Con la circolare n.47 del 28 marzo 2020 l’Inps ha fornito gli attesi chiarimenti per la presentazione delle domande per l’accesso agli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione Ordinaria, dell’Assegno Ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (Fis) o dagli Enti Bilaterali, nonché della Cassa Integrazione in Deroga.
Per ognuna delle forme di integrazioni al reddito predette viene precisata la possibilità per le aziende di richiedere agli Enti il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori, senza dover dimostrare le difficoltà economiche che ne impediscono l’anticipazione (per la Cassa Integrazione in Deroga e per l’assegno ordinario erogato dal Fis alle aziende da 5 a 15 dipendenti, invece, il pagamento diretto è l’unico strumento previsto).
Come già anticipato nel Messaggio n.3777/2019, la Circolare ribadisce, inoltre, che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza per gli ammortizzatori sociali in commento.
Le domande possono essere trasmesse per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Cassa integrazione e assegno ordinario
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
A proposito delle procedure per la presentazione della domanda di cassa integrazione o dell’assegno ordinario da parte del Fis la circolare ribadisce che le aziende devono espletare gli oneri di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Tuttavia, all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale le aziende non dovranno dare comunicazione all’Inps dell’esecuzione dei predetti adempimenti e, pertanto, l’Istituto potrà autorizzare la concessione del trattamento ove siano rispettati tutti gli altri requisiti.
Inoltre, l’Inps ha ricordato che in caso di concomitanza della malattia con il periodo di cessazione dell’attività o di riduzione dell’orario coperti dall’integrazione salariale, detto trattamento, in caso di malattia del lavoratore, ne sostituisce l’indennità giornaliera, compresa la quota prevista a carico del datore di lavoro.
Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (come per le aziende artigiane).
A differenza degli altri trattamenti di integrazione salariale, la circolare in commento ha chiarito che durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non verrà erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare, che, pertanto, continuerà ad essere erogata direttamente dal datore di lavoro.
Assegno ordinario dei Fondi bilaterali (artigianato o lavoratori in somministrazione)
Per quanto riguarda questa fattispecie di trattamento, nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Ente. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata.
In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in questo caso, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.
Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per le aziende dell’artigianato e per i lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.
Cassa integrazione in deroga
L’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Si ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto ad accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi Bilaterali di settore), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno fare richiesta delle prestazioni in deroga.
In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del Decreto Cura Italia si specifica che, per ciò che attiene alla cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo (dovranno esperire una semplice informativa alle rappresentanze sindacali), mentre per dimensioni aziendali maggiori, la prestazione sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito detto accordo, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.
La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.
Tra i possibili beneficiari della cassa integrazione in deroga rientrano anche i lavoratori intermittenti, per i quali il trattamento economico sarà commisurato sulla base delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse per poi trasmettere all’Inps le disposizioni per il pagamento ai lavoratori.
Dott. Valerio Pollastrini
Per le procedure di richiesta della cassa integrazione in Deroga per le aziende operanti nella regione Lazio si richiama il seguente articolo:
Il testo integrale della Circolare Inps n.47 del 28 marzo 2020: