MISURE DI CONTRASTO ALL’AUMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS (TUTTI I SETTORI) E DEL CARBURANTE (IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA) Crediti di imposta per il primo trimestre del 2023 Comunicazione e utilizzo per i crediti di imposta del 2022 

di Vincenzo Pollastrini

L. 29 dicembre 2022, n.197, art.1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50

Circolare Agenzia delle Entate, n.36/E del 29 novembre 2022

Provvedimento n.2023/44905 del 16 febbraio 2023 (Direttore dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento n.2023/56785 del 1° marzo 2023 (Direttore dell’Agenzia delle entrate)

Esaminiamo in questa sede i benefici spettanti (senza limitazione per settore di appartenenza) alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore (caratterizzate da consumi particolarmente elevati di energia elettrica e gas, per la cui definizione cfr. relativo paragrafo)

Esaminiamo inoltre i benefici spettanti alle sole imprese agricole e della pesca

Entro il 16 marzo 2023, pena la decadenza del credito non ancora fruito, i crediti di imposta dovranno essere comunicati telematicamente all’Agenzia delle entrate secondo procedure codificate

Regole e tempistiche stringenti disciplinano l’uso in compensazione del credito di imposta ed eventualmente la cessione a terzi soggetti

CREDITO DI IMPOSTA PER IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023 (ENERGIA ELETTRICA)

Spetta alle imprese (sono pertanto esclusi i professionisti, e comprese le imprese agricole – un discorso a parte meritano gli enti commerciali e non, cfr. infra) diverse da quelle energivore, dotate di contatori di potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW (pari ad una potenza impegnata di circa 4 kW), se il prezzo della componente energetica, calcolato in base alla media riferita al quarto trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre del 2019.

Il credito di imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto

Il requisito del possesso del contatore con potenza superiore a quella indicata deve verificarsi nel trimestre di maturazione del credito (dunque, non necessariamente anche nei periodi che si confrontano per verificare le condizioni di accesso).

CREDITO DI IMPOSTA PER IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023 (GAS NATURALE – anche se liquido – non è invece ammesso il GPL)

Spetta alle imprese (sono pertanto esclusi i professionisti, e comprese le imprese agricole – un discorso a parte meritano gli enti commerciali e non, cfr. infra) diverse da quelle gasivore (a forte consumo di gas naturale), se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre del 2019.

Il credito di imposta è pari al 45% della spesa sostenuta (comprovata dalla relativa documentazione) per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre del 2023 (per usi energetici differenti da quelli termoelettrici). 

Il beneficio spetta anche agli acquisti di gas per autotrasporto, poiché si tratta comunque di un uso energetico del gas (ovviamente è esclusa l’ipotesi in cui il gas venga rivenduto a terzi). 

COMUNICAZIONE DEL VENDITORE PER IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023

Anche per il primo trimestre del 2023 (come comunicato ai clienti interessati per i precedenti periodi) è attiva la procedura di calcolo semplificato, se l’impresa destinataria del contributo nel primo trimestre del 2023 si rifornisce nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 dallo stesso venditore del quarto trimestre del 2019. In tal caso il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo, previa richiesta del cliente, comunica il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta per il trimestre di riferimento. 

Si consiglia di attivarsi con ampio anticipo, per i tempi necessari ai conteggi e per non trovarsi sprovvisti, al momento, di poste da compensare in F24. 

I clienti che intendessero inviare al proprio fornitore la domanda per il calcolo del credito di imposta, ed i clienti che avessero bisogno di assistenza da parte dello Studio per quanto concerne la materia in oggetto, dovranno contattare lo Studio in tempo utile per i relativi adempimenti.  

CASISTICHE, CRITICITA’ NEI CALCOLI E RESPONSABILITA’

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, cui si rinvia, illustra alcune casistiche. Tra le ipotesi esaminate segnaliamo l’impresa che utilizza in qualità di locataria un immobile, senza aver volturato le utenze (rimaste dunque al locatore, che riaddebita analiticamente al conduttore i relativi costi). Il conduttore, ricorrendone le condizioni, accede al credito di imposta (pur non potendo beneficiare del calcolo semplificato da parte dei fornitori, mancando la coincidenza tra titolarità dell’utenza e del credito di imposta). Occorre tuttavia documentare la situazione con copia delle fatture di acquisto (in tale particolare caso intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse dal locatore al conduttore, del contratto di locazione o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese al conduttore, e infine delle prove degli avvenuti pagamenti da parte del conduttore. 

