NUOVA INDENNITA’ INPS 600 EURO Commercianti, artigiani, imprenditori agricoli

di Vincenzo Pollastrini

Art.89, decreto rilancio

La prima indennità, pari a 600 euro, era stata riconosciuta con riferimento al mese di marzo

Il nuovo decreto prevede una seconda indennità, sempre pari a 600 euro, per il mese di aprile

Al momento, alle categorie indicate nessuna indennità è stata riconosciuta per i mesi successivi

Tuttavia è possibile verificare le condizioni di ammissibilità ai contributi a fondo perduto

COMMERCIANTI, ARTIGIANI E IMPRENDITORI AGRICOLI

Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria) presso l’INPS. 

Rientrano sia i titolari di partita IVA individuale, che i soci di società, sempre che siano regolarmente iscritti all’INPS, dunque, in sintesi:

  • Commercianti.
  • Artigiani.
  • Imprenditori nel settore dei servizi (che sono iscritti all’INPS presso la gestione commercianti).
  • Imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

Sono esclusi, pur se appartenenti alle categorie indicate:

  • Titolari di pensione.
  • Soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. casse professionali). Viceversa, l’iscrizione alla gestione separata INPS non impedisce di fruire del beneficio.

INDENNITA’ DI MARZO (600 EURO)

E’ stata erogata a seguito di presentazione della domanda all’INPS (anche se ad oggi non tutti gli aventi diritto hanno percepito l’indennità).

E’ possibile che alcuni contribuenti non abbiano ancora richiesto l’indennità di marzo. In tal caso, per la presentazione della domanda c’è tempo fino ai 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

INDENNITA’ DI APRILE (600 EURO)

Verrà erogata a chi ha già percepito l’indennità per il mese di marzo.

Per come è scritta la norma, salvo auspicabili chiarimenti, la domanda deve comunque essere presentata.

E’ chiaro che soci e imprenditori che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo dovranno in ogni caso presentare al più presto domanda all’INPS (a maggior ragione qualora per aprile si disponesse l’esenzione dalla domanda per chi ha già ricevuto l’indennità di marzo). 

Si consiglia la massima tempestività in quanto la norma prevede espressamente che al superamento del limite di spesa non verranno adottati altri provvedimenti concessori. 

LE INDENNITA’ NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Non sono pertanto tassabili ai fini IRPEF.

Resta da confermare l’esenzione anche ai fini IRAP, per i soggetti titolari di partita IVA (nessun problema per i soci, comunque non soggetti autonomamente ad IRAP).

INDENNITA’ E REDDITO DI CITTADINANZA – COORDINAMENTO

E’ possibile che i lavoratori che hanno diritto a questa indennità appartengano a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. 

In tal caso:

  • Se il reddito di cittadinanza è inferiore a 600 euro, questo verrà integrato fino a tale cifra (e naturalmente non verrà erogata l’indennità di 600 euro).
  • Se il reddito di cittadinanza è uguale o superiore a 600 euro, nessuna indennità aggiuntiva o integrazione verrà erogata.

INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE INDENNITA’

La norma prevede una serie di incompatibilità con le altre indennità istituite per fronteggiare l’emergenza economica.

Tuttavia è ora consentito il cumulo con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n.222/1984.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

A differenza di altre categorie, per il mese di maggio artigiani, commercianti, imprenditori agricoli non riceveranno indennità aggiuntive (salvo correzioni al decreto).

Tuttavia possono accedere ai contributi a fondo perduto che spettano alle imprese (con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro) che hanno subito riduzioni di fatturato di oltre 1/3 tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020, da richiedere all’Agenzia delle Entrate (per maggiori dettagli, si veda la nostra precedente informativa, Contributi a fondo perduto – non per tutti i contribuenti danneggiati). 

Rimane aperta una questione: i contributi a fondo perduto riguardano i soli titolari di partita IVA, ciò che, in assenza di opportune correzioni al decreto, lascerebbe fuori i soci di società. Ovviamente potranno richiederli, in presenza di tutte le condizioni, le società stesse. 

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Anzio, 15 maggio 2020 

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