VERSAMENTI SOSPESI. Iva, ritenute, contributi

di Vincenzo Pollastrini

Art.131, decreto rilancio

Il Decreto Liquidità aveva disposto sospensioni differenziate per soggetti, tributi, contributi e scadenze

I precedenti rinvii stabilivano per lo più il 31 maggio o il 30 giugno (a seconda dei casi) come data ultima, con possibilità di rateizzazione

Il termine tuttavia si è rivelato troppo ravvicinato, aziende e professionisti si troverebbero a fronteggiare pagamenti immediati e insostenibili

Il nuovo decreto sposta la scadenza dei versamenti, già differiti, al 16 settembre 2020

Nessuna sospensione è invece stata disposta per le imposte annuali (Irpef e relative addizionali, Ires, ecc.), ordinariamente prevista per giugno (saldi e primo acconto, con possibilità di rateizzazione)

Tra le imposte annuali, sfugge al versamento di giugno soltanto l’IRAP, tranne rare eccezioni (si veda il nostro precedente lavoro, IRAP non dovuto il saldo 2019 e il primo acconto 2020

Un discorso a parte meritano i versamenti conseguenti a cartelle, accertamenti, rottamazioni, ecc., per le quali pubblicheremo un apposito articolo

ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI GIA’ SOSPESI

A seconda dei casi, e con differenze tra settori e varie tipologie di contribuenti (si rinvia al nostro precedente lavoro, Imposte di aprile e maggio sospese. Non tutte, non per tutti), la sospensione riguardava i versamenti in autoliquidazione (non pertanto i versamenti relativi ad accertamenti, cartelle e simili, per i quali verrà pubblicato un articolo a parte) per i mesi di aprile e/o maggio.

Nello specifico:

  • Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Irpef, addizionale regionale e comunale).
  • IVA (con eccezioni).
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

La nuova scadenza, per le somme già legittimamente differite, è fissata al 16 settembre 2020.

In alternativa, è possibile versare fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata fissato al 16 settembre 2020.

Alcuni soggetti (tra cui società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche), avevano ottenuto sospensioni di versamenti fino al 31 maggio. Il raggio di azione di tale sospensione (Imposte di aprile e maggio sospese. Non tutte, non per tutti) viene esteso sino al 30 giugno 2020, e le nuove scadenze sono identiche a quelle sopra indicate (16 settembre 2020, con le descritte possibilità di rateizzazione).

Non è possibile ottenere a rimborso versamenti già eventualmente anticipati.

PROROGA ANCHE PER PROFESSIONISTI, MEDIATORI, AGENTI

In un nostro precedente articolo, cui si rinvia per dettagli (Professionisti, mediatori, agenti), ci eravamo occupati di alcune categorie di lavoratori autonomi soggetti a ritenuta.

In particolare, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, è prevista la possibilità di incassare l’importo lordo per i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, rinviando nel contempo il versamento della ritenuta.

Il professionista interessato avrebbe dovuto provvedere in proprio al versamento della ritenuta entro il 31 luglio 2020 (o ratealmente a decorrere dalla stessa data).

Il termine del 31 luglio viene differito al 16 settembre 2020.

In alternativa, è possibile versare in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. 

CRITICITA’

Già si è detto delle criticità che un simile impianto normativo comporta.

Ci limitiamo a segnalare:

  • Proroghe a singhiozzo, proroghe delle proroghe, senza mai certezze e tempi lunghi su cui poter riporre un minimo di affidamento o di tranquillità.
  • Proroghe dell’ultimo minuto, come quella dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti, giunta sul filo di lana.
  • Eccezioni per parametri di calcolo, contribuenti e settori, addirittura tra imposte differenti, con alti rischi di errore.
  • Presenza di imposte non sospese nel periodo di sospensione. Pensiamo ad esempio alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sui dividendi.
  • Nessuno spostamento (salvo IRAP per quasi tutti i contribuenti) per le imposte di giugno.

Un consiglio, in conclusione.

La complicazione è tale che il fai da te è assolutamente sconsigliato, ora più che mai.

L’esortazione è sempre quella di rivolgersi allo Studio per una verifica delle proprie scadenze.

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Anzio, 18 maggio 2020 

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