Il 24 marzo la Regione Lazio e le parti sociali hanno siglato l’Accordo per la definizione delle procedure previste per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga a seguito delle misure emergenziali adottate nel nostro Paese per impedire la diffusione del Coronavirus.
Si tratta di un provvedimento atteso, perché fondamentale per l’avvio della fase di presentazione delle domande da parte delle aziende, per la quale, tuttavia, manca ancora all’appello la Circolare esplicativa dell’Inps che dovrà chiarire numerosi aspetti importanti, come, ad esempio, la tempistica dei pagamenti.
Come per tutti gli altri interventi di sostegno al reddito previsti dal c.d. Decreto Cura Italia, va sottolineato che, contrariamente a quanto più volte annunciato, allo stato attuale non vi è alcuna garanzia che tutti i potenziali beneficiari della Cassa Integrazione in Deroga possano godere della prestazione, dal momento che il riconoscimento dell’ammortizzatore sociale verrà autorizzato nel limite delle risorse stanziate.
Nell’Accordo in commento si ricorda che il trattamento potrà avere una durata massima di 9 settimane, anche non continuative, e potrà essere riconosciuto retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020. Per tutta la durata della prestazione, ai lavoratori beneficiari verrà riconosciuto l’80% della retribuzione, nei limiti dei seguenti massimali previsti, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive:
- 939,89 € netti per i lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari a 2.159,48 € (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive);
- 1.129,66 € netti per i lavoratori con retribuzione mensile superiore a 2.159,48 € (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive).
Le settimane di fruizione della prestazione saranno coperte dalla contribuzione figurativa, mentre la corresponsione degli emolumenti avverrà attraverso lo strumento del pagamento diretto al lavoratore da parte dell’Inps.
L’Accordo chiarisce che non sarà necessario far godere ai lavoratori ferie e permessi residui prima di poter accedere alla Cassa Integrazione in Deroga
Le aziende interessate
Possono accedere alla Cassa Integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato con sede produttiva od operativa ubicata nel Lazio per i lavoratori subordinati operanti sul territorio regionale, il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.
L’accordo precisa che tra la platea dei destinatari rientrino anche le aziende agricole, della pesca, del terzo settore, le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato, gli studi professionali, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Rimangono esclusi, invece, i datori di lavoro domestico.
Le aziende sopraelencate potranno beneficiare della Cassa Integrazione in Deroga solamente se non rientrano tra quelle che per settore di attività e/o per numero di dipendenti occupati possono accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) o alle prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterale. A proposito dei datori di lavoro tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali, nell’Accordo viene chiarito che gli stessi potranno accedere alla Cassa Integrazione in Deroga solamente nel caso in cui i fondi predetti abbiano esaurito la disponibilità finanziaria, fermo restando la necessità della preventiva dimostrazione della corretta contribuzione versata ai fondi stessi.
I lavoratori che possono avere accesso alla prestazione
Il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga potrà essere richiesto per operai, impiegati, quadri, ivi compresi apprendisti e lavoratori somministrati, in forza alla data del 23 febbraio 2020, che risultino sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni ad orario ridotto a seguito della contrazione o della sospensione dell’attività lavorativa.
Nell’accordo viene chiarito che per i lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo determinato, l’intervento dell’ammortizzatore sociale potrà essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine.
Il trattamento potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori c.d. a chiamata, nei limiti però delle giornate di lavoro concretamente effettuate in base alla media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti.
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, nell’accordo viene precisato che, dal momento che per questo settore il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.
Per il settore della pesca, invece, le domande di accesso alla prestazione potranno essere riferite non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.
La procedura per la richiesta
La domanda di concessione della prestazione comprensiva di accordo sindacale (solo per le aziende con più di 5 dipendenti) dovrà essere presentata attraverso la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web indicando – nel modulo scaricabile – la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020.
Le domande – stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti – dovranno essere trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata: a) a mezzo PEC all’indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.it
L’azienda dovrà comunicare la durata del trattamento previsto, il numero dei lavoratori sospesi e il numero delle ore di riduzione o di sospensione, così come richiesto nel modulo precompilato.
La domanda, inviata dal datore di lavoro, viene istruita dalla Regione Lazio secondo l’ordine cronologico di arrivo e entro 48 ore dall’autorizzazione viene trasmessa all’Inps per il relativo pagamento la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa prefissati dal Governo.
Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda.
Il preventivo esame congiunto con le organizzazioni sindacali
L’Accordo ribadisce che le aziende con più di 5 dipendenti (escluse quelle di minori dimensioni) per poter richiedere la Cassa Integrazione in Deroga debbano assolvere preventivamente agli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tuttavia, la procedura sindacale dovrà esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva. La sottoscrizione dell’accordo può considerarsi avvenuta anche con allegazione di un’autocertificazione in cui le Parti dichiarino di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD.
Dott. Valerio Pollastrini