IVA VENDITE A DISTANZA UE – NUOVA SOGLIA UNICA. Dal 1° luglio 2021 nuove regole IVA per operazioni commerciali verso consumatori finali di altri paesi europei

di Sara Scarponi 

D.Lgs. n. 83/2021, in recepimento degli artt. 2 e 3 della Direttiva 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue

Dal 1° luglio 2021, entrerà in vigore il D.Lgs. n.83/2021, che riforma la disciplina delle vendite a distanza intra-Ue. In luogo delle soglie di riferimento attualmente vigenti viene introdotta una soglia unica complessiva, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale tali vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Scopo della disciplina è evitare distorsioni concorrenziali e raggiri volti ad evadere l’iva. 

Le operazioni interessate sono le cessioni B2C (business to consumer), da soggetti passivi IVA (es. commercianti) a consumatori finali; nulla cambia per le operazioni B2B (business to business), tra soggetti passivi IVA (es. da impresa a impresa).

VENDITE A DISTANZA

Per vendite a distanza si intendono le cessioni di beni mobili materiali normalmente effettuate mediante sistemi a distanza, vale a dire su catalogo, per corrispondenza, via internet, o comunque con consegna nel luogo di destinazione a cura del fornitore.

La direttiva 2006/112/Ce definisce le vendite a distanza intracomunitarie come: le “cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione” a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo a destinazione dell’acquirente, a condizione che:

– l’acquirente sia un soggetto IVA (es. impresa, professionista) o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all’IVA ex art. 3 par. 1 della direttiva, o qualsiasi altra persona non IVA (es. persona fisica);

– i beni ceduti non siano mezzi di trasporto nuovi, o beni ceduti previo montaggio o installazione con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto.

La vendita a distanza intra-UE è soggetta alle nuove regole se presenta tre requisiti:

1) Soggettivo: destinatario della cessione è una persona fisica (consumatore finale) residente in Europa.

2) Oggettivo: la conclusione del contratto avviene tramite mezzi di comunicazione a distanza (telefono, e-mail, fax, online).

3) Dinamico: il trasporto presso il domicilio del cliente avviene a cura del cedente o di terzi per suo conto.

SOGLIE EUROPEE IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 2021

La normativa europea per le vendite a distanza (in vigore fino al 30 giugno 2021) prevedeva soglie differenziate in base al paese destinatario delle operazioni di cessione.

Entro ciascuna soglia, l’IVA era assolta nel paese del fornitore.

Le soglie non si cumulavano: il conteggio veniva effettuato per ogni paese autonomamente (senza sommare le operazioni effettuate nei vari paesi europei, come invece avverrà con il nuovo sistema).

In particolare: 

  • soglia di euro 35.000 per Austria, Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Finlandia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia, Ungheria;
  • soglia di euro 100.000 per Olanda, Germania, Lussemburgo;
  • soglia di 280.000 DKK (valuta nazionale) per la Danimarca;
  • soglia di 320.000 SEK (valuta nazionale) per la Svezia;
  • soglia di 160.000 PLN (valuta nazionale) per la Polonia;
  • soglia di 140.000 CZK (valuta nazionale) per la Repubblica Ceca;
  • soglia di 70.000 BGN (valuta nazionale) per la Bulgaria;
  • soglia di 270.000 HRK (valuta nazionale) per la Croazia.

NUOVA SOGLIA

La nuova soglia unica dal 1° luglio è pari a 10.000 euro (al netto di Iva).

Le soglie preesistenti, variabili tra 35.000 e 100.000 euro, e differenziate per paese, sono eliminate.

L’importo di 10.000 si considera annuo e complessivo per tutte le operazioni effettuate nei paesi UE. Se le cessioni sono effettuate in diversi paesi e la sommatoria di queste supera la soglia, occorre applicare l’Iva nel paese di destinazione, anche se le operazioni riferite ad ogni singolo paese europeo non superano i 10.000 euro.

Esempio: un’impresa italiana vende beni per € 4.000 a consumatori privati in Francia, e per € 9.000 a consumatori privati in Germania. Singolarmente (per ciascun paese) le vendite dell’impresa non superano la soglia (€10.000), ma complessivamente sì (€ 13.000).

Secondo la precedente normativa non si sarebbero superati i limiti previsti dalle soglie per paese, e l’IVA sarebbe stata applicata in Italia.

Secondo le nuove regole, il superamento del limite unico di € 10.000 comporta l’obbligo di applicare l’IVA nei paesi di destinazione.