Non è detto che i conteggi, benché siano provenienti dai fornitori, siano sufficienti a determinare il credito con esattezza

Se l’impresa ha nella propria titolarità punti di prelievo dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, la spettanza del credito deve essere ricalcolata, tenendo conto di tutti i punti di prelievo.

Quanto al gas, se l’impresa ha nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, la spettanza del credito si ritiene debba essere ricalcolata. 

Inoltre, anche se i conteggi provengono da fonti affidabili (fornitori), il contribuente rimane responsabile sia per l’insussistenza del credito di imposta, che per la sua fruizione in eccedenza rispetto al consentito. L’Agenzia delle entrate procederà in tal caso ai dovuti recuperi (imposte, interessi, sanzioni). 

ENTI COMMERCIALI (E NON)

In mancanza di una espressa esclusione, possono accedere ai benefici anche gli enti commerciali e non commerciali, e le Onlus, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale. Ad enti non commerciali ed Onlus l’agevolazione spetta soltanto per l’attività commerciale eventualmente esercitata. In mancanza di contatori separati, individuano i consumi mediante criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, per una corretta imputazione delle spese (es. cubatura per il gas e metratura delle superfici per l’energia elettrica, in relazione agli spazi adibiti ad attività commerciali, rispetto a quelli complessivamente utilizzati).

IMPRESE PRIVE DI TERMINI DI CONFRONTO IN QUANTO NON ANCORA COSTITUITE AL 1° OTTOBRE 2019 (CREDITI DI IMPOSTA RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023)

Il costo medio della componente energia è calcolato secondo specifici criteri indicati nella Circolare n.36/E dell’Agenzia delle Entrate, del 29 novembre 2022. 

E’ ipotizzabile (ma occorrerebbe una conferma ufficiale) che tali criteri possano essere estesi alle aziende non ancora costituite al 1° ottobre 2019, per i crediti di imposta relativi al primo trimestre del 2023.

IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Lo Studio resta a disposizione, ove si intendano conoscere le specifiche regole per esse vigenti in materia di crediti di imposta (energia elettrica e gas naturale). 

Ricordiamo che sono energivore (a forte consumo di energia) le imprese di cui all’elenco CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) del 2023, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

Sono imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale) le imprese di cui all’elenco CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) del 2023, ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n.541 del 21 dicembre 2021.

CREDITO DI IMPOSTA PER IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023 (GASOLIO E BENZINA – ATTIVITA’ AGRICOLA E PESCA)

Spetta alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca, e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività indicate, ovvero per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre solare del 2023, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, ed al netto dell’Iva. In presenza di uso promiscuo (es. anche per altri mezzi, ovvero per impianti, o comunque per impieghi differenti rispetto alla trazione dei mezzi utilizzati per le attività agricole e della pesca), occorre provare che il calcolo del contributo è stato effettuato considerando soltanto la componente ammessa, altrimenti si verificherebbe la fruizione di un beneficio indebito, con gravi conseguenze in termini sanzionatori.

Si applica la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Per il terzo e quarto trimestre del 2022 si applicano le stesse regole (salvo quanto si dirà per i termini dell’utilizzo in compensazione), ma l’attività agromeccanica, nonché il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali, sono esclusi per il terzo trimestre.

UTILIZZO DEI CREDITI INDICATI 

I crediti di imposta maturati per il primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione (esclusivamente nel modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art.17, D.Lgs. n.241/1997, e senza l’applicazione dei limiti annuali ex art.1, comma 53, Legge n.244/2007, e ex art. 34, Legge n.388/2000 – € 250.000 di esposizione nel quadro RU, € 2 milioni per le compensazioni orizzontali) entro il 31 dicembre 2023. La parte eventualmente inutilizzata non può essere rimborsata.

Il termine per il terzo trimestre, ottobre, novembre e dicembre del 2022 è invece fissato al 30 settembre 2023 per energia e gas naturale.

Il termine per il terzo e quarto trimestre è infine fissato al 30 giugno 2023 per attività agricole e della pesca

Regole specifiche disciplinano la cessione dei crediti a terzi soggetti (prevista solo per l’intero – dunque chi ha compensato anche solo in parte non può poi cedere il credito residuo), in parziale analogia con quanto accade per i bonus edilizi. Coloro che ritenessero di seguire tale strada (si pensi alle ipotesi in cui manchino imposte con cui compensare il credito entro i termini) potranno contattare lo Studio per le informazioni necessarie (riguardanti gli aspetti giuridici).  

