FINANZIAMENTI ANCHE OLTRE 25.000 EURO

di Vincenzo Pollastrini

Liquidità immediata per imprese e professionisti 

Il c.d. decreto liquidità, D.L. 8 aprile 2020, n.23, ha disposto una serie di misure finanziarie a favore di imprese e professionisti. La Circolare ABI (Associazione Bancaria Italiana) n.686 del 9 aprile 2020 ha fornito i primi chiarimenti

Abbiamo già descritto in altra informativa (Finanziamenti fino a 25.000 euro) lo strumento più agile, leggero e immediato, utile per le realtà di minori dimensioni (articolo 13, lettera m)

Valutiamo ora (art.1) i finanziamenti disponibili per aziende e professionisti con necessità più ampie, e colpite dall’epidemia da COVID-19 (termine per il rilascio della garanzia: 31 dicembre 2020)

Lo Studio fornirà il supporto contabile necessario per quanto occorra (es. documentazione e calcolo dei limiti in base al fatturato e ai costi, bilanci, dichiarazioni, analisi dei costi e delle destinazioni del finanziamento)

Per l’erogazione occorre sempre e comunque rivolgersi alla propria banca o al proprio consulente finanziario di fiducia

LIMITE MASSIMO FINANZIABILE

Il finanziamento non può superare il maggiore dei seguenti due valori:

  • Il doppio dei costi del personale (anno 2019) sostenuti in Italia
  • 25% del fatturato (anno 2019) in Italia

I costi del personale devono risultare dal bilancio, ovvero da dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. 

Se l’impresa ha iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale.

Il 25% si applica al fatturato risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale.

Il valore dei costi del personale e del fatturato va assunto su base consolidata se l’impresa fa parte di un gruppo.

Se la stessa impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia oggetto della norma in esame, ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi dei vari finanziamenti si cumulano (nel primo caso anche a livello di gruppo). Lo scopo è quello di consentire l’utilizzo di più linee, evitando però artificiose frammentazioni di finanziamenti volte a superare i limiti consentiti.

A CHI SPETTA IL FINANZIAMENTO

Il credito è concesso a piccole e medie imprese, compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI. 

Rinviamo ad altra nostra informativa, per imprese e professionisti che intendano accedere alle misure del Fondo.

CONDIZIONI E LIMITI

Il finanziamento non spetta a tutti. I limiti sono molteplici:

  • Sono escluse le imprese che al 31 dicembre 2019 rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la normativa europea
  • Sono escluse le imprese che al 29 febbraio 2020 risultano tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (sempre secondo le definizioni europee)
  • L’impresa  assume l’impegno che essa (ma anche ogni altra impresa del gruppo in Italia) non approvi la distribuzione di dividendi (o il riacquisto di azioni) nel corso del 2020
  • L’impresa deve impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
  • Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia (come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria)

E’ chiaro che molti di questi limiti restringeranno notevolmente la platea dei soggetti interessati, rendendo probabilmente lo strumento adottato meno efficace del previsto.

I controlli saranno stringenti e periodici in quanto la SACE S.p.A. verificherà a cadenze stabilite il rispetto di impegni e condizioni.

LE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ NON SONO FINANZIABILI

La norma dichiara non finanziabili le imprese in difficoltà, tra l’altro, secondo il Regolamento UE n.651/2014, il Regolamento UE n.702/2014, il Regolamento UE n.1388/2014. 

Eppure, il primo Regolamento citato così si esprime (art.1, punto 4, lettera c): “il presente regolamento non si applica … agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali”.

Anche gli altri Regolamenti citati annoverano tra le eccezioni le calamità naturali.

Stride pertanto l’esclusione categorica delle imprese in difficoltà, nel contesto che stiamo vivendo, benché evidentemente la normativa UE intenda riferirsi ad eventi calamitosi di altro genere. 

In ogni caso, ecco come i Regolamenti definiscono le piccole e medie imprese in difficoltà (dunque escluse):

  • SRL diverse da quelle costituite da meno di 3 anni: qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci del patrimonio netto) dà luogo ad un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
  • Società di persone diverse da quelle costituite da meno di 3 anni: qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate.
  • Impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza (o che si trovi in situazione tale che i suoi creditori possano comunque richiedere l’avvio di una tale procedura).
  • Impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta ad un piano di ristrutturazione.

Basta una sola delle condizioni indicate per rientrare nel novero delle imprese in difficoltà, e, dunque, essere esclusi.

DURATA DEL FINANZIAMENTO E COSTI

Per un periodo che può raggiungere i 24 mesi dall’erogazione dovranno essere rimborsati esclusivamente gli interessi (c.d. periodo di preammortamento).

La durata del finanziamento è fino a 6 anni.

Il tasso di interesse dovrebbe tenere conto del rischio limitato, in quanto la garanzia è offerta dalla SACE S.p.A., che a sua volta è garantita dallo Stato. La garanzia copre infatti il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di euro (a scalare fino all’80% e al 70% per imprese con più alti parametri).

Attenzione: la garanzia copre soltanto i nuovi finanziamenti, concessi successivamente al 9 aprile 2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino al massimo garantito. Si vuole evitare la mera sostituzione di vecchi finanziamenti con nuovi, per lucrare sulla differenza di condizioni.

La banca deve pertanto dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all’ammontare delle esposizioni detenute al 9 aprile 2020 (corretto soltanto delle riduzioni intervenute tra le due date in conseguenza di pattuizione antecedente al 9 aprile 2020).

Le commissioni annuali per il rilascio della garanzia, dovute dalle imprese alla SACE, sono fissate nella seguente misura:

  • 0,25% dell’importo garantito nel primo anno (0,50% per le imprese di maggiori dimensioni rispetto alle PMI)
  • 0,50% dell’importo garantito nel secondo e terzo anno (1% per le imprese maggiori)
  • 1% dell’importo garantito nel quarto, quinto e sesto anno (2% per le imprese maggiori)

Le commissioni dovute alla banca che eroga il finanziamento devono essere limitate al recupero dei costi.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni simili ma prive di garanzia. Occorre specifica documentazione e attestazione, sul punto, da parte del rappresentante legale della banca.

Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni simili ma senza garanzia, ed il costo effettivamente applicato.

E’ chiaro che, per conoscere con esattezza tassi di interesse e costi, sarà necessario confrontarsi con la banca. La norma detta infatti criteri generali, ma non stabilisce un tasso di interesse.

PRATICHE VELOCI?

Almeno nelle intenzioni, il finanziamento dovrebbe giungere in tempi rapidi.

La garanzia è infatti prevalentemente a carico dello Stato.

La procedura è la seguente:

  • L’impresa interessata presenta ad una banca (o altro istituto di credito autorizzato) la domanda di finanziamento garantito dallo Stato
  • La banca richiede tutta la documentazione necessaria per valutare il merito creditizio del richiedente
  • Se l’esito è positivo, la banca trasmette alla SACE S.p.A. la richiesta di garanzia
  • La SACE S.p.A. lavora la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo della banca
  • Se l’esito è positivo, la SACE S.p.A. emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia
  • La banca rilascia il finanziamento garantito da SACE S.p.A.

Sono previsti altri passaggi per imprese di maggiori dimensioni (5000 dipendenti e più in Italia, e fatturato di 1,5 miliardi di euro).

Anche al di là di eventuali ed ulteriori condizioni, che lo Stato si riserva di imporre con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, parlare di liquidità immediata sembra azzardato

Procedure e controlli richiederanno tempi non brevissimi, a fronte peraltro di molteplici e contemporanee domande.

Non si deve pensare infatti che la garanzia dello Stato risolva ogni problema.

L’articolo 1, comma 5 del decreto detta infatti regole specifiche che impongono diligenza professionale a tutti gli operatori, ed escussione della garanzia in caso di inadempimento. Se il soggetto finanziato non rimborsa con regolarità il finanziamento ottenuto, banca, SACE e Stato, ciascuno per la propria competenza, e in conformità al proprio ruolo, si attiveranno per il recupero, secondo l’ordine  Stato – SACE – banca – impresa. 

Occorre inoltre, per l’attivazione delle norme descritte, l’approvazione (che si ritiene comunque imminente) della Commissione Europea.

Anzio, 14 aprile 2020

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