CREDITO DI IMPOSTA DEL 60% PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

di Vincenzo Pollastrini

Art.125, D.L. 19 maggio 2020, n.34

Provvedimento Agenzia Entrate 10 luglio 2020

Circolare Agenzia Entrate 10 luglio 2020

Finalmente approvate le regole per la fruizione del credito di imposta

E’ concesso fino ad un importo del credito stesso di € 60.000

L’importo massimo della spesa, che genera un credito del 60%, è dunque pari ad € 100.000

In realtà esistono meccanismi di calcolo che potrebbero ridurre il credito spettante

Beneficiari sono imprese, professionisti, associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore, a prescindere dal tipo di attività esercitata

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione di tributi e contributi, ceduto ad altri soggetti o utilizzato in dichiarazione dei redditi

IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI POSSONO USUFRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il bonus compete ai seguenti soggetti, senza limitazioni con riferimento all’attività esercitata:

  • Imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, che producono reddito di impresa.
  • Società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, residenti in Italia.
  • Enti e trust residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
  • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
  • Persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (es. studi associati).
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono dunque esclusi i percettori di redditi diversi da quelli di impresa o di lavoro autonomo (es. chi effettua prestazioni occasionali).

Nessuna preclusione per soggetti con regimi contabili particolari (forfetari, regimi di vantaggio, agricoli in regime catastale o di impresa).

PER QUALI SPESE SPETTA IL BONUS

Le spese devono essere sostenute per:

LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI NEI QUALI E’ ESERCITATA L’ATTIVITA’ lavorativa e istituzionale, o per la SANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI utilizzati nell’ambito di tali attività. 

Attenzione, la nozione di sanificazione richiede un’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus. 

Occorre dunque apposita certificazione redatta da operatori professionisti, nel rispetto dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Gli ambienti possono essere quelli concretamente destinati all’attività lavorativa, ma anche quelli istituzionali (es. sala d’attesa, riunioni o di rappresentanza).

Il più delle volte le spese verranno sostenute mediante acquisto presso terzi di beni o servizi.

Sono ammesse tuttavia anche le spese sostenute in economia, mediante propri dipendenti o collaboratori. Tale strada tuttavia per molti risulterà impraticabile, in quanto occorre dimostrare l’acquisizione di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, oltre al rispetto dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Nel caso, assume importanza determinante la documentazione interna, anche per il calcolo dell’ammontare di spesa agevolabile. 

Si pensi al costo del lavoro del soggetto impegnato in tale attività, ovvero al costo orario, che, moltiplicato per le ore effettivamente impiegate nella sanificazione, esprime una parte della spesa sostenuta, da sommare a quella relativa ai prodotti disinfettanti acquistati

E’ chiaro che i fogli di lavoro interni all’azienda dovranno essere correttamente e fedelmente predisposti. 

In caso di verifica, verrà effettuata una valutazione di congruità di tali costi, in relazione ad un ipotetico acquisto presso soggetti esterni (valore di mercato).

Le spese in oggetto possono riguardare la sanificazione di strumenti nuovi o già in uso.

Nessuna preclusione per le spese di questa tipologia (così come per l’acquisto di dispositivi di protezione) che sarebbero state comunque sostenute, anche senza Covid

Si pensi ad uno studio odontoiatrico, che sosteneva spese del genere anche in precedenza: il credito di imposta spetta comunque, purché, come vedremo, si tratti di spese sostenute nel 2020.

Allo stesso modo, la sanificazione delle attrezzature può riguardare beni già utilizzati ante Covid19 per adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro. Il credito di imposta spetta comunque, ferma restando la necessaria inerenza rispetto all’attività esercitata.

Sono ammesse anche le spese per:

L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI ALTRI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI, dunque:

  • Dispositivi di protezione individuale, come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea.
  • Prodotti detergenti e disinfettanti.
  • Altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le spese di installazione.
  • Dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione. 

La necessità di conformarsi ai requisiti europei impone di conservare la documentazione che attesti tale conformità, altrimenti il credito di imposta può essere revocato, con applicazione di sanzioni ed interessi, e recupero del credito indebitamente fruito.

E’ possibile che gli articoli di abbigliamento protettivo si prestino a molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione (si pensi ai guanti in lattice, a visiere ed occhiali protettivi, alle tute di protezione, ecc.). L’agevolazione spetta comunque, sempre che si tratti di spese 2020, conformi ai requisiti europei di sicurezza. 

LIMITI DI IMPORTO MODIFICABILI IN FUNZIONE DEI FONDI DISPONIBILI

Il credito di imposta corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili, sostenute nel 2020, per un massimo (di credito) di € 60.000.

Ne consegue che l’importo massimo di spesa agevolabile ammonta ad € 100.000, cui corrisponde un credito di imposta di €60.000.

Il calcolo va effettuato al netto dell’IVA. E’ possibile includere l’IVA soltanto se indetraibile.

Stesso discorso per gli oneri accessori, che possono essere ricompresi soltanto se capitalizzabili in base alle norme fiscali.

Il credito spetta nella misura piena (60% delle spese con un massimo di credito pari ad €60.000) soltanto se le richieste pervenute rientrano nei limiti di spesa. In caso contrario, il credito inizialmente calcolato viene decurtato in funzione delle domande pervenute. 

Se ad esempio i fondi stanziati ammontano al 30% del totale richiesto da tutti i contribuenti, il credito di imposta inizialmente calcolato (che è già decurtato, in quanto corrisponde al 60% della spesa) viene ridotto del 70%.

Per conoscere l’ammontare spettante occorre attendere un ulteriore decreto applicativo del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

LIMITI TEMPORALI

Deve trattarsi di spese sostenute nel 2020, dunque anche prima del 10 luglio (data di attuazione della norma) o anche prima del 19 maggio (data della norma iniziale), purché, ribadiamo, nel 2020.

Per comprendere quando una spesa si considera sostenuta in un determinato periodo, occorre applicare le norme fiscali, differenziate per tipologia di contribuente.

Di norma, queste sono le casistiche più ricorrenti.

Criterio di cassa (professionisti, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata di cassa, forfetari): conta la data del pagamento, a prescindere dalla data di avvio o di conclusione degli interventi o degli investimenti. Un intervento realizzato a giugno 2020, ma pagato in parte a giugno 2020, in parte a gennaio 2021, è agevolato solo per gli importi pagati a giugno 2020. 

Criterio di registrazione (contribuenti semplificati che vi hanno optato): la data del pagamento convenzionalmente viene individuata nella registrazione del documento contabile.

Criterio di competenza economica (imprese individuali, società, enti commerciali, enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria): non conta la data del pagamento o di avvio degli interventi, ma la competenza economica degli interventi stessi. Es. acconti effettivamente pagati nel 2020 per interventi di competenza 2021 non potranno essere ammessi. 

Nessun credito matura tuttavia se non si possiede il documento certificativo

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Come sempre, la compensazione (con tributi e contributi) avviene mediante modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La compensazione può essere adottata soltanto dopo il sostenimento delle spese agevolabili.

La compensazione può avvenire solo a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un altro decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Ciò per consentire il calcolo dell’ulteriore decurtazione (rispetto a quella di legge che fissa il credito  al 60% della spesa) in funzione dei fondi disponibili.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi di imposta successivi, ma non chiesto a rimborso.

Non si applica il tetto massimo (di norma € 700.000, ampliato a € 1.000.000 per il 2020) previsto dalle disposizioni vigenti per il cumulo di tutte le compensazioni annue, né il tetto massimo (€ 250.000) dei crediti riportabili nel quadro RU delle dichiarazioni fiscali.

Il credito di imposta dovrà tuttavia essere riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale a spesa si considera sostenuta, distinguendo la quota compensata in F24, la quota ceduta e la quota utilizzata in dichiarazione.

L’UTILIZZO IN DICHIARAZIONE

Il credito di imposta, in alternativa, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa (comunque deve trattarsi del 2020).

Il contribuente potrà in tal caso utilizzare il credito di imposta per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi, dovute per il periodo di riferimento di sostenimento delle spese agevolate.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi di imposta successivi, ma non chiesto a rimborso.

Occorre come sempre l’indicazione nel quadro RU, nei termini in precedenza esposti. 

LA CESSIONE DEL CREDITO

Rappresenta un’alternativa, in tutto o in parte, rispetto alla compensazione o all’utilizzo in dichiarazione.

La cessione, se scelta, deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Può riguardare anche soltanto una parte del credito, ed essere rivolta ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, che a loro volta tuttavia potranno cedere il credito soltanto entro un determinato termine.

Anche la cessione del credito, così come il suo utilizzo in compensazione, può avvenire soltanto dopo il sostenimento effettivo della spesa.

Il cessionario del credito può scegliere se utilizzare il credito in compensazione, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

La quota di credito, non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle Entrate, non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere chiesta a rimborso. In questi casi il bonus inutilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione, ma solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

A DIFFERENZA DI ALTRI CREDITI DI IMPOSTA, QUESTO BONUS NON E’ TASSABILE

L’esenzione, previa evidenza contabile, riguarda sia le imposte sui redditi che l’IRAP.

L’esenzione non impatta a sfavore del contribuente sui componenti negativi di reddito che solitamente sono soggetti a decurtazione in presenza di agevolazioni (interessi passivi e spese generali).

LA PROCEDURA PER OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello di Comunicazione delle spese, con le relative istruzioni

L’invio deve avvenire dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020

L’invio avviene esclusivamente mediante i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ivi compreso lo specifico servizio web), direttamente dal contribuente, o mediante un intermediario abilitato (es. dottore commercialista).

E’ possibile trasmettere una Comunicazione che sostituisce integralmente quella precedente, così come una rinuncia integrale. Tai rettifiche si ritiene però che non siano possibili se il credito è stato ceduto.

Questa procedura va sempre adottata, sia se si intende utilizzare il credito in compensazione, sia se ne è previsto l’utilizzo in dichiarazione o per cessione a terzi.

LA PROCEDURA AGGIUNTIVA PER CEDERE IL CREDITO DI IMPOSTA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

Il cedente deve comunicare l’avvenuta cessione, mediante le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il giorno 11 settembre 2020.

Ricordiamo che, a monte, deve essere stata trasmessa la Comunicazione, nei termini indicati nel relativo paragrafo.

A sua volta, mediante le funzionalità rese disponibili nel’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito.

Dopo questo passaggio, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stata comunicata la cessione.

In alterativa,il cessionario può utilizzarlo in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Una ulteriore cessione da parte del cessionario (innescando una procedura analoga a quella descritta tra secondo cedente e secondo cessionario) è consentita soltanto entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

La responsabilità del cessionario è limitata all’utilizzo dei crediti di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Per quanto concerne invece presupposti, condizioni, corretta determinazione ed esatto utilizzo, la responsabilità riguarda il cedente.

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Anzio, 11 luglio 2020 

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