di Vincenzo Pollastrini
Provvedimento Ministro del lavoro e Ministro dell’economia n.82/2021
Circolare INPS n.124 del 6 agosto 2021
In attuazione dell’art.1, comma 20 e segg. Legge n.178/2020
Entro il 30 settembre 2021 è possibile presentare domanda per l’esonero parziale (massimo € 3.000) dal versamento dei contributi INPS dovuti per il 2021
Oltre a tale domanda, entro il 31 dicembre 2021, coloro che hanno già versato i contributi dovranno inoltrare una seconda domanda, per il rimborso o la compensazione di quanto (oggetto di esonero) è stato già versato
Il beneficio è concesso in presenza di calo dei fatturati o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
E’ necessario inoltre aver percepito nel 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione non superiore ad € 50.000
Sono esclusi i titolari (nel periodo oggetto di esonero) di contratto di lavoro subordinato o di pensione diretta (salvo alcune eccezioni)
Si invitano i clienti interessati a contattare lo Studio per gli adempimenti necessari
Si invitano inoltre i possibili destinatari del beneficio, privi di regolarità contributiva, a regolarizzare la propria posizione entro il 31 ottobre 2021 (per non perdere il beneficio)
SOGGETTI DESTINATARI DEL PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO
Se possiedono i requisiti di seguito indicati, sono destinatari del provvedimento:
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS gestione separata.
Il beneficio spetta anche ai soci di società ed ai professionisti in gestione separata componenti di studio associato.
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio (trattasi infatti di reddito non prodotto da azienda).
In un successivo articolo parleremo dell’agevolazione riguardante altri soggetti e professionisti iscritti alle relative casse previdenziali.
I REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO
Devono sussistere contemporaneamente. In assenza di uno solo dei seguenti requisiti il contributo non spetta.
- Posizione aziendale INPS attiva alla data del 31 dicembre 2020 ed iscrizione alla gestione previdenziale (per la quale si chiede l’esonero) alla data del 1° gennaio 2021. Occorre in ogni caso che sia stata presentata tempestiva iscrizione alla gestione previdenziale;
- Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019 (questo requisito non è necessario per i soggetti iscritti nel corso del 2020 e con inizio attività nel medesimo anno). Per artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura il requisito deve essere verificato in capo al titolare della posizione aziendale. In caso di partecipazione in più studi professionali o in più società, il requisito deve essere verificato con riferimento allo studio o alla società in cui è esercitata in modo prevalente l’attività. In caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale;
- Percezione nel periodo di imposta 2019 di un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore ad € 50.000 (questo requisito non è necessario per chi ha avviato l’attività nel corso del 2020). Per artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura il requisito deve essere verificato in capo al titolare della posizione aziendale;
- Regolarità contributiva di cui alDM del 30 gennaio 2015 (DURC). Questo requisito (abbinato al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero) è verificato d’ufficio dall’INPS a far data dal 1° novembre 2021 (la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021). Poiché la verifica INPS riguarda il titolare/professionista richiedente l’esonero, si ritiene che il beneficio spetti nel caso del socio (in regola con la propria contribuzione), quando la società presenta altre irregolarità;
- Per il periodo oggetto di esonero (2021) il richiedente (titolare della posizione aziendale) non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). L’esonero non spetta per i mesi di coincidenza dei periodi di attività autonoma che dà diritto all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato;
- Per il periodo oggetto di esonero (2021) il richiedente (titolare della posizione aziendale) non deve essere titolare di pensione diretta (diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno). Sono incompatibili anche gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà, l’indennizzo per cessazione di attività commerciale, gli assegni vitalizi erogati dagli enti disciolti (Enpas, Istituto Postelegrafonici, Inadel), le rendite facoltative, la c.d. APE sociale. L’esonero è invece compatibile con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali. L’esonero non spetta per i mesi di coincidenza dei periodi di attività autonoma che dà diritto all’esonero con periodi di prestazioni pensionistiche;
- Il richiedente, tenendo conto di tutte le agevolazioni concesse anche in base ad altri provvedimenti, non deve aver superato l’importo individuale degli aiuti concedibili secondo la normativa UE sugli aiuti di Stato (sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19): € 1.800.000 (ridotto ad € 225.000 per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, o ad € 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura). Naturalmente devono essere rispettate tutte le altre condizioni contenute nella normativa in materia di aiuti di Stato, tra cui l’assenza dello stato di crisi al 31 dicembre 2019 (ad eccezione delle imprese che occupano meno di 50 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale annuo di bilancio non superiori a € 10.000.000, per le quali è sufficiente l’assenza di procedure concorsuali per insolvenza, e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione).
Per individuare il reddito occorre verificare i dati esposti in dichiarazione dei redditi. In particolare:
- Per artigiani, commercianti e soggetti in gestione separata INPS si considera il reddito 2019 imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi (presentata nel 2020 per il 2019). Dunque in presenza di più società e/o di coesistenza tra ditta individuale e partecipazioni societarie conta la somma dei relativi redditi conseguiti ed assoggettati a contribuzione.
- Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri occorre individuare in dichiarazione i redditi 2019 riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione (comprese le attività agricole connesse ex art.2135, terzo comma, Cod. Civ.).
LA QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
Riguarda i contributi INPS 2021 (gestione ordinaria o separata), nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, eventualmente riparametrato su base mensile.
In presenza di impresa familiare, l’esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare iscritto all’INPS per la quale il titolare è tenuto al versamento (comunque nel rispetto per ogni unità del massimale individuale di € 3.000, parametrato ai mesi di attività del lavoratore con riferimento alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nel 2021).
