CARTELLE DI PAGAMENTO – Saldo e stralcio per i contribuenti in grave difficoltà economica

Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, commi 184-198 – Legge di Bilancio 2019

A differenza delle altre forme di rottamazione, lo sgravio non riguarda soltanto sanzioni ed interessi, ma anche una parte del capitale (imposte / contributi). A questo condono possono però accedere soltanto le persone fisiche che dimostrino (sulla base di parametri prefissati) lo stato di grave difficoltà economica

I soggetti esclusi dal saldo e stralcio possono sempre valutare la possibilità di accedere alla c.d. terza rottamazione delle cartelle di pagamento (per la quale cfr. nostra informativa del 19 novembre 2018)

I DEBITI CHE RIENTRANO NEL SALDO E STRALCIO

Si tratta di debiti per imposte e contributi, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, riguardanti le sole persone fisiche (il che esclude pertanto le società di ogni tipo), diversi da quelli fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, per i quali è già automaticamente avvenuto lo stralcio integrale al 31 dicembre 2018 (cfr. nostra informativa del 19 novembre 2018).

Per quanto riguarda le imposte, i debiti definibili devono derivare:

– dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;

– dalle attività di controllo automatizzate di cui all’art.36-bis, D.P.R. n.600/1973 (si tratta delle verifiche su deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, errori materiali e di calcolo, scomputo delle ritenute, effettuate mediante un semplice riscontro cartolare delle dichiarazioni).

Non possono pertanto essere definiti i debiti fiscali risultanti da omesse dichiarazioni o accertamenti esecutivi (si pensi alle somme iscritte a ruolo a seguito di una vera e propria attività di verifica fiscale). Sul punto tuttavia dovranno essere pubblicati chiarimenti ufficiali, data la presenza ad oggi di fonti contraddittorie.

Per quanto riguarda i contributi, i debiti definibili devono derivare dall’omesso versamento (il che ancora una volta esclude le somme richieste a seguito di accertamento) dei contributi dovuti:

– dagli iscritti alle casse previdenziali professionali;

– dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS.

LA CONDIZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTA’ ECONOMICA

Senza tale condizione non si può accedere al saldo e stralcio.

La norma individua, alternativamente, due situazioni di grave e comprovata difficoltà economica. Se non si rientra in nessuna di tali casistiche, il saldo e stralcio è precluso.

a) ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000;

b) Soggetti (sempre persone fisiche) per i quali è stata aperta (alla data di presentazione della domanda, in scadenza il 30 aprile 2019), con decreto del giudice competente, la procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore per sovraindebitamento (art. 14-ter, Legge n.3/2012).

I BENEFICI DEL SALDO E STRALCIO

– Sanzioni (per imposte): non si versano

– Sanzioni / somme aggiuntive (per i contributi): non si versano

– Interessi di moranon si versano

– Aggio (su capitale e interessi), rimborso spese procedure esecutive e di notifica: si versa

– Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte/contributi) e interessi – si versano nelle seguenti misure:

a) 10% con procedura di sovraindebitamento aperta alla data sopra indicata;

b) 16% con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 8.500;

c) 20% con ISEE del nucleo familiare superiore ad € 8.500 e non superiore ad € 12.500;

d) 35% con ISEE del nucleo familiare superiore ad € 12.500 (e non superiore ad € 20.000).

LA DICHIARAZIONE

Il contribuente che intende avvalersi del saldo e stralcio deve presentare apposita dichiarazione (via pec, allegando copia del documento di identità, ovvero presso gli sportelli Ader) entro e non oltre il 30 aprile 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica (modello SA-ST) che l’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet.

Il debitore deve attestare la sussistenza dei requisiti (nel caso di procedura di sovraindebitamento, allega copia conforme del decreto di apertura della liquidazione), e indicare i debiti che intende definire (il numero di cartelle/avvisi) nonché il numero delle rate (nei limiti massimi previsti dalla norma).

Nel modello occorre indicare gli estremi di presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) compilata ai fini del rilascio della certificazione dell’ISEE, il valore dell’ISEE (sempre per il nucleo familiare) e la data di scadenza. Tali dati vengono attestati con dichiarazione sostitutiva di notorietà. Ne consegue che eventuali false attestazioni potranno essere perseguite anche penalmente.

La certificazione ISEE deve essere allegata, tranne nel caso di presentazione della DSU posteriore al 15 aprile 2019 (in considerazione dei tempi di lavorazione per il rilascio della certificazione da parte dell’INPS).

L’istanza presentata senza valore ISEE o con certificazione allegata non più valida equivale a richiesta di accesso alla terza rottamazione (meno favorevole in quanto elimina soltanto sanzioni e interessi di mora). 

L’ISTRUTTORIA DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Entro il 31 ottobre 2019 l’agente della riscossione (Ader) comunica ai contribuenti che hanno presentato la domanda:

– L’ammontare complessivo delle somme dovute, con il piano di rateizzazione;

– Il difetto dei necessari requisiti (se ricorre il caso), o la presenza di debiti diversi da quelli definibili, con la relativa esclusione dal saldo e stralcio.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento può avvenire in unica soluzione al 30 novembre 2019, ovvero in rate pari a:

– 35% 30 novembre 2019

– 20% 31 marzo 2020

– 15% 31 luglio 2020

– 15% 31 marzo 2021

– 15% 31 luglio 2021

Si tratta di un lasso temporale certamente più ristretto di quello previsto dalla rottamazione-ter (cfr. nostra precedente informativa), ma più appetibile per la forte riduzione degli importi dovuti.

Si applicano, dal 1° dicembre 2019, gli interessi nella misura del 2% annuo.