Tra le operazioni da considerare per definire l’ammontare delle cessioni poste in essere, oltre alle vendite a distanza, vanno incluse anche le prestazioni di servizi di Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici (servizi TTE).

Naturalmente entro la soglia di € 10.000 si continua ad applicare l’iva nel paese del soggetto IVA cedente.

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA: CONSEGUENZE

A partire dalla data di superamento della soglia di euro 10.000 si applicherà e verserà l’Iva al paese in cui è stabilito l’acquirente. Per adempiere a questo obbligo occorre identificarsi nel paese in cui sono destinati i beni, nominando un rappresentante fiscale e seguendo le normative fiscali ivi vigenti.

Superare la soglia nel corso dell’anno comporta che le cessioni già eseguite si intendono effettuate nello Stato del venditore, mentre quelle effettuate a partire dalla cessione che ha determinato il superamento del tetto si intendono eseguite nel Paese Ue di destinazione dei beni, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno.

Esempio: un’impresa italiana effettua vendite a distanza a consumatori finali stabiliti in diversi paesi europei come Spagna e Germania. 

Fino al 1° luglio 2021 il totale delle cessioni è pari a euro 7.000.

A settembre l’ammontare delle cessioni totali raggiunge l’importo di 11.000 euro. 

Da settembre, a partire dalla fattura che ha comportato il superamento di euro 10.000, l’impresa italiana dovrà identificarsi nel paese europeo in cui sta effettuando le operazioni e versare l’Iva secondo le regole del paese di destinazione.

UNA POSSIBILITÀ ALTERNATIVA: REGISTRAZIONE AL REGIME “OSS”

I cedenti possono optare per una procedura alternativa: il sistema del “One stop shop” (Oss). Già previsto per prestazioni di servizi di Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici, effettuate nei confronti di privati consumatori, è stato esteso anche alle vendite a distanza. Consente di assolvere l’IVA (e i relativi obblighi) in un solo paese UE mediante il meccanismo dello “sportello unico”.

L’imposta è versata trimestralmente, e poi ripartita tra i vari paesi europei in cui sono effettuate le prestazioni.

Per ragioni di semplificazione in molti casi è consigliabile accedere a questo regime, se si supera, o si prevede di superare, la soglia di euro 10.000, a maggior ragione se le cessioni sono dirette a diversi paesi UE.

MODALITÀ OPERATIVE DEL REGIME OSS

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop” (funzione già disponibile).

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Questo regime si configura come uno sportello unico e semplifica gli obblighi in materia di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE. 

Riassumiamo le semplificazioni:

  • registrazione elettronica ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
  • dichiarazione IVA tramite un unico adempimento elettronico, IVA OSS, ed unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le operazioni;
  • confronto con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua.

La Dichiarazione Iva Oss va inviata trimestralmente all’Agenzia delle Entrate attraverso il Portale Oss entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto le scadenze sono le seguenti: 

  • 30 aprile, per il primo trimestre; 
  • 31 luglio, per il secondo trimestre; 
  • 31 ottobre, per il terzo trimestre;
  • 31 gennaio, per il quarto trimestre.

Nella dichiarazione devono essere riportati i seguenti dati: numero identificativo Iva, periodo di riferimento, valuta utilizzata, operazioni effettuate suddivise per ciascuno Stato membro. 

Gli effetti della registrazione al regime Oss decorrono dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto passivo la effettua. Esempio: se l’iscrizione avviene il 27 febbraio, il regime si applica dal trimestre successivo, quindi dal 1° aprile.

Per coloro che hanno intenzione di applicare il regime dal 1° luglio, si consiglia la tempestiva iscrizione (entro il 30 giugno).

Può capitare che un operatore commerciale non proceda con l’iscrizione prima del trimestre in cui intende avvalersi del regime (esempio: iscrizione effettuata il 2 luglio, mentre si vuole utilizzare il regime nel terzo trimestre). 

È comunque possibile iniziare ad applicare il regime Oss anche prima dell’effettiva registrazione, a condizione che si comunichi allo Stato membro in cui si trova il cliente di avere avviato attività rientranti nel regime in esame – entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima cessione. 

Esempio: un operatore che inizia ad effettuare vendite a distanza Ue “sopra soglia” dal mese di luglio 2021 ha tempo fino al 10 agosto successivo per registrarsi all’OSS con decorrenza dalla data della prima operazione di luglio rientrante nel regime (nel rispetto di tutte le altre condizioni – ivi compresa la comunicazione all’altro Stato membro).

L’operatore commerciale che non rispetti tale termine dovrà registrarsi e dichiarare l’IVA direttamente negli Stati membri di “consumo”.

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