L’esonero può essere richiesto ad un solo ente previdenziale, e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Occorre sottrarre al beneficio eventuali ed ulteriori agevolazioni spettanti sulla stessa contribuzione e per lo stesso periodo.
L’esonero riguarda i contributi INPS di competenza 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con le seguenti particolarità:
- Artigiani e commercianti sono esonerati dal versamento dei soli contributi fissi (I, II e III rata della tariffazione 2021). Il beneficio non spetta per la IV rata 2021 (in scadenza 2022) né per la IV rata 2020 (benché scadente nel 2021). E’ chiaro pertanto che artigiani e commercianti non raggiungeranno mai la somma di € 3.000.
- Gli iscritti alla gestione separata (e tutti coloro che non sono tenuti a versare contributi minimali) sono esonerati dal versamento dei contributi complessivi (25,98%, ovvero 24% per chi è già iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie compatibili) calcolati sul reddito prodotto e dichiarato per il 2020 e dovuti a titolo di acconto per il 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
- Gli iscritti alla gestione speciale INPS dei lavoratori autonomi in agricoltura sono esonerati per la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (I, II e III rata). Il beneficio non spetta per la IV rata 2021 (in scadenza 2022), né per la IV rata 2020 (benché scadente nel 2021).
I fondi disponibili ammontano ad € 1.500 milioni. Se le domande presentate comportano un esborso superiore al limite di spesa, l’INPS provvederà a decurtazioni proporzionali (chi ha già fruito dell’esonero dovrà in tal caso integrare il versamento).
Il minor versamento contributivo non comporta riduzioni delle future prestazioni pensionistiche, a condizione che la quota parte non esonerata sia integralmente versata.
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’INPS ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021
Va seguito lo schema predisposto dall’INPS, e la domanda deve essere corredata da autocertificazione del possesso di tutti i requisiti indicati. Ciò comporta l’applicazione di sanzioni anche di natura penale in caso di falso.
La presentazione avviene attraverso i consueti canali telematici, mediante cassetto previdenziale.
Le credenziali di accesso ai servizi sono:
- PIN rilasciato dall’Inps, sia ordinario sia dispositivo (cogliamo l’occasione per ricordare che dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascia nuovi PIN);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Poiché in caso di partecipazione in più studi professionali, o in più società, il requisito deve essere verificato con riferimento allo studio o alla società in cui è esercitata in modo prevalente l’attività, nella domanda va riportato il codice fiscale dello studio o della società in oggetto (attenzione a non confondersi in presenza di soggetti che hanno il codice fiscale diverso dalla partita IVA: va indicato il codice fiscale).
I contribuenti in gestione separata (e comunque coloro che non sono tenuti a versare contributi fissi sul minimale), come sappiamo, sono esonerati dal versamento dei contributi dovuti in (primo e secondo) acconto per il 2021 entro il 31 dicembre 2021. E’ necessario pertanto che nella loro domanda sia riportato il reddito del 2019 e quello del 2020, con la quantificazione della somma da versare per il 2021 (il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello esposto in RR, sezione II, anno di imposta 2020, sezione 11). Non saranno oggetto di esonero eventuali maggiori importi dovuti e non dichiarati all’interno del quadro RR, sezione I o II.
I beneficiari dell’esonero dichiareranno nel quadro RR, sezione I e II, i contributi oggetto di esonero.
In caso di indebito esonero, verranno dall’INPS recuperati i contributi non versati con l’aggravio delle sanzioni civili.
COME SI REALIZZA L’ESONERO (TOTALE O PARZIALE) DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Possiamo ipotizzare varie modalità con cui, concretamente, il contribuente incamera l’esonero contributivo:
1) non versando (con qualche rischio, come vedremo) gli importi calcolati;
2) versando regolarmente alle scadenze (senza riduzioni) e domandando entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso (procedura più laboriosa ma con meno rischi).
In linea teorica, il contribuente che sa di avere diritto all’esonero contributivo (ed ha presentato regolare domanda) può evitare i pagamenti stabiliti alle ordinarie scadenze contributive (fino al 31 dicembre 2021), nei limiti della misura effettivamente spettante.
Questo comportamento però non è immune da rischi.
L’INPS infatti, successivamente alla presentazione della domanda, effettuerà una serie di controlli, dai quali potrebbe emergere che l’esonero non spetta (ovvero spetta in misura differente). Ebbene, in tal caso il richiedente che ha erroneamente fruito dell’esonero sarà chiamato a restituire il dovuto maggiorato di sanzioni.
Diversa (e meno pericolosa) l’ipotesi in cui l’INPS comunica al contribuente che il contributo spettante è inferiore esclusivamente per esaurimento fondi. L’eccedenza dovrà essere restituita (entro 30 giorni) ma senza sanzioni e senza interessi. Una situazione simile si verifica anche in presenza di eventi che modificano (a sfavore del richiedente) l’entità della riduzione (es. cessazione dell’attività successiva al 30 settembre 2021 o concomitanza di lavoro dipendente successiva al 30 settembre 2021, con alterazione dell’importo determinato nella domanda). Naturalmente scatteranno le relative sanzioni se il pagamento non avviene entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS.
Più prudenziale (anche se maggiormente laborioso) è il percorso alternativo: versare regolarmente i contributi alle scadenze stabilite, attendendo l’esito della domanda (che l’INPS provvederà a comunicare).
A quel punto occorre presentare all’INPS (entro il 31 dicembre 2021, a pena di decadenza) la domanda per la compensazione o il rimborso per l’agevolazione effettivamente spettante.