di Vincenzo Pollastrini
Art.27, decreto rilancio
Non occorre dimostrare cali di fatturato o altro, la misura spetta a tutti, tranne rare eccezioni
Sono esclusi dal beneficio (devono quindi versare regolarmente) soltanto imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel 2019 (periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per gli infrannuali)
Sono esclusi dal beneficio (devono quindi versare regolarmente), pur se al di sotto della soglia sopra indicata, anche intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (holding), di cui all’art.162-bis del TUIR, imprese di assicurazione (di cui all’art.7, D.Lgs. n.446/97) amministrazioni pubbliche (di cui all’art.10-bis, D.Lgs. n.446/97)
Per i motivi che spieghiamo di seguito, il beneficio in molti casi si risolverà in risparmi molto più bassi rispetto alle aspettative
AZZERAMENTO DEL SALDO IRAP 2019
Si tratta di un vantaggio che, al di là delle apparenze, potrebbe risultare meno consistente del previsto.
L’azzeramento del saldo 2019 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, per gli infrannuali) è definitivo, quindi non si tratta, come in altri casi, di un semplice differimento.
Tuttavia, se il saldo non è dovuto, il contribuente non riceverà nessun beneficio.
Pensiamo a coloro che hanno visto ridurre la base imponibile IRAP dal 2018 al 2019. In queste ipotesi, i versamenti degli acconti effettuati per il 2019 (calcolati e versati sulla base dei migliori risultati del 2018) potrebbero risultare superiori rispetto a quanto dovuto a conguaglio per il 2019. Quindi non vi sarebbe alcun saldo da versare.
Ne consegue che il saldo 2019 non sarebbe dovuto comunque, anche senza il decreto rilancio.
Né sarebbe possibile evitare il pagamento degli acconti 2019 (qualora non ancora effettuati), per i quali non sono previsti sconti o riduzioni.
Il beneficio riguarda chi un saldo deve versarlo, normalmente coloro che hanno visto crescere la base imponibile IRAP dal 2018 al 2019.
AZZERAMENTO DELL’ACCONTO DI GIUGNO 2020
Questo beneficio non presenta gli inconvenienti del saldo, in quanto l’acconto del 2020 è commisurato alla base imponibile del 2019.
Tuttavia riscontriamo altre criticità.
Intanto parliamo soltanto del 40% dell’intero acconto annuale.
La restante parte di acconto, pari al 60%, viene infatti regolarmente versata a novembre.
Tra l’altro per i soggetti ISA (i nuovi strumenti di controllo che hanno sostituito gli studi di settore) la ripartizione sarebbe differente (50 e 50), ma la norma non sembra avvedersene, e lascia lo sconto per tutti nella misura del 40%.
Il problema, per molti contribuenti, potrebbe manifestarsi a giugno 2021, quando si verserà il saldo per il 2020, nel quale verrà recuperato l’acconto non pagato a giugno 2019, sotto forma di versamento aggiuntivo, o di minor credito se il calo è stato tale da non dar luogo comunque a versamenti da effettuare.
In definitiva:
– Non pagare il saldo equivale ad un vero e proprio risparmio, ma non per tutti, e spesso per importi minimi
-Non pagare l’acconto di giugno equivale ad un semplice spostamento di un anno (salvo modifiche nella norma).
Anzio, 14 maggio 2020