Comunicazione alla Questura
D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito in Legge 1° dicembre 2018, n.132 (in Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018)
CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA
L’adempimento nasce nel 1978, per esigenze di controllo del territorio.
Nel 2012 tuttavia è stato abolito, in quanto la registrazione dei contratti consentiva comunque ad un’articolazione dello Stato (Agenzia delle entrate) di venire a conoscenza dei dati dei locatari.
Tuttavia non sempre i contratti di locazione immobiliare sono soggetti a registrazione. Sfuggono infatti i contratti di durata inferiore a 30 giorni.
Si era posto dunque il problema di come disciplinare tali fattispecie. In questi ultimi anni si sono diffuse prassi locali spesso difformi. Per evitare confusione interpretativa, e colmare un possibile vuoto, la norma ora stabilisce chiaramente che i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni sono tenuti a:
– Verificare l’identità dei locatari mediante carta di identità o altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare).
– Comunicare alle questure territorialmente competenti, entro le 24 ore successive all’arrivo (immediatamente per soggiorni di durata inferiore alle 24 ore), ed avvalendosi di mezzi informatici o telematici, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Per la comunicazione occorre usare il sito “Alloggiati Web” della Polizia di Stato, previo accreditamento.
SANZIONI
Per i trasgressori la legge prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206. Si tratta pertanto di un obbligo da non sottovalutare.
EXTRACOMUNITARI
Si ricorda che la presenza di cittadini extracomunitari deve comunque essere comunicata (entro 48 ore) anche per i contratti di affitto non brevi (e quindi registrati), pena la sanzione da € 103 ad € 1549 (definibile con € 206, pari al doppio del minimo, in caso di pagamento entro 60 giorni dall’eventuale accertamento).
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Anzio 21 gennaio 2019
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista