Esteso parzialmente l’ambito di applicazione dell’IVA ridotta
Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 4 – Legge di Bilancio 2019
L’art.15, tabella A, parte II, D.P.R. n.633/1972 prevede l’aliquota IVA ridotta del 4%, tra l’altro, per crackers, fette biscottate, pane e prodotti della panetteria ordinaria, anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge n.580/1967, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio.
Nel tempo la norma si è rivelata antiquata. La riforma della disciplina del pane, avvenuta nel 1998 (D.P.R. n.502/1998), ha infatti abrogato parte della normativa del 1967, generando una divergenza tra norme regolatrici della produzione (che ammettevano l’uso di ingredienti ulteriori) e norme fiscali (che in presenza di tali ingredienti ulteriori applicavano l’aliquota IVA del 10% anziché quella del 4%, tipica del pane). 2
La Legge di Bilancio 2019 riallinea le due nozioni, con una norma di interpretazione autentica (che pertanto, in quanto tale, assume efficacia anche per il passato – fermo restando che non sono ammessi rimborsi), secondo la quale rientrano nel novero dei prodotti di panetteria ordinaria (con aliquota IVA del 4%) anche quelli che contengono destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella, nonché semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.
Anzio, 03 gennaio 2019
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista