CONTANTI: NUOVO DIVIETO A PARTIRE DA € 1.000 dal 1° gennaio 2022

di Vincenzo Pollastrini

Art.18, comma 1, lettera a, D.L. n.124/2019 

La nuova soglia (la precedente era fissata ad € 2.000, cfr. nostro articolo su questo sito, del 23 giugno 2020) riguarda i pagamenti, gli incassi e i trasferimenti in genere di contanti tra soggetti diversi

Il divieto, come in precedenza, si estende anche ai trasferimenti di titoli al portatore 

La soglia di € 1000 non deve mai essere raggiunta: un trasferimento di contante tra soggetti diversi per € 1000 è pertanto illecito

Per gli assegni, la clausola di non trasferibilità, e la puntuale indicazione del beneficiario, sono obbligatorie (come in precedenza) a partire dalla soglia di € 1.000

IL DIVIETO RIGUARDA IL TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI DIVERSI

E’ vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche che giuridiche, quando il valore è complessivamente pari o superiore ad € 1.000 (art.49, D.Lgs. n.231/2007).

Non deve trarre in inganno la locuzione “soggetti diversi”.

Esistono casi in cui si può equivocare, immaginando una identità di soggetti che in realtà non esiste.

Il socio che percepisce utili in contanti dalla propria società, o che la finanzia, o che riprende i finanziamenti in precedenza erogati alla sua società, è soggetto diverso dalla società. Se preleva dunque dalla cassa della società (o trasferisce alla cassa della società) contante per € 1000 o più, commette un illecito. 

Invece, l’imprenditore individuale (o il professionista) che trasferisce in contanti una somma oltre soglia dalla propria sfera personale a quella lavorativa (impresa individuale o attività professionale individuale), o viceversa, non commette alcun illecito (il soggetto in questo caso è lo stesso).

IL DIVIETO NON OPERA IN PRESENZA DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI, MA…

Quando il trasferimento di contante (inteso per esempio come versamento o prelevamento) coinvolge intermediari bancari e finanziari abilitati (banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento), o comunque viene effettuato attraverso tali intermediari, il divieto non opera.

Se un socio versa in contanti alla propria banca una somma, anche oltre soglia (es. € 3.000), per finanziare la società di cui è socio, nessuna norma è violata. Così come se preleva dalla banca.

Tuttavia la banca, in quanto addetta ai controlli, valuterà se l’operazione possa in qualche modo nascondere operazioni di riciclaggio, e, nel caso, effettuerà le necessarie segnalazioni. 

Uno stesso versamento, a seconda del soggetto che lo esegue, e del contesto di riferimento, può infatti prestarsi a valutazioni differenti.

Un supermercato che versa in banca l’incasso giornaliero di contanti per € 3000 difficilmente verrà segnalato, se tale somma risulta coerente con il profilo dell’attività.

Un pensionato che versa in banca la stessa cifra potrebbe invece prestarsi a valutazioni differenti, in assenza di adeguate giustificazioni.

In conclusione: in linea di principio il trasferimento di denaro tramite banca o altro intermediario finanziario abilitato può raggiungere la soglia indicata, e superarla quanto si vuole. 

Tuttavia la banca effettuerà sempre e comunque una valutazione di congruità, in base a disposizioni di settore e apprezzamenti soggettivi.

ATTENZIONE AGLI ASSEGNI

Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1000, come in precedenza, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, e la clausola di non trasferibilità.

Le banche rilasciano carnet di assegni con la clausola “non trasferibile” (a meno che il cliente non richieda espressamente il contrario, e con aggravio di spese). Anche in tal caso occorre prestare attenzione, indicando correttamente, e senza equivoci, nome o ragione sociale del beneficiario.

Ancora maggiore attenzione quando si compilano assegni privi della clausola di non trasferibilità, perché richiesti in tale forma alla propria banca o perché contenuti in vecchi libretti. Se il pagamento è pari o superiore ad € 1000, la clausola di non trasferibilità (oltre, ovviamente, all’indicazione puntuale del beneficiario) va apposta manualmente.

Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente all’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, anche al di sotto della soglia di € 1.000. Il rilascio di tali titoli (ma solo se di importo inferiore a € 1.000), può essere richiesto, per iscritto, dal cliente, senza clausola di non trasferibilità (pagando imposta di bollo di € 1,50 a titolo).

IL DIVIETO RIGUARDA ANCHE I PAGAMENTI ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI

Il divieto di trasferimento di denaro contante dalla soglia di € 1.000 in su riguarda anche i pagamenti (o gli incassi) che, singolarmente considerati, potrebbero sembrare regolari (in quanto sotto soglia), ma appaiono artificiosamente frazionati.

Lo scopo è quello di evitare un facile aggiramento della norma.

Il pagamento in contanti di una fattura di € 3.000, effettuato (ipotizziamo) in cinque giorni, per € 600 in ciascun giorno, integra una violazione dell’obbligo.

Non così se si tratta di rateizzazione preventivamente pattuita tra le parti, in un contesto di ragionevolezza tale da non far presumere un intento elusivo (da valutare in base al settore, alle parti, dunque caso per caso).

Il pagamento di una fattura, parte contanti, parte con assegno non trasferibile (e corretta indicazione del beneficiario), non è effettuato in violazione di legge se la parte in contanti è inferiore alla soglia. La stessa fattura di € 3000, dunque, se pagata per € 999 in contanti, e per € 2001 con assegno bancario non trasferibile, non dà luogo a violazioni.

Per le varie casistiche, può essere utile verificare le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia (ponendo attenzione nella lettura, dal momento che, essendo state scritte in passato, potrebbero ancora riportare, erroneamente, il vecchio limite).

ATTENZIONE: LE SANZIONI RIGUARDANO SIA CHI COMMETTE LA VIOLAZIONE, SIA CHI LA SUBISCE

Se A paga B in contanti oltre soglia, la violazione è considerata commessa sia da A (che agisce) sia da B (che accetta).

Le sanzioni (art.63, D.Lgs. n.231/2007) colpiscono anche i soggetti preposti ai controlli che non effettuano le dovute segnalazioni.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la sanzione è compresa tra € 2.000 ed € 50.000 (era in precedenza compresa tra € 3.000 ed € 50.000).

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022, la sanzione è compresa tra € 1.000 ed € 50.000, con alcune limitate eccezioni per le quali il minimo resta fissato in 2.000.

Per importi superiori ad € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo.  

La sanzione per i soggetti preposti ai controlli, che omettono di segnalare le violazioni, rimane nel minimo pari ad € 3.000 (il massimo, nel caso specifico, è pari ad € 15.000).

Ciò potrebbe determinare l’assurda situazione di una più forte azione repressiva nei confronti di un controllore distratto, rispetto ad un soggetto che intenzionalmente ha violato la norma.

Anzio, 10 dicembre 2021 

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