di Vincenzo Pollastrini
Art.130-bis, decreto rilancio
L’esenzione IVA sulle cessioni dei prodotti indicati entra in vigore dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (si presume a breve)
Dal 1° gennaio 2021, sugli stessi beni, l’IVA si applica nella misura del 4%
A differenza di quanto avviene normalmente, l’esenzione IVA sulla vendita non impedisce o limita la detrazione dell’IVA pagata in acquisto
PRODOTTI INTERESSATI DALL’ESENZIONE IVA
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
- Monitor multiparametrico anche da trasporto
- Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- Tubi endotracheali
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua
- Maschere per la ventilazione non invasiva
- Sistemi di aspirazione
- Umidificatori
- Laringoscopi
- Strumentazione per accesso vascolare
- Aspiratore elettrico
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva
- Ecotomografo portatile
- Elettrocardiografo
- Tomografo computerizzato
- Mascherine chirurgiche
- Mascherine Ffp2 e Ffp3
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- Termometri
- Detergenti disinfettanti per mani
- Dispenser a muro per disinfettanti
- Soluzione idroalcolica in litri
- Perossido al 3% in litri
- Carrelli per emergenza
- Estrattori RNA
- Strumentazione per diagnostica per COVID-19
- Tamponi per analisi cliniche
- Provette sterili
- Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo
TEMPISTICA E FATTURAZIONE
Dal momento che l’IVA è azzerata soltanto all’interno di una precisa fascia temporale (14 maggio? – 31 dicembre), occorre individuare con esattezza il momento in cui l’operazione si considera effettuata sotto il profilo fiscale.
Abbiamo indicato il 14 maggio ma il termine dipende dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che al momento in cui si scrive ancora manca.
Trattandosi per lo più di beni mobili, conta la data di consegna o spedizione al cliente: fattura o scontrino devono infatti essere emessi a questa data.
In caso di beni consegnati con documento di trasporto (ddt), la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo. L’Iva applicabile è però quella del giorno di consegna o di spedizione.
Esempio: bene consegnato con ddt il 30 dicembre 2020 e fatturato il 15 gennaio 2021: IVA esente (regime 2020), anche se nel 2021 l’IVA sale al 4%.
In caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna, conta la data del pagamento: fattura o scontrino devono infatti essere emessi a questa data.
Esempio, pagamento del 30 dicembre 2020 e consegna il 3 gennaio 2021: IVA esente (regime 2020), anche se nel 2021 l’IVA sale al 4%.
In caso di fatturazione anticipata, nei limiti consentiti dalla legge, conta la data della fattura.
Esempio, ordine fatturato il 30 dicembre 2020, spedizione del 3 gennaio 2021, pagamento del 15 gennaio 2021: IVA esente (regime 2020), anche se nel 2021 l’IVA sale al 4%.
Le stesse regole (mutando i relativi termini) si applicano per decidere quale aliquota vada applicata tra il 22% (o comunque l’aliquota vigente fino al 13 (?) maggio 2020) e l’esenzione (dal 14 (?) maggio 2020), nelle operazioni per le quali si pone il dubbio se debbano considerarsi anteriori o posteriori rispetto alla data spartiacque.
Anzio, 14 maggio 2020