DECRETO CURA ITALIA Le misure varate dal Governo per il sostegno al lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il 18 marzo 2020 il c.d. Decreto Cura Italia, recante, tra l’altro, le prime misure di sostegno ad aziende e lavoratori a seguito della emergenza per il contrasto al Coronavirus (COVID-19). 

Si tratta di un complesso di norme che, in termini di chiarezza, probabilmente paga la fretta con la quale è stato redatto per far fronte alla crisi in atto e che, sul piano delle risorse messe in campo, per ora si discosta dai proclami con i quali era stato annunciato. Contrariamente ai reiterati annunci del Governo sul fatto che nessun lavoratore sarebbe stato lasciato privo di tutela, la gran parte delle misure approntate, allo stato attuale, non fornisce alcuna garanzia di copertura integrale dei potenziali beneficiari, visto che quasi ogni intervento di sostegno verrà fornito solamente fino ad esaurimento delle risorse. 

Questi gli interventi previsti:

Ricorso generalizzato alla Cassa Integrazione

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono presentare domanda di concessione della Cassa Integrazione (o misure alternative erogate dal Fondo Integrazione Salariale o altri Enti bilaterali di settore) per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

I trattamenti di integrazione salariale ammontano all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

L’importo del trattamento, ridotto in misura pari all’aliquota a carico apprendista, non può superare gli importi massimi mensili seguenti, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive:

  • 939,89 € netti per i lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari a 2.159,48 € (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive);
  • 1.129,66 € netti per i lavoratori con retribuzione mensile superiore a 2.159,48 € (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive).

Lo strumento di sostegno al reddito dei lavoratori varia in relazione ai seguenti settori di attività ed ai requisiti numerici dell’azienda.

Nello specifico;

Possono accedere alla Cigo (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) le seguenti aziende:

  • Industriali
  • Manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • Dell’edilizia e affini;
  • Esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Boschive, forestali e del tabacco;
  • Degli enti pubblici;
  • Artigiane:
  • Dell’edilizia e affini;
  • Che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei;
  • Produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • Addette
  • Al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • Agli impianti elettrici e telefonici;
  • All’armamento ferroviario;
  • Cooperative
  • Di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
  • Agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri;

La richiesta dell’intervento della CIGO non necessita, per questa causale specifica, del consueto accordo sindacale, ma sarà sufficiente per i datori di lavoro esperire i preventivi obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche per via telematica.

Possono accedere al trattamento erogato dal Fis (Fondo di Integrazione Salariale):

Le aziende con più di 5 dipendenti appartenenti a tutti gli altri settori non rientranti tra i beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, ad eccezione delle aziende artigiane che possono accedere all’integrazione erogata dall’Eblart.

La richiesta dell’intervento del FIS non necessita, per questa causale specifica, del consueto accordo sindacale, ma sarà sufficiente per i datori di lavoro esperire i preventivi obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche per via telematica.

Possono accedere al trattamento di integrazione salariale erogato dall’Eblart:

Tutte le aziende artigiane, anche se con un solo dipendente, ad eccezione di quelle rientranti nell’ambito dell’applicazione della CIGO.

La richiesta dell’intervento dell’Eblart non necessita, per questa causale specifica, del consueto accordo sindacale, ma sarà sufficiente per i datori di lavoro esperire i preventivi obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche per via telematica.

Possono accedere al Trattamento di Integrazione Salariale in Deroga (CIGD):

Tutti i datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, del Fis (o di altri fondi equivalenti come l’Eblart per gli artigiani)  compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, anche con meno di 5 dipendenti.

La richiesta dell’intervento del FIS non necessita, per questa causale specifica, del consueto accordo sindacale, ma sarà sufficiente per i datori di lavoro esperire i preventivi obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche per via telematica (per le aziende con meno di 5 dipendenti non è richiesta la procedura preventiva di informazione, consultazione ed accordo sindacale).

Tuttavia tale prestazione dovrà essere autorizzata dalle regioni e pertanto, per poter presentare la relativa domanda è necessario attendere uno specifico provvedimento della Regione Lazio.

Congedo retribuito di 15 giorni per i genitori di figli con età non superiore a 12 anni (per lavoratori subordinati, co.co.co, partite Iva)

Dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

I genitori di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione della indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del presente congedo, per tutti i possibili beneficiari, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Permessi legge 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art.3, comma 3, della legge 104/1992 è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Lavoratori soggetti al periodo di sorveglianza attiva

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Nel limite delle risorse stanziate, gli oneri a carico del datore di lavoro che presenti specifica domanda all’ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato.

Indennità professionisti e Co.co.co

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600 €. Tale indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa stanziato.

Indennità per lavoratori stagionali del turismo

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto cura Italia (18 marzo 2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600 €. Tale indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite delle risorse stanziate.

Indennità per i lavoratori del settore agricolo

Gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600€. Tale indennità è rilasciata dall’Inps, previa domanda, nel limite delle risorse stanziate.

N.B. tutte le indennità predette non sono cumulabili tra loro e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 € spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro dovranno riconoscere in via automatica detto premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Tale erogazione potrà essere compensata con la corrispondente riduzione delle ritenute da effettuare nei confronti dell’erario.

Sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data dal 18 marzo 2020 è preclusa per i successivi 60 giorni ai datori di lavoro la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per colf e badanti in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio. Il pagamento per tali contributi, pertanto, dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

19 marzo 2020

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

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