L’ESCLUSIONE DAL SALDO E STRALCIO ED IL POSSIBILE RIPESCAGGIO NELLA TERZA ROTTAMAZIONE

Si è visto che l’agente della riscossione può rigettare la domanda in carenza dei requisiti (o rigettarla soltanto per taluni carichi). Tuttavia, se ne sussistono i presupposti, i carichi esclusi dal saldo e stralcio vengono automaticamente riammessi alla terza rottamazione (per la quale cfr. nostra informativa del 19 novembre 2018), meno conveniente (capitale e interessi di dilazione non vengono in alcun modo decurtati), ma pur sempre una forma di rottamazione.

Nel caso, è lo stesso agente della riscossione a comunicare al contribuente l’ammontare delle somme dovute a titolo di terza rottamazione, con rate (17) e scadenze. Questa la tempistica:

– 30% 30 novembre 2019

– 70% 16 rate uguali, con due scadenze l’anno (31 luglio e 30 novembre), dal 2020.

Gli interessi, applicabili dal 1° dicembre 2019, ammontano al 2% annuo. 

Segnaliamo una possibile anomalia.

Chi aderisce direttamente alla terza rottamazione (sapendo già di non possedere i requisiti del saldo e stralcio) finisce di pagare nel 2023.

Chi tenta il saldo e stralcio, ne viene escluso, ricadendo automaticamente (in presenza delle necessarie condizioni) nella terza rottamazione, finisce di pagare nel 2027.

Tale circostanza potrebbe portare qualche contribuente (interessato alla terza rottamazione in quanto privo dei requisiti del più favorevole saldo e stralcio) a richiedere il saldo e stralcio, pur non possedendo i requisiti di legge: ne verrebbe escluso, certamente, ma accederebbe alla terza rottamazione con termini dilatati.

Naturalmente, in assenza dei dovuti chiarimenti dell’Ader, si sconsiglia di ricorrere a tale espediente, che potrebbe generare conseguenze spiacevoli (anche di natura penale) in presenza di false dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per il saldo e stralcio.

RAPPORTI CON LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Può accadere che il saldo e stralcio interessi chi aveva già aderito a precedenti e meno favorevoli rottamazioni, non perfezionate in assenza di integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Tale circostanza non preclude il saldo e stralcio, anzi i versamenti effettuati (pur non potendo essere rimborsati) vanno a ridurre l’importo del dovuto da saldo e stralcio (anche se, sul punto, sono attesi chiarimenti ufficiali su possibili limitazioni, cfr. infra).

I CONTROLLI

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno controllare la veridicità dei dati dichiarati, in presenza di fondati dubbi.

All’esito del controllo, in presenza di irregolarità, o di omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Se la documentazione non viene tempestivamente presentata, così come nei casi di irregolarità o omissioni che costituiscono falsità, il saldo e stralcio non ha effetto, e l’ente creditore (es. Agenzia Entrate, Inps), anche se nel frattempo era già avvenuto il discarico, riaffida in riscossione all’agente della riscossione (nel termine di prescrizione decennale) il debito residuo. 

Eventuali falsità potranno essere perseguite anche penalmente (si pensi a quanto dichiarato con riferimento all’ISEE, che ha valore di dichiarazione sostitutiva di notorietà).

Naturalmente il controllo potrebbe spingersi ben oltre il mero riscontro cartolare e documentale. Pensiamo al contribuente che, in base a quanto dichiara, rientra apparentemente nell’ISEE minimo, ma soltanto per effetto di occultamento di ricavi. E’ chiaro che un accertamento fiscale potrebbe far emergere tale circostanza, anche a distanza di anni (entro i termini di decadenza), travolgendo il saldo e stralcio (e generando anche conseguenze di natura penale).

ALTRE DISPOSIZIONI

Si applicano, in quanto compatibili (si vedano ad esempio le modalità di versamento), le norme relative alla terza rottamazione. Di seguito una sintesi (per una trattazione più estesa, cfr. nostra precedente informativa del 19 novembre 2018).

La domanda comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi rottamati, che sono sospesi dal giudice nelle more del pagamento delle rate. L’estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

La domanda presentata prima della scadenza può essere integrata entro il 30 aprile.

I versamenti già effettuati, da precedenti rottamazioni, dovrebbero essere detratti, ma con alcune limitazioni (come si è visto, e fermo restando l’obbligo di presentare la domanda anche quando il risultato fosse pari a zero). Sul punto si attendono tuttavia conferme (nelle precedenti rottamazioni lo scomputo era previsto solo per quanto versato a titolo di capitale e interessi di dilazione, nonché aggio e rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella – tale limitazione, benché richiamata, non è enunciata nel comma 194).

La detrazione limitata (scomputo soltanto di alcune somme) potrebbe riguardare anche i versamenti già effettuati al di fuori da precedenti rottamazioni. Si attendono sul punto chiarimenti da parte dell’Ader. In ogni caso non sono ammessi rimborsi. 7

La presentazione della domanda comporta gli stessi effetti generati dalla domanda di terza rottamazione (per i quali rinviamo alla nostra informativa del 19 novembre 2018), ivi compreso il rilascio del DURC, fermo restando che, in caso di mancato (o insufficiente o tardivo) versamento, tutti i DURC rilasciati sono annullati, con immaginabili conseguenze.

Al termine di scadenza del versamento della prima rata le dilazioni sospese sono automaticamente revocate, e non possono essere concesse nuove dilazioni.

Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive in precedenza avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti, e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. I versamenti effettuati sono soltanto computati a titolo di acconto e il pagamento non può più essere rateizzato. E’ prevista una tolleranza massima e inderogabile di 5 giorni (si tratta di una novità assoluta, anche con riferimento alla terza rottamazione).

Si invitano i clienti interessati a contattare tempestivamente lo Studio.

Anzio 10 gennaio 2019

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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