AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI Transizione 5.0

di Vincenzo Pollastrini

Decreto Legge 2 marzo 2024, n.19, art.38 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa

I beni oggetto di investimento devono possedere le stesse caratteristiche dei beni compresi nel piano industria 4.0, ma a condizione che tramite gli stessi si ottenga una riduzione dei consumi energetici

Il beneficio spetta per gli investimenti 2024 e 2025, e consiste nell’attribuzione di un credito di imposta (dal 5% al 45% a seconda dei casi)

A differenza del piano 4.0, il beneficio non spetta automaticamente al ricorrere delle condizioni di legge, in quanto occorre presentare un’apposita domanda, a cui seguirà l’istruttoria del GSE

Per far fronte alle richieste, sono stati stanziati € 1039,5 milioni per il 2024, € 3.118,5 milioni per il 2025, € 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030

Il beneficio spetta a tutte le imprese (sono pertanto esclusi i professionisti) residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Ogni forma giuridica è ammessa (es. imprese individuali, società di persone, società di capitali), e non sussistono preclusioni in relazione a settore economico, dimensione, regime fiscale. 

Sono escluse:

  • Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. n.267/1942, o prevista dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n.14/2019) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • Imprese destinatarie di sanzioni interdittive secondo il D.Lgs. n.231/2001;
  • Imprese (anche se ammesse al beneficio) per le quali viene accertato il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Imprese (anche se ammesse al beneficio) per le quali viene accertato il non corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti devono essere realizzati negli anni 2024 e/o 2025. Si ritiene rilevi il principio di competenza economica.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovistrumentali all’esercizio dell’impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla Legge n.232/2016 (si tratta della stessa tipologia di beni agevolati nel piano industria 4.0). 

Tra i beni di cui all’allegato B, se specificamente previsti dal progetto di innovazione, rientrano anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera precedente.

Oltre alla necessaria interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è però necessario che (requisito aggiuntivo rispetto al piano industria 4.0), tramite gli stessi beni, si consegua (alternativamente):

  • Complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%;
  • Una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Sempre all’interno dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, secondo le misure e le condizioni indicate nel paragrafo precedente, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Nell’ambito dell’autoproduzione e dell’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammessi esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Statti membri dell’Unione europea (con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; ovvero, per i moduli con celle, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; ovvero, per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con un’efficienza di cella almeno pari al 24%). Nelle more della formazione dell’apposito registro, da parte dell’ENEA, in cui verranno iscritti i moduli fotovoltaici dotati dei requisiti indicati, i requisiti tecnici (efficienza) e territoriali (UE) devono essere certificati da apposita attestazione rilasciata dal produttore. Per gli investimenti in impianti che comprendono i moduli con celle (efficienza 23,50% e più), o i moduli composti da celle bifacciali (efficienza 24% e più), il beneficio è potenziato, poiché il costo viene rispettivamente assunto al 120% e al 140%

b) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione  o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni indicati (paragrafo precedente, e precedente lettera a), e in ogni caso sino al massimo di € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Sono ammissibili: le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Il provvedimento chiarisce che, per finalità di tutela ambientale, alcune tipologie di investimento non sono agevolabili, anche se potenzialmente dotate dei requisiti necessari. Si tratta degli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote ad emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanticlassificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

35% del costo; 

40% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6%, o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processiinteressati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B, indicati nel paragrafo “requisiti oggettivi: i beni agevolati”;

45% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%, o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processiinteressati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B, indicati nel paragrafo “requisiti oggettivi: i beni agevolati”.

15% del costo;

20% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6%, o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processiinteressati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B, indicati nel paragrafo “requisiti oggettivi: i beni agevolati”;

25% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%, o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processiinteressati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B, indicati nel paragrafo “requisiti oggettivi: i beni agevolati”.

Quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro: 

5% del costo;

10% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6%, o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processiinteressati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B, indicati nel paragrafo “requisiti oggettivi: i beni agevolati”;

15% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%, o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processiinteressati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B, indicati nel paragrafo “requisiti oggettivi: i beni agevolati”.

