di Vincenzo Pollastrini
Art.10-quinquies, D.L. n.4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25
Nuovo calendario per i contribuenti che non sono riusciti a rispettare le scadenze per la rottamazione-ter ed il c.d. saldo e stralcio (artt. 3 e 5, D.L. n.119/2018, art.16-bis, D.L. n.34/2019, art.1, commi 190 e 193, Legge n.145/2018).
Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 è considerato tempestivo, e quindi non determina l’inefficacia delle definizioni agevolate, se effettuato integralmente:
- Entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020.
- Entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021.
- Entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.
E’ sufficiente il pagamento tardivo (anche di un solo giorno) o in misura inferiore (anche di un solo euro), anche con riferimento ad una sola rata, per rendere inefficace l’intera definizione, con la conseguenza che rivive il debito originario, con interessi, oneri accessori e sanzioni piene (salva la possibilità di scalare soltanto quanto si è già pagato, e senza che tale pagamento parziale produca riduzioni o sconti di sorta). Per tale debito peraltro verrebbero immediatamente avviate le procedure esecutive, senza possibilità di ulteriore dilazione.
Unica eccezione, il tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni. In questa ipotesi la definizione resta efficace e non sono dovuti interessi. Tenuto conto dei giorni festivi, pertanto, il termine ultimo del 30 aprile può slittare al 9 maggio, quello del 31 luglio all’8 agosto, quello del 30 novembre al 5 dicembre (Fonte: Agenzia delle entrate – riscossione). Si consiglia comunque di attenersi alle scadenze originarie (30 aprile, 31 luglio, 30 novembre), e di considerare queste ultime date (9 maggio, 8 agosto, 5 dicembre) soltanto in casi estremi.
Sotto il profilo pratico, la nuova proroga non prevede interessi. Pertanto potranno essere utilizzati i bollettini già disponibili, anche se riportano stampate le vecchie scadenze.
Sono chiaramente estinte le procedure esecutive relative ai ruoli rientranti nelle rottamazioni prorogate.
Nessuna proroga invece per chi è decaduto a causa del mancato o insufficiente pagamento delle rate 2019, o comunque in relazione a precedenti rottamazioni. In tal caso il debito residuo verrà caricato di sanzioni ed interessi, e sarà possibile soltanto chiedere una nuova rateizzazione.