L’articolo 63 del Decreto Cura Italia ha previsto, per il solo mese di marzo, l’erogazione di un premio di 100 € in favore dei lavoratori che nel corso della emergenza da Covid-19 hanno continuato a prestare servizio presso l’abituale sede di lavoro. L’incentivo predetto dovrà essere riproporzionato sulla base dei giorni effettivi di lavoro svolti presso l’azienda e potranno beneficiarne solamente i dipendenti che nel 2019 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40 mila euro. I datori di lavoro dovranno riconoscere il premio, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo erogato potrà essere recuperato dalle aziende attraverso la compensazione nel modello F24. Con la Risoluzione 17/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per la compensazione dell’incentivo in commento dovrà essere utilizzato dalle aziende private il codice tributo 1699 ed ha, altresì precisato che, ai fini del recupero, non dovrà essere presentata alcuna dichiarazione da cui emerga il relativo credito.
Dott. Valerio Pollastrini Consulente del Lavoro