Il limite massimo di 50 milioni è riferito ad anno per impresa beneficiaria. 

Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), si considera il costo sostenuto dal locatore (concedente) per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti dei beni in allegato B, utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. 

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne. Per le imprese di nuova costituzione (prive di elementi di confronto), il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controffattuale, individuato con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le imprese interessate presentano in via telematica:

  • Sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestano ex ante la riduzione dei consumi energeticiconseguibili tramite gli investimenti dei beni in allegato A o B;
  • Sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestano ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
  • Comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno chiesto validamene di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.

L’impresa a sua volta:

  • Invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento;
  • Comunica il completamento dell’investimento;
  • Allega a pena di decadenza la certificazione del valutatore indipendente che attesta ex postl’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Il GSE infine trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito. Il GSE, oltre che parte attiva dei successivi controlli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, assume la qualità di litisconsorte negli eventuali giudizi tributari successivi agli atti di recupero. 

La procedura dovrà essere codificata nei dettagli con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, cui spetta anche individuare i requisiti (anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, professionalità) dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni, tra cui sono in ogni caso compresi: gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta per un importo non superiore ad € 10.000 (fermo restando il limite massimo espresso dalle percentuali sopra indicate). 

Occorre porre la massima attenzione ad una serie di incombenze:

  • La documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi deve essere conservata a norma di legge;
  • Fatture, documenti di trasporto ed altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla norma (art.38, D.L. 2 marzo 2024, n.19);
  • Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti) deve rilasciare apposita certificazione da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Per le sole imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito di imposta (fermi restando i limiti massimi espressi dalle percentuali indicate), per un importo non superiore ad € 5.000.

Avviene in compensazione, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione entro il 31 dicembre 2025 dell’elenco dei soggetti ammessi (a cura del GSE ed a beneficio dell’Agenzia delle entrate). Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

Se al 31 dicembre 2025 residua un ammontare non ancora utilizzato, è possibile comunque fruirne negli anni successivi, ma in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito di imposta non può essere ceduto o trasferitoneanche all’interno del consolidato fiscale. 

Non si applicano: il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta (quadro RU), pari ad € 250.000; il limite annuale di compensazione in F24, pari ad € 2.000.000; il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per oltre € 1.500.

Il credito di imposta non è tassabile né ai fini delle imposte dirette (IRES, IRPEF e relative addizionali), né ai fini IRAP, e non rileva ai fini del calcolo del limite di deducibilità di interessi passivi e spese generali. 

Il credito di imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

  • il credito di imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (art.1, commi 1051 e seguenti, Legge n.178/2020);
  • credito di imposta per investimenti nella ZES unica (art.16, D.L. n.124/2023).

Il credito di imposta è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche dell’intassabilità, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta deve essere ridotto se si verifica almeno uno tra i seguenti eventi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento:

  • I beni agevolati sono ceduti a terzi;
  • I beni agevolati sono destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • I beni agevolati sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
  • Mancato esercizio dell’opzione per il riscatto in caso di leasing.

La riduzione del credito avviene escludendo dall’originaria base di calcolo il costo dei beni interessati dagli eventi indicati.

Il maggior credito eventualmente già utilizzato deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La realizzazione di investimenti sostitutivi può essere una soluzione per limitare gli effetti sopra descritti. E’ necessario che, nello stesso periodo di imposta del realizzo, l’impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;

b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole di legge.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio (in presenza delle condizioni a e b) prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, disciplinerà le modalità attuative, in particolare per i seguenti aspetti:

  • Contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione (attestazione dell’avvenuta interconnessione, congruità e pertinenza delle spese sostenute);
  • Criteri per la determinazione del risparmio energetico (anche in relazione allo scenario controfattuale per le imprese di nuova costituzione), e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici;
  • Procedure di fruizione del credito di imposta, di controllo, esclusione e recupero del beneficio;
  • Individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché delle certificazioni di revisione;
  • Individuazione delle coperture assicurative di cui certificatori e revisori devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni tecniche;
  • Individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
  • Modalità di monitoraggio in termini di raggiungimento degli obiettivi del provvedimento.

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