di Vincenzo Pollastrini
Art.176, D.L. 19 maggio 2020, n.34, decreto rilancio
Il “tax credit vacanze” varia tra € 150 ed € 500, a seconda dei componenti del nucleo familiare
Può essere speso in Italia per servizi resi da imprese turistico ricettive, agriturismo, bed & breakfast
L’80% del bonus viene scontato dal prezzo, il 20% viene recuperato come detrazione fiscale
E’ concesso soltanto ai nuclei familiari con ISEE non superiore a €40.000
Può essere utilizzato tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020
Si attendono i consueti provvedimenti applicativi
IMPRESE TURISTICO RICETTIVE, AGRITURISMO, BED & BREAKFAST
Il bonus è spendibile soltanto per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale, da parte di:
- Imprese turistico ricettive (alberghi, residence turistici, campeggi, villaggi turistici, ecc.).
- Agriturismo.
- Bed & breakfast.
Le strutture devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
E’ importante dunque rivolgersi a strutture idonee sotto questo profilo, pena la decadenza dai benefici.
Occorre inoltre prestare molta attenzione anche alle modalità di prenotazione e pagamento.
Non è infatti ammesso il pagamento mediante l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
A CHI E’ CONCESSO
Non riguarda tutti i nuclei familiari, ma soltanto quelli con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art.9, DPCM n.159/2013, non superiore ad € 40.000.
La definizione di nucleo familiare potrebbe essere desunta dallo stesso DPCM n.159/2013 (art.3), il quale include i soggetti componenti la famiglia anagrafica, con una serie di precisazioni e correttivi diretti per lo più ad evitare abusi (dal momento che l’ISEE viene calcolato per nucleo, allo scopo di concedere sussidi o benefici).
Secondo quest’ottica, per citare soltanto uno dei tanti correttivi, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
Sul punto occorre comunque attendere il provvedimento applicativo.
Sono ammesse anche la famiglie composte da una sola persona.
Si consiglia di richiedere preventivamente, alla struttura ove si intende trascorrere le proprie vacanze, se aderirà all’iniziativa.
A QUANTO AMMONTA
L’importo è variabile tra € 150 ed € 500, a seconda di come è composto il nucleo familiare.
- € 150, misura massima per single.
- € 300, misura massima per nuclei familiari composti da due persone.
- € 500, misura massima per nuclei familiari di tre o più persone.
Si immagini un nucleo familiare di tre persone, che spende € 400 presso un albergo in Italia. Il bonus ammonta ad € 400. Se la spesa è pari ad € 600, il bonus è pari ad € 500 (misura massima).
Per come è scritta la norma, non è rilevante il numero di componenti il nucleo familiare che in concreto usufruisce dalla struttura turistico ricettiva.
Tornando all’esempio precedente, il bonus rimane identico (e non si riduce) anche se la vacanza riguarda una sola persona del nucleo di tre persone.
COME VIENE UTILIZZATO
L’80% del bonus, d’intesa con il fornitore del servizio turistico ricettivo, è uno sconto sul prezzo.
Il restante 20% del bonus viene recuperato come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da presentare l’anno successivo.
Esempio.
Accertato che la spesa del nucleo x è pari ad € 2000, ed il bonus spettante è pari ad € 500 (nucleo familiare di tre persone), la struttura si fa pagare € 1600 (2000 – l’ottanta per cento del bonus di 500, dunque 2000 – 400). I residui € 100 di bonus verranno detratti fiscalmente dall’imposta lorda in dichiarazione (il prossimo anno), da parte del consumatore.
Si profila dunque la seguente situazione:
- Single: al massimo €120 di sconto ed € 30 di detrazione fiscale.
- Nuclei familiari composti da due persone: al massimo € 240 di sconto ed € 60 di detrazione fiscale.
- Nuclei familiari di tre o più persone: al massimo € 400 di sconto ed € 100 di detrazione fiscale.
L’utilizzo può avvenire da parte di un solo familiare.
Pertanto non è possibile reiterare lo sconto all’interno dello stesso nucleo familiare (es. non è consentito un bonus a luglio da parte di un contribuente, un altro bonus da parte di altro componente del nucleo familiare a dicembre).
Inoltre non sembra che la detrazione sia ripartibile. Una eventuale detrazione di € 100, da parte di un contribuente che deve pagare imposte per (poniamo) € 80, non può essere trasferita per il residuo (€ 20) al coniuge.
La spesa deve avvenire in una sola soluzione, per servizi resi da una singola struttura.
Dunque non è possibile dividere il bonus, per esempio, tra un albergo il giorno x, ed un agriturismo il giorno successivo.
PER QUALI PERIODI E’ CONCESSO
Il bonus è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ma bisogna tenere conto dei limiti degli importi stanziati.
Dal momento in cui tutti i fondi verranno esauriti ad una certa data, anche anteriore al 31 dicembre, il bonus non potrà più essere utilizzato.
Sono previsti 1.677,2 milioni di euro per il 2020, 733,8 milioni di euro per il 2021.
L’esistenza di una parte di stanziamento fondi per il 2021 non deve fuorviare.
Ciò è dovuto al particolare meccanismo applicativo, che inevitabilmente comporterà oneri per lo Stato anche nel 2021. Si pensi alla parte corrispondente alla detrazione fiscale, che verrà inserita nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2021 per il 2020, o alla parte che lo Stato rimborserà alle strutture ricettive come credito di imposta.
QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE
Il consumatore deve farsi rilasciare fattura elettronica o documento commerciale (quello che viene stampato, in luogo del vecchio scontrino, dai registratori telematici), nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus.
Se questa condizione viene disattesa, il beneficio non può essere concesso.
Nei rari casi di fornitori in regime forfetario, dovrà essere chiarito se la fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. La norma per il momento sembra escluderlo.
COME VIENE RIMBORSATO IL FORNITORE DEI SERVIZI
La struttura (albergo o altro) anticipa l’80% del bonus, che rappresenta infatti uno sconto sul prezzo al proprio cliente.
Tale somma viene recuperata poi dal fornitore mediante compensazione con imposte e contributi, senza i limiti massimi di importo previsti dalle disposizioni vigenti.
Il credito di imposta può essere ceduto ad altri, ad esempio in caso di incapienza, ovvero di assenza a breve termine di imposte con cui poterlo compensare.
Il fornitore del servizio turistico ricettivo può dunque cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni o servizi, ad altri soggetti, a istituti di credito o intermediari finanziari (a loro volta questi soggetti potranno cederlo, in tutto o in parte, o utilizzarlo allo stesso modo in compensazione).
E’ chiaro però che, in caso di cessione del credito fiscale, la struttura ricettiva subirà una decurtazione, in quanto il cessionario vorrà presumibilmente lucrare sull’operazione.
VIOLAZIONI E CONSEGUENZE
Occorre porre estrema attenzione ai requisiti previsti dalla norma.
Si pensi al limite di ISEE, al requisito temporale, alla necessità di spendere in unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura; o all’obbligo di documentare la spesa con fattura elettronica, o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale di chi intende utilizzare il credito; o ancora, al pagamento che non può avvenire tramite portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
La mancanza di una sola condizione comporta la decadenza del bonus, anche se erroneamente concesso dal fornitore del servizio.
L’Agenzia delle Entrate provvederà a recuperare l’indebito con le consuete maggiorazioni di sanzioni e interessi.
Il fornitore dei servizi e i cessionari del credito rispondono soltanto per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in misura eccedente lo sconto applicato. Si pensi ad uno sconto di € 200, portato a compensazione per € 300. Anche in tal caso, oltre al recupero della differenza, l’Agenzia delle Entrate applica sanzioni e interessi.
Tuttavia i profili sanzionatori dovranno essere chiariti, così come le modalità di verifica da parte del fornitore (ad esempio sul nucleo familiare o sull’ISEE).
E’ difficile infatti immaginare che, nei casi di dolo e di concorso del fornitore con il proprio cliente, l’Agenzia delle Entrate rinunci alle azioni repressive ordinariamente consentite dalle disposizioni vigenti.
SI ATTENDONO I PROVVEDIMENTI APPLICATIVI
Ad oggi ancora non è stato approvato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (sentito l’INPS e l’Autorità garante per la privacy), necessario per stabilire le modalità applicative.
CRITICITA’
A parte ogni considerazione sulla dispersione dei fondi disponibili in molteplici bonus, di dubbia utilità per l’economia nazionale, il meccanismo scelto lascia molto a desiderare.
La limitazione ai nuclei familiari con ISEE entro 40.000 euro finirà per escludere proprio chi, mediamente, spende cifre maggiori per le proprie vacanze.
Tale scelta è corretta se si intende sostenere le famiglie meno agiate.
Può rivelarsi dannosa se si intendeva agevolare il turismo in genere, alimentando anche l’indotto.
Ci permettiamo poi di osservare la macroscopica contraddizione di chi predica (giustamente) giorno e notte contro l’evasione fiscale, che ammonterebbe a cifre spaventose, e poi continua a concedere benefici soltanto al di sotto di un determinato livello di ISEE.
Delle due l’una: o le cifre stimate sull’evasione fiscale non sono attendibili (e allora bene concedere agevolazioni ai bassi redditi), o (se lo sono) questo tipo di bonus andrà a vantaggio di molti evasori fiscali, con falso ISEE.
E’ immaginabile lo sconcerto di chi, non “ricco”, oltre a pagare regolarmente imposte e contributi a livelli di esproprio (pressione fiscale e contributiva totale intorno al 65%), si vede sistematicamente escluso da ogni tipo di incentivo.
Sotto il profilo operativo, il fornitore rilascia un documento cartaceo che tuttavia non è l’originale. Questo verrà trasmesso telematicamente, tramite SdI (sistema di interscambio) all’Agenzia delle Entrate, che destinerà al consumatore un’area riservata sul proprio sito web da cui poter scaricare (in assenza di PEC o codice destinatario) la fattura elettronica.
E’ opportuno che venga ufficialmente confermata la validità della copia cartacea rilasciata dal fornitore, per evitare ulteriori complicazioni al consumatore
Attendiamo il provvedimento applicativo, ma come al solito la burocrazia (calcolo ISEE, definizioni cervellotiche di nucleo familiare, meccanismi di controllo, cessione del credito, piattaforme digitali, ecc.) darà il suo bel da fare ad operatori e consumatori.
L’aspetto più grave dell’intera vicenda è il trattamento riservato alle strutture turistico ricettive meno solide. Queste, se aderiranno, dovranno concedere sconti dell’80 per cento del bonus (entro i limiti massimi indicati), privandosi di liquidità in un momento drammatico (se non aderiranno, perderanno in competitività).
Il recupero rapido tramite credito di imposta in molti casi si rivelerà illusorio: esiste infatti un credito di imposta, soltanto se esistono imposte da pagare, e non è detto che gli operatori del settore, per effetto della grave crisi che li ha colpiti, abbiano già a luglio e agosto (o anche oltre) imposte da pagare (con cui compensare il credito fiscale).
La cessione del credito fiscale ad altri, come alternativa, comporterà dispersione di tempi, oneri burocratici, e decurtazioni sui corrispettivi (altrimenti ci chiediamo chi, e per quale motivo, è disposto a comprare un credito di imposta).
E’ chiaro che un incentivo al turismo interno non può che far bene al settore.
Resta il forte dubbio che gli operatori turistici più deboli possano effettivamente trarre beneficio da un mancato incasso (sconto al cliente beneficiario del bonus), ristorato da un credito di imposta di incerta utilizzabilità immediata.
Anzio, 31 maggio 2020