Il 30 marzo l’Abi e le parti sociali hanno siglato una convenzione grazie alla quale le banche aderenti si impegneranno ad anticipare ai lavoratori sia i trattamenti di cassa integrazione ordinaria che quelli di cassa integrazione in deroga per gli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo così pagamenti più rapidi rispetto ai lunghi tempi di attesa previsti in caso di erogazione diretta da parte dell’Inps, chiamato a rimborsare agli istituti di credito quanto da questi anticipato ai beneficiari degli ammortizzatori sociali.
Le parti, inoltre, hanno assunto l’impegno di estendere la convenzione anche per l’anticipazione dell’assegno ordinario erogato dal Fis, esprimendo la volontà di individuare al più presto le modalità operative per l’anticipazione del trattamento a carico degli altri Fondi di Solidarietà (come, ad esempio, quello per le aziende artigiane).
La Convenzione stabilisce che l’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 €, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
L’apertura del credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale.
L’anticipazione potrà essere disposta anche in favore dei dipendenti delle aziende che, quandanche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale, abbiano presentato domanda di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps.
La procedura
Per poter ottenere l’anticipazione della prestazione i lavoratori dovranno presentarne domanda alla banca (preferibilmente in modalità telematica), corredata dalla documentazione allegata in calce.
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di
credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di
massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza
sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più
breve tempo possibile e, in ogni caso, in piena autonomia e discrezionalità, nel
rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento
in materia di assunzione del rischio.
La banca sarà comunque tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Il termine dell’anticipazione
L’apertura di credito in conto corrente avrà termine con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ovvero in caso di esito negativo della domanda anche per indisponibilità delle risorse.
Sarò onere del lavoratore richiedente o del suo datore di lavoro informare tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine di sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione fornita al lavoratore, che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
In caso di inadempimento del lavoratore, la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.
In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro dovrà versare su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al dipendente, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.
Il datore di lavoro risulta comunque responsabile in solido per il debito del lavoratore, sia a fronte di eventuali omesse o errate comunicazioni alla banca, che a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità. In tali casi, la Banca richiederà al datore di lavoro la restituzione entro 30 giorni di quanto anticipato al lavoratore.
Allegati:
- La modulistica da presentare unitamente alla domanda:
- Allegato A) CIGO ex Covid-19 30 marzo def.pdf
- Allegato B) CIGD ex Covid-19 30 marzo def.pdf