di Vincenzo Pollastrini
Art.89, decreto rilancio
La prima indennità, pari a 600 euro, era stata riconosciuta con riferimento al mese di marzo
Il nuovo decreto prevede una seconda indennità, sempre pari a 600 euro, per il mese di aprile
Una terza indennità è prevista per il mese di maggio, pari a 1000 euro, ma in presenza di cali di fatturato da verificare (per i professionisti) o di cessata attività (per i collaboratori)
Chi è ammesso a queste indennità non può accedere ai contributi a fondo perduto parametrati ai cali di fatturato
PROFESSIONISTI E LAVORATORI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Si tratta dei:
- liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS.
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS.
Sono esclusi, pur se appartenenti alle categorie indicate:
- Titolari di pensione.
- Soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. casse professionali, o iscritti alla gestione INPS artigiani, commercianti, agricoli).
I professionisti iscritti alle casse professionali di appartenenza, come avvocati, notai, commercialisti, medici, biologi, psicologi, ingegneri, architetti, geometri, ecc., esclusi da questa indennità, potranno verificare la sussistenza del diritto alle altre indennità (per le quali, rinviamo alle nostre specifiche informative).
Allo stesso modo, gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori agricoli iscritti alle relative gestioni Inps, esclusi da questa indennità, potranno verificare la sussistenza del diritto alle altre indennità (per le quali, rinviamo alle nostre specifiche informative).
INDENNITA’ DI MARZO (600 EURO)
E’ stata erogata a seguito di presentazione della domanda all’INPS (anche se ad oggi non tutti gli aventi diritto hanno percepito l’indennità).
E’ possibile che alcuni contribuenti non abbiano ancora richiesto l’indennità di marzo. In tal caso, per la presentazione della domanda c’è tempo fino ai 15 giorni successivi dalla data di entrata in vigore del decreto.
INDENNITA’ DI APRILE (600 EURO)
Verrà erogata a chi ha già percepito l’indennità per il mese di marzo.
Per come è scritta la norma, salvo auspicabili chiarimenti, la domanda deve comunque essere presentata.
E’ chiaro che professionisti e collaboratori che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo dovranno in ogni caso presentare al più presto domanda all’INPS (a maggior ragione qualora per aprile si disponesse l’esenzione dalla domanda per chi ha già ricevuto l’indennità di marzo).
Si consiglia la massima tempestività in quanto la norma prevede espressamente che al superamento del limite di spesa non verranno adottati altri provvedimenti concessori.
INDENNITA’ DI MAGGIO (1000 EURO) PER I SOLI PROFESSIONISTI
Parliamo sempre dei liberi professionisti titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (come ad esempio le casse professionali di appartenenza).
Questi professionisti possono richiedere l’indennità anche per il mese di maggio, nella misura di € 1000.
A differenza delle precedenti indennità però (spettanti a prescindere dal fatturato o dal reddito), per l’indennità di maggio devono dimostrare un rilevante calo di reddito, nei termini che seguono:
- Il reddito del secondo bimestre 2020 deve essere calato di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
- Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Nella domanda da presentare all’INPS i requisiti devono essere autocertificati.
Ciò comporta l’applicazione di sanzioni penali, oltre a quelle amministrative, in caso di falso.
L’INPS e l’Agenzia delle Entrate coopereranno per la verifica sui professionisti che hanno presentato autocertificazioni.
INDENNITA’ DI MAGGIO PER I SOLI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CHE HANNO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO
Parliamo sempre dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per loro, l’indennità di maggio (1000 euro) spetta soltanto se il rapporto di lavoro è cessato alla data di entrata in vigore del decreto.
LE INDENNITA’ NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
Non sono pertanto tassabili ai fini IRPEF.
Resta da confermare l’esenzione anche ai fini IRAP, per i soggetti titolari di partita IVA, anche se molti professionisti, privi di autonoma organizzazione, comunque non sono soggetti ad IRAP.
INDENNITA’ E REDDITO DI CITTADINANZA – COORDINAMENTO
E’ possibile che i contribuenti che hanno diritto a questa indennità appartengano a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.
In tal caso:
- Se il reddito di cittadinanza è inferiore a 600 euro (1000 euro per maggio), questo verrà integrato fino a tale cifra (e naturalmente non verrà erogata l’indennità di 600 euro – 1000 euro per maggio).
- Se il reddito di cittadinanza è uguale o superiore a 600 euro (1000 euro per maggio), nessuna indennità aggiuntiva o integrazione verrà erogata.
INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE INDENNITA’
La norma prevede una serie di incompatibilità con le altre indennità istituite per fronteggiare l’emergenza economica.
Tuttavia è ora consentito il cumulo con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n.222/1984.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN CASI RESIDUALI
Altre categorie, come artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, non riceveranno indennità aggiuntive per il mese di maggio (salvo correzioni al decreto).
Tuttavia potranno accedere ai contributi a fondo perduto che spettano alle imprese e ai professionisti (con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro) che hanno subito riduzioni di fatturato di oltre 1/3 tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020, da richiedere all’Agenzia delle Entrate (per maggiori dettagli, si veda la nostra precedente informativa, Contributi a fondo perduto – non per tutti i contribuenti danneggiati).
I professionisti in gestione separata invece, percependo l’indennità di marzo-aprile, e (con i cali di reddito di almeno 1/3 nel secondo bimestre) quella di maggio, sono esclusi dai contributi a fondo perduto.
In realtà, in alcuni casi, anche i professionisti in gestione separata potranno accedere ai contributi a fondo perduto.
Ipotizziamo un professionista titolare di pensione, o comunque non iscritto alla gestione separata INPS né a casse professionali. In queste condizioni l’indennità di marzo, aprile e maggio non spetta.
E’ allora possibile verificare se sussistono le condizioni per accedere ai contributi a fondo perduto in presenza di determinati cali di fatturato (per maggiori dettagli, si veda la nostra precedente informativa, Contributi a fondo perduto – non per tutti i contribuenti danneggiati).
Anzio, 15 maggio 2020