di Vincenzo Pollastrini
Art.57-bis, comma 1-quinquies, D.L. n.50/2017, introdotto dall’art.25-bis, D.L. n.17/2022
Nuovi criteri di accesso, parzialmente differenti rispetto a quelli degli anni precedenti
LA MISURA DEL CREDITO
Negli ultimi anni il credito di imposta ammontava al 50% delle spese sostenute nell’anno di riferimento.
Per il 2023 si torna al regime iniziale, definito “incrementale”: il credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nel 2023 rispetto agli investimenti effettuati nell’anno precedente (2022).
Es. investimento 2023, € 20.000; investimento 2022, € 15.000; incremento € 5.000; 75% = € 3.750. Dunque i soggetti che ogni anno spendono più o meno la stessa cifra potrebbero trovarsi esclusi dalla platea dei beneficiari.
E’ inoltre necessario che il valore dell’investimento superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Per stesso mezzo di informazione si intende la stampa come mezzo generico e non il singolo giornale.
LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE AGEVOLATE
Rispetto al passato, non sono più agevolati gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche.
Il beneficio resta soltanto per le campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, alle condizioni ed ai limiti indicati nelle precedenti informative pubblicate su questo sito, cui si rinvia (con l’avvertenza di richiedere sempre una consulenza allo Studio, visto l’avvicendarsi di norme ed interpretazioni che potrebbero aver modificato talune indicazioni rese in passato).
Si applica la normativa europea in materia di aiuti di Stato (c.d. regime de minimis), fermo restando il tetto massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.
IL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI
La concessione del credito, nella misura teorica spettante, non è assicurata nel caso in cui le risorse disponibili dovessero terminare. Tuttavia, ai fini dell’assegnazione dei fondi, non è rilevante l’ordine di presentazione delle domande. Il credito verrà infatti concesso in percentuale rispetto alle singole domande.
PROCEDURA
La domanda deve essere presentata, entro il 31 marzo 2023, avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (piattaforma accessibile – tramite SPID, CNS o CIE – dall’area riservata, “servizi per”, voce “comunicare”).
Nella domanda, tra i vari dati, occorre indicare gli investimenti ammissibili già effettuati nel 2023 (fino alla data di presentazione della domanda) e quelli da effettuare per i residui mesi del 2023.
Si tratta in sostanza di una prenotazione, che non prevede l’allegazione di documenti (fatture, contratti, bonifici, ecc.). Ovviamente tutta la documentazione dovrà essere scrupolosamente verificata e conservata per i successivi controlli e adempimenti.
Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria verrà pubblicato un primo elenco provvisorio delle domande ammissibili.
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i contribuenti che hanno effettuato la prenotazione entro il 31 marzo 2023 (inviando la comunicazione) dovranno trasmettere a consuntivo la dichiarazione sostitutiva (con valore di autocertificazione) degli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.
Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria verrà in seguito pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti a cui spetta il credito di imposta.
A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione indicata, il credito di imposta sarà utilizzabile (da parte dei soggetti ammessi e nella misura effettivamente concessa), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (codice tributo 6900).
Lo Studio resta a disposizione dei clienti che intendessero accedere al beneficio indicato. Si raccomanda, nel caso, di avvisare alcuni giorni prima della scadenza.