di Vincenzo Pollastrini
Con Provvedimento n.171426/2020 del 22 aprile 2020, il direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha differito l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nei confronti di privati consumatori.
Ecco il nuovo quadro delle scadenze.
Impianti a elevata automazione: l’obbligo è già in vigore dal 1° luglio 2018, dunque nulla cambia.
Impianti che hanno erogato oltre 3 milioni di litri di benzina e gasolio nel 2018: l’obbligo è già in vigore dal 1° gennaio 2020 (salve alcune proroghe temporanee). Viene ora differito al 1° settembre 2020.
Impianti che hanno erogato oltre 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio nel 2018: l’obbligo era previsto per il 1° luglio 2020. Viene ora differito al 1° settembre 2020.
Impianti che hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio nel 2018: l’obbligo era previsto (e rimane) al 1° gennaio 2021.
La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Per coloro che liquidano l’IVA trimestralmente, la trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Anzio, 22 aprile 2020