di Vincenzo Pollastrini
Decreto Ministeriale 24 novembre 2020
La norma entra in vigore il 1° gennaio 2021
E’ stato tuttavia annunciato il suo avvio sperimentale già dal prossimo 8 dicembre
Il programma prevede premi in denaro alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici
Non sono ammessi i pagamenti via web
QUALI SONO GLI ACQUIRENTI E GLI ACQUISTI INTERESSATI
I premi in denaro non spettano a tutti coloro che pagano i propri acquisti con carta di credito, né riguardano tutti i tipi di acquisti.
Il beneficio compete infatti soltanto alle persone fisiche (con esclusione dunque di società ed enti) che possiedono tutti i seguenti requisiti:
- Maggiore età
- Residenza nel territorio dello Stato (ciò esclude, per esempio, gli italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE)
- Acquisti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (il professionista o l’imprenditore può dunque aderire, ma soltanto per beni/servizi di consumo e non relativi alla propria attività)
- Utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, di debito, prepagate, bancomat, ecc.)
- Esclusività degli strumenti elettronici utilizzati per acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione (il professionista o l’imprenditore può aderire, ma soltanto se acquista beni/servizi di consumo con carta di credito, o strumento equivalente, destinata esclusivamente all’acquisto di beni di consumo)
- Spese effettuate mediante dispositivi fisici di accettazione (Pos, ecc.). Sono dunque esclusi gli acquisti via web
- Spese presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi
- Rispetto delle procedure di adesione e accreditamento
COME ADERIRE
L’esercente (soggetto che svolge attività di vendita di beni e di prestazione di servizi) che intende aderire, facendo maturare premi ai propri clienti, deve concludere un accordo con un “acquirer convenzionato”, per l’utilizzo di dispositivi fisici di accettazione (Pos, ecc.). Questa procedura è necessaria per consentire il flusso dei dati (transazione, importo, data, identificativo dell’esercente, ecc.) verso la piattaforma gestita da PagoPA S.p.A. Immaginiamo che la maggior parte degli esercenti non debba stipulare nuovi accordi, in quanto, se dotati di Pos, già si avvalgono di dispositivi autorizzati (sarà il soggetto – banca o altro – che gestisce tali dispositivi a dover poi sottoscrivere una convenzione con PagoPA S.p.A. per partecipare al programma). E’ comunque consigliabile consultare il soggetto (banca o altro) che gestisce il dispositivo Pos.
Il consumatore che intende aderire al programma, ottenendo premi in denaro, registra nell’APP IO (o nei sistemi messi a disposizione da soggetti convenzionati):
- Codice fiscale
- Estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per gli acquisti (le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professione, che intendono in qualità di consumatori avvalersi del beneficio, devono fare attenzione a registrare una carta di credito – o strumento equivalente – diversa da quella utilizzata per l’attività imprenditoriale/professionale)
- Autocertificazione (con conseguenze penali in caso di falso) per la maggiore età, la residenza in Italia, l’utilizzo di strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione
Si raccomanda un maggior grado di attenzione ai consumatori che sono anche professionisti/imprenditori. Se registrano una carta destinata ai soli acquisti quali consumatori (dunque per acquisti diversi da quelli relativi all’attività), e poi la utilizzano anche per acquisti relativi all’attività, rischiano sanzioni penali per falsa autocertificazione.
Dal momento che l’adesione è facoltativa, è prevista la possibilità, in qualsiasi momento, di cancellarsi dal programma (sono fatti salvi soltanto i rimborsi già corrisposti).
In estrema sintesi, il sistema cashback incrocia i flussi di dati provenienti dall’esercente (tramite acquirer convenzionato) con i flussi di dati provenienti dal consumatore (tramite APP IO – nell’ambito di questi flussi viene trasmesso anche il codice IBAN per i soggetti che hanno maturato il diritto al rimborso).
I PREMI NELLA FASE SPERIMENTALE
Al momento in cui si scrive manca ancora l’ufficialità, che è però data per imminente (se ne può trarre conferma collegandosi al sito del MEF), dell’avvio del programma cashback in fase sperimentale ed anticipata già dal giorno 8 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Accedono al rimborso esclusivamente i consumatori che abbiano effettuato almeno 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso, che verrà erogato a febbraio 2021, è pari al 10% dell’importo di ogni transazione.
Si tiene conto però solo delle transazioni fino ad un valore massimo di € 150 (per ogni transazione). Le transazioni superiori ad € 150 concorrono fino all’importo di € 150. Esemplificando, una transazione di € 140 fa maturare un premio di € 14; una transazione di € 1.000 fa maturare un premio di € 15 (10% di 150).
In ogni caso il rimborso è determinato su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore ad € 1.500.
I PREMI NELLA FASE DEFINITIVA (per ora fino al 30 giugno 2022)
Vengono erogati per semestri, come segue:
a) 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021
b) 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021
c) 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022
Per ciascuno dei semestri indicati accedono al rimborso soltanto gli aderenti che hanno effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione.
Si tiene conto però solo delle transazioni fino ad un valore massimo di € 150 (per ogni transazione). Le transazioni superiori ad € 150 concorrono fino all’importo di € 150. Esemplificando, una transazione di € 140 fa maturare un premio di € 14; una transazione di € 1.000 fa maturare un premio di € 15 (10% di 150).
In ogni caso il rimborso è determinato su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ciascun periodo-semestre non superiore ad € 1.500.
E’ previsto nella fase definitiva anche un rimborso speciale di € 1.500 ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi (semestri) indicati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. A parità di numero di transazioni effettuate, la priorità in graduatoria viene attribuita all’aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore.
Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni riparte da zero.
I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo-semestre.
RECLAMI
E’ possibile proporli (salve le azioni giudiziarie eventualmente percorribili) entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento, mediante invio di apposito modulo (compilato, sottoscritto e con i necessari allegati), attraverso canale telematico dedicato, alla Consap S.p.A., che decide entro 30 giorni.
SE LE RISORSE STANZIATE NON SONO SUFFICIENTI
I rimborsi sono proporzionalmente ridotti.