FISCALITA’ E PRESENZA DI ALTRE AGEVOLAZIONI

I crediti di imposta indicati non sono tassabili ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e dell’IRAP, e non rilevano ai fini del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali. 

Sono inoltre cumulabili con altre eventuali agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione però che la somma dei benefici (tenuto conto anche della non tassabilità) non sia tale da eccedere il costo sostenuto. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 16 MARZO 2023

Riguarda i crediti di imposta maturati per energia elettrica e gas naturale (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre 2022) e i crediti di imposta maturati da aziende agricole (agromeccanica, serre e fabbricati per il solo periodo ammesso) e della pesca per il terzo e quarto trimestre del 2022.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate in via telematica utilizzando l’apposito modello, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (es. dottore commercialista).

La comunicazione non deve essere inviata se il beneficiario ha già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione mediante modello F24.

Tuttavia, nel caso in cui dovesse residuare anche una minima parte del credito maturato, la comunicazione deve essere inviata indicando l’intero credito (al lordo di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione). 

Per ciascun credito di imposta è possibile inviare una sola comunicazione. Nel rispetto del termine massimo (16 marzo 2023) è possibile annullare una comunicazione errata già inviata, e poi presentare la dichiarazione corretta.

Se il beneficiario ha già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, la comunicazione in scadenza 16 marzo 2023 non deve essere inviata (in quanto l’opzione per la cessione del credito esclude la compensazione, e per lo stesso credito non è possibile avvalersi in parte della compensazione, in parte della cessione del credito). Naturalmente se la comunicazione per la cessione del credito è stata annullata, o se il cessionario ha ritualmente rifiutato il credito, la comunicazione in scadenza 16 marzo 2023 deve essere inviata. 

Nei casi in cui la comunicazione è obbligatoria, ma non viene correttamente trasmessa nei termini, dal 17 marzo 2023 il credito residuo non è più utilizzabile in compensazione

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO

E’ opportuno monitorare le varie scadenze, in quanto il mancato utilizzo del credito comporta la perdita del beneficio residuo (che non è rimborsabile). In alternativa, ma sempre nel rispetto dei termini (a cui è soggetto anche il cessionario del credito) si può ipotizzare la cessione del credito a terzi. Riportiamo anche i codici tributo per le imprese non energivore e per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. 

Si consiglia di contattare tempestivamente lo Studio per eventuali valutazioni di natura giuridica sulle azioni da intraprendere per evitare la perdita del credito residuo in caso di incapienza.

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Terzo trimestre 2022

Comunicazione del credito maturato entro il 16 marzo 2023

Utilizzo in compensazione entro il 30 settembre 2023 (energia codice 6970, gas codice 6971)

Se non utilizzato in compensazione, ma ceduto, comunicazione della cessione entro il 20 settembre 2023 (energia codice 7730, gas codice 7731)

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Ottobre – novembre 2022

Comunicazione del credito maturato entro il 16 marzo 2023

Utilizzo in compensazione entro il 30 settembre 2023 (energia codice 6985, gas codice 6986)

Se non utilizzato in compensazione, ma ceduto, comunicazione della cessione entro il 20 settembre 2023 (energia codice 7735, gas codice 7736)

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Dicembre 2022

Comunicazione del credito maturato entro il 16 marzo 2023

Utilizzo in compensazione entro il 30 settembre 2023 (energia codice 6995, gas codice 6996)

Se non utilizzato in compensazione, ma ceduto, comunicazione della cessione entro il 20 settembre 2023 (energia codice 7744, gas codice 7745)

ATTIVITA’ AGRICOLA E DELLA PESCA

Terzo trimestre 2022

Comunicazione del credito maturato entro il 16 marzo 2023

Utilizzo in compensazione entro il 30 giugno 2023 (codice 6972)

Se non utilizzato in compensazione, ma ceduto, comunicazione della cessione entro il 22 marzo 2023 (codice 7732)

ATTIVITA’ AGRICOLA E DELLA PESCA

Quarto trimestre 2022

Comunicazione del credito maturato entro il 16 marzo 2023

Utilizzo in compensazione entro il 30 giugno 2023 (codice 6987)

Se non utilizzato in compensazione, ma ceduto, comunicazione della cessione entro il 21 giugno 2023 (codice 7737)

Anzio, 2 marzo 2023 Vincenzo Pollastrini

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