilasciano attestazioni/asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.

CRITICITA’

Benché sia condivisibile l’intento di potenziare una serie di detrazioni finalizzate al risparmio energetico, segnaliamo (in estrema sintesi) una serie di criticità che avrebbero meritato maggiore considerazione da parte del legislatore.

La casistica delle detrazioni edilizie, già sterminata e ingovernabile, si arricchisce di ulteriori regole, eccezioni, eccezioni delle eccezioni… con limiti di spesa, percentuali, requisiti e metodi di calcolo differenti.

Per ogni tipo di detrazione sono proliferati negli anni innumerevoli decreti applicativi e circolari, che hanno alimentato contenzioso (e ne alimenteranno ancor più in futuro).

Sono previste attestazioni, asseverazioni e visti di conformità, che aumentano ulteriormente il peso già insostenibile della burocrazia.

Le norme non sono di immediata operatività, occorrono infatti almeno tre decreti applicativi: due del direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità attuative delle detrazioni, lo sconto e la cessione del credito; uno del Ministro dello sviluppo economico per l’asseverazione.

Le detrazioni maggiorate e abbreviate lasciano fuori molti soggetti: si pensi, soltanto per citare un’ipotesi, alle case unifamiliari diverse dalle abitazioni principali.

Le detrazioni maggiorate e abbreviate lasciano fuori molti interventi: si pensi agli interventi diversi dai super agevolati, come quelli sugli infissi, o che non realizzano un miglioramento di due classi energetiche. Certo, non perdono le detrazioni preesistenti, ma non rientrano nei più consistenti benefici fiscali, se non effettuati congiuntamente agli interventi descritti.

Sconto sul prezzo e cessione del credito, buoni sulla carta, si scontreranno con una serie di ostacoli non trascurabili. Ci limitiamo a citarne alcuni:

  • Chi acquista il credito intenderà cautelarsi, e richiederà tutta la documentazione di supporto, aumentando oneri e adempimenti.
  • In periodi di forte crisi economica, non saranno molti i soggetti con imposte da poter compensare. Detrarre un’imposta o acquistare un credito fiscale sono infatti operazioni che hanno senso in presenza di imposte da pagare.
  • La cedibilità taglierà fuori dal mercato gli operatori meno strutturati, che non possono permettersi di essere pagati con crediti fiscali anziché con denaro sonante. A maggior ragione in un periodo come questo. 
  • Non si dimentichi che in molti casi questi operatori già sono in possesso di crediti fiscali che non trovano imposte da compensare (es. i crediti generati dalla ritenuta fiscale dell’8% sulle relative spese).   
  • L’amara sensazione finale è che il legislatore, secondo uno schema ormai tristemente noto, tenda a dimenticare l’ossatura portante della nostra economia: la piccola e media impresa. 

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Anzio, 22 maggio 2020 

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