Entro il 31 Dicembre 2018 tutti i libretti al portatore dovranno essere chiusi
Ministero dell’Economia e delle finanze – comunicazione n.187 del 22 novembre 2018
Art.49, comma 12, D.Lgs. n.231/2007, come sostituito dall’art.3, comma 1, D.Lgs. n.90/2017
Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, e i libretti comunque non nominativi (pertanto non riconducibili ad un soggetto specifico) dovranno essere estinti.
Le modalità consentite dalle disposizioni antiriciclaggio sono (alternativamente) le seguenti, previa presentazione del libretto, da parte del portatore, presso gli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che lo hanno emesso:
– conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
– trasferimento dell’importo complessivo del saldo su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
– liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Dopo il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore non potranno essere più utilizzati, neanche per dar seguito a richieste di movimentazioni. Fermo l’obbligo di liquidazione del saldo a favore del portatore, banche e Poste italiane comunicheranno l’infrazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro. Nel caso, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero, entro il termine previsto per l’impugnazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta (un terzo dell’irrogato). Non è ammesso a fruire della riduzione chi, nei cinque anni precedenti, si è avvalso della stessa facoltà. Allo stesso modo, avvalersene per la prima volta nel contesto in esame, preclude al trasgressore ulteriori riduzioni nei successivi cinque anni.
Si ricorda che, già dal 4 luglio 2017, i libretti al portatore esistenti e in circolazione non potevano essere trasferiti (era stata inoltre fissata in € 3.000 la soglia massima).
Peraltro, dal 30 aprile 2008 al 3 luglio 2017 (ampio lasso temporale durante il quale i libretti al portatore potevano essere trasferiti) il cedente era tenuto a comunicare entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. L’omissione prevedeva una sanzione compresa tra il 30% e il 40% del saldo del libretto.
Segnaliamo una criticità per il portatore che si reca oggi in banca per aver ricevuto il libretto dal precedente portatore nel periodo compreso fra il 30 aprile 2008 e il 3 luglio 2017, senza aver effettuato la prevista comunicazione (per non parlare di chi ha ricevuto il libretto in totale violazione, dal 4 luglio 2017 – quest’ultima circostanza appare comunque difficilmente ipotizzabile visto che, dal 4 luglio 2017, non potevano essere più emessi libretti al portatore). In tal caso l’istituto potrebbe attivarsi per la segnalazione della violazione e l’applicazione della sanzione (da valutare caso per caso i profili attinenti decadenza e prescrizione).
Meno problematica l’estinzione di libretti ricevuti da altri (senza comunicazione) prima del 30 aprile 2008. La fattispecie può essere meno rara di quanto si pensi. Immaginiamo il nipote che ritrovi un libretto ricevuto molti anni prima dalla nonna. All’epoca la comunicazione non era prevista. In tal caso il cessionario può attestare tale circostanza, ovvero la ricezione antecedente al 30 aprile 2008 (che lo esime da sanzioni) mediante autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente), come da Circolare n.33124 del 20 marzo 2008, Ministero dell’Economia e delle finanze.
Anzio, 26 novembre 2018
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista