AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

di Vincenzo Pollastrini

Decreto interministeriale 17 maggio 2024 (GU n.117 del 21 maggio 2024)

Decreto Legge 19 settembre 2023, n.124, art.16 e art.16-bis (introdotto dal D.L. 15 maggio 2024, n.63)

Il beneficio spetta alle imprese operative (o che si insedino) nella ZES unica (AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaMolisePugliaSardegnaSicilia)per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ivi ubicate  

L’agevolazione consiste in un contributo erogato sotto forma di credito di imposta 

Il limite di spesa è pari a 1800 milioni di Euro per il 2024 (40 milioni per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura)

Il beneficio spetta, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, a tutte le imprese (sono pertanto esclusi i professionisti), indipendentemente dalla forma giuridica (es. societaria o individuale) e dal regime contabile adottato, purché, in relazione agli investimenti ammissibili:

  • siano già operative nella ZES unica; ovvero
  • si insedino nella ZES unica. 

La ZES unica comprende i territori delle Regioni AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaMolisePugliaSardegnaSicilia.  

Sono esclusi i soggetti che operano in almeno uno dei seguenti settori, da individuare con il codice ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione da trasmettere per l’accesso ai benefici, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto del beneficio richiesto:

  • Industria siderurgica;
  • Industria carbonifera e della lignite;
  • Industria dei trasporti e delle relative infrastrutture (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, che dovrebbero quindi rientrare tra i soggetti ammessi);
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • Banda larga;
  • Settore creditizio, finanziario e assicurativo.
  • Imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • Società in regime di responsabilità limitata secondo i criteri della direttiva UE di riferimento (e diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni) che abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve, e da tutte le altre voci considerate come parte dei mezzi propri della società, dà luogo ad un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto); 
  • Società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata (diverse dalla PMI costituitesi da meno di tre anni) che abbiano perso più della metà dei mezzi propri a causa di perdite cumulate;
  • Imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfino le condizioni di legge per l’apertura di una procedura concorsuale su richiesta dei creditori;
  • Imprese che hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio e non hanno ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia;
  • Imprese che hanno ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sono ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
  • Imprese diverse dalle PMI se negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile è stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0.

Per dettagli sulle imprese in difficoltà escluse dai benefici (cfr. le voci dell’elenco successive rispetto alle imprese in liquidazione e scioglimento) si rinvia all’art.2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing – assumendo in tal caso il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione), di:

  • nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica (zone assistite);
  • terreni;
  • immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella ZES unica (zone assistite).

Il decreto fa riferimento alle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ammissibili alla deroga prevista dall’art.107, paragrafo 3, lettera a, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e alle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art.107, paragrafo 3, lettera c, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.  

Si ritiene che il nesso di destinazione (strutture produttive nelle zone assistite della ZES unica) riguardi anche i terreni. Con riferimento agli immobili strumentali, l’agevolazione è concessa sia per l’acquisizione che per la realizzazione ovvero l’ampliamento, e riguarda anche beni già utilizzati dal dante causa (es. venditore) o da altri soggetti (es. affittuario del venditore) per lo svolgimento di un’attività economica (sempre nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n.651/2014, art.14). Per tutti gli altri beni il requisito della novità non ammette deroghe.  

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

E’ essenziale che gli investimenti (compresi quelli in immobili strumentali) facciano parte di unprogetto di investimento iniziale, inteso come:

  • investimento relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiusosenza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazione con il venditore (non rientra nella casistica la semplice acquisizione di quote);
  • investimento relativo alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili (che non rientrino pertanto nella stessa classe secondo la codifica europea NACE Rev.2) a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.

Si rinvia per dettagli all’art.2, punti 49, 50, 51 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Per collocare correttamente l’investimento nel periodo ammesso (2024, fino al 15 novembre), conta il principio di competenza economica, declinato dalla disciplina fiscale, così come per la nozione di costo si rinvia alla normativa fiscale, a prescindere dai principi contabili adottati.

  • beni autonomamente destinati alla vendita;
  • beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
  • materiali di consumo.

Sono inoltre escluse le acquisizioni non realizzate a condizioni di mercato, e le acquisizioni che avvengono tra soggetti tra i quali sussistono i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art.2359 del Codice Civile:

  • società controllate: a) in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie, e a persona interposta, e non computando i voti spettanti per conto di terzi); b) in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie, e a persona interposta, e non computando i voti spettanti per conto di terzi); c) società sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
  • società collegate: società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. Tale influenza si presume (fino a prova contraria) quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati, ma può essere anche addotta con altri elementi di prova.

Fermo restando il limite complessivo di spesa per tutte le iniziative a livello nazionale (1800 milioni di Euro per il 2024 – 40 milioni di euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura) il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di Euro.

Non sono comunque agevolati i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a Euro 200.000 (50.000 per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura).

Le percentuali che seguono verranno proporzionalmente ridotte (cfr. paragrafo relativo alla procedura) nel caso in cui le richieste dovessero risultare cumulativamente di entità tale da superare lo stanziamento previsto.

Anche la realizzazione a consuntivo di investimenti inferiori rispetto a quelli “prenotati” comporta la variazione del credito di imposta. 

40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Calabria
  • Campania
  • Sicilia
  • Puglia (ad eccezione dei territori del “fondo per una transizione giusta”)

30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Basilicata
  • Molise
  • Sardegna (ad eccezione dei territori del “fondo per una transizione giusta”)

15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Abruzzo

50% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Puglia, nei soli territori individuati ai fini del sostegno del “fondo per una transizione giusta

40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Sardegna, nei soli territori individuati ai fini del sostegno del “fondo per una transizione giusta

Le percentuali indicate rappresentano la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti.

I grandi progetti di investimento richiedono, per il calcolo dell’aiuto, l’applicazione della formula di cui all’art.2, punto 20, del regolamento (UE) n.651/2014, ovvero: importo massimo di aiuto =  R × (A + 0,50 × B + 0 × C).

R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l’aiuto, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni e 100 milioni e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni.

Si rinvia (anche per pe PMI con progetti entro 50 milioni) all’art.14 del regolamento (UE) n.651/2014 per condizioni e limiti. 

50% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Calabria
  • Campania
  • Sicilia
  • Puglia (ad eccezione dei territori del “fondo per una transizione giusta”)

40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Basilicata
  • Molise
  • Sardegna (ad eccezione dei territori del “fondo per una transizione giusta”)

25% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Abruzzo

60% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Puglia, nei soli territori individuati ai fini del sostegno del “fondo per una transizione giusta

50% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Sardegna, nei soli territori individuati ai fini del sostegno del “fondo per una transizione giusta

60% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Calabria
  • Campania
  • Sicilia
  • Puglia (ad eccezione dei territori del “fondo per una transizione giusta”)

50% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Basilicata
  • Molise
  • Sardegna (ad eccezione dei territori del “fondo per una transizione giusta”)

35% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Abruzzo

70% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Puglia, nei soli territori individuati ai fini del sostegno del “fondo per una transizione giusta

60% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili, per:

  • Sardegna, nei soli territori individuati ai fini del sostegno del “fondo per una transizione giusta

Occorre comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Si tratta dunque di una sorta di prenotazione.

Modello, contenuto e modalità di trasmissione verranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Lo stesso modello potrà essere utilizzato ove si intenda revocare (rinuncia) o sostituire integralmente una comunicazione precedentemente trasmessa (l’ultima presentata sostituisce tutte le precedenti).

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro. 

Una volta raccolte le c.d. “prenotazioni”, l’Agenzia delle entrate verificherà che la somma delle richieste non sia superiore allo stanziamento previsto. In tal caso (capienza) ciascuna impresa otterrà per intero l’importo teoricamente spettante applicando le percentuali sopra indicate.

Se, al contrario, lo stanziamento si rivelerà insufficiente, a ciascuna impresa spetterà:

Credito di imposta = I x LS / TC

Dove I è l’importo teoricamente spettante applicando le percentuali sopra indicate, LS il limite massimo di spesa corrispondente allo stanziamento (1800 milioni – 40 milioni per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura), TC il totale dei crediti di imposta richiesti da tutte le aziende.

L’Agenzia delle entrate, entro il 22 luglio 2024, renderà nota la grandezza LS / TC (ancora provvisoria) con apposito provvedimento del direttore.

Chi a consuntivo avrà realizzato investimenti per ammontare inferiore rispetto a quello prenotato, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 3 febbraio 2025 e il 14 marzo 2025 l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito di imposta maturato.

Questa circostanza potrebbe alterare il rapporto LS / TC (riduzione del denominatore, dunque aumento della percentuale fruibile da tutti in relazione al limite massimo di stanziamento).

Pertanto l’Agenzia delle entrate, entro il 24 marzo 2025, renderà nota la grandezza LS / TC (ora definitiva) con apposito provvedimento del direttore.

Tramite le comunicazioni indicate i richiedenti autocertificano (con responsabilità penale in caso di falso) l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione, e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata o dell’importo dell’aiuto più elevato, secondo la disciplina europea di riferimento. 

E’ ammessa esclusivamente la compensazione, presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (pena lo scarto), a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate rende nota la prima (provvisoria) percentuale di fruizione, e comunque non prima della data di realizzazione dell’investimento. 

Il maggior credito risultante a seguito della possibile rideterminazione in aumento della percentuale di fruizione è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate rende nota la seconda (definitiva) percentuale di fruizione.

Sempre nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, per le comunicazioni con ammontare di credito fruibile superiore a € 150.000 il credito è utilizzabile soltanto in esito alle verifiche preliminaridell’Agenzia delle entrate, che autorizza preventivamente in assenza di motivi ostativi. 

L’ammontare portato a compensazione, oltre a non poter eccedere l’importo fruibile, non deve mai superare l’importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.

Al credito di imposta non si applica il limite annuale di € 250.000 entro cui sono compensabili i crediti da riportare nei dichiarativi in RU, né il limite massimo (2 milioni) per i crediti compensabili, ed è inoltre cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento. E’ inoltre cumulabile con altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato. Non è cumulabile con i benefici c.d. transizione 5.0 in relazione ai medesimi costi ammissibili. 

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 

  • Quando le imprese beneficiarie non mantengono la loro attività nella ZES unica per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento.
  • Viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero quando la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. 
  • Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. In tal caso la rideterminazione del credito avviene escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
  • Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, non riscattati (in caso di leasing), destinati a finalità estraneeall’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. In tal caso la rideterminazione del credito avviene escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Il credito di imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato (per qualsiasi ragione, anche nei casi di divieto di cumulo) deve essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi che generano l’obbligo di restituzione. 

In caso di falsità ovviamente non viene meno l’obbligo di restituzione, ma è chiaro che la procedura presenterà connotati differenti (con possibili risvolti di natura penalistica). 

Qualora il credito sia in tutto o in parte indebito, si applicano anche interessi e sanzioni amministrative